La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla tutelabilità del design non registrato della Ferrari FXX K e di singole porzioni del veicolo.
I fatti
In data 02.12.2014, Ferrari presentava per la prima volta al pubblico la FXX K, modello destinato unicamente alla guida su circuito. Pochi anni dopo, la Mansory Design, nota società di tuning, iniziava a commercializzare degli specifici kit per la diversa Ferrari 488 GT. Attraverso l’installazione di tali accessori, la 488 GT veniva trasformata, a livello estetico, nella FXX K.
Onde promuovere il proprio prodotto, nel corso del Salone di Ginevra, la Mansory presentava un veicolo chiamato Mansory Siracusa 4XX. L’automobile altro non era se non una Ferrari 488 GT, a cui era stato installato il completo kit di trasformazione.

Ferrari ritiene che la commercializzazione di tali «tuning kit» costituisca una violazione dei propri modelli comunitari non registrati relativi sia al design complessivo della Ferrari FXXK, sia delle singole porzioni del veicolo oggetto dei kit di Mansory.
Tuttavia, entrambi i giudici di primo e secondo grado rigettavano la domanda di contraffazione della società italiana. Ferrari ricorreva quindi alla Corte di Cassazione tedesca.

Il rinvio alla Corte di Giustizia UE
Dopo due gradi di giudizio sfavorevoli per Ferrari, la Suprema Corte tedesca sospendeva il giudizio, sottoponendo alla Corte di Giustizie UE le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento n. 06/2002, possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto;
2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia il criterio giuridico da applicare nell’esame del carattere individuale previsto dal regolamento n. 06/2002, ai fini della valutazione dell’impressione generale suscitata da una componente – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non scompaia del tutto nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.
La posizione della CGUE
La Corte di Giustizia ha così deciso con la pronuncia in esame: “L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un’autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all’atto di detta divulgazione.
Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale“.