In una recente sentenza, il Tribunale dell’UE è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità del seguente marchio tridimensionale:
Registrato dalla Tecnica Group S.p.A. per le classi nn. 18, 20 e 25, il marchio di forma in questione raffigura lo stivale doposcì noto al pubblico sotto il nome di “MOON BOOT”.
In particolare, nel 2017 la Zeitneu GmbH proponeva avanti all’EUIPO domanda di nullità del marchio per gli impedimenti alla registrazione ex art. 7, par. 1, lett. b), c), d) ed e) del regolamento 207/2009. La Divisione di Annullamento dell’Ufficio si determinava per la nullità parziale del marchio per la classe merceologica n. 25 (i.e. Abbigliamento, calzature, cappelleria; Suole per calzature; solette; Tacchi per calzature; Tomaia per calzature).
La decisione veniva confermata dalla Commissione di Ricorso. Difatti, questa rilevava l’assenza di carattere distintivo del marchio, elemento che non poteva derivarsi dalla sua frequente imitazione.
Ebbene, investito il Tribunale dell’UE della questione, quest’ultimo coglieva l’occasione per fissare alcuni punti inerenti ai marchi tridimensionali.
In particolare, il Tribunale ha ribadito come l’analisi della distintività dei marchi di forma non è sostanzialmente differente da quella delle altre tipologie. Ciononostante, è importante ricordare che la percezione di un marchio tridimensionale non è la stessa di un marchio figurativo e/o denominativo. Infatti, il consumatore di riferimento non è solito derivare l’origine commerciale di un prodotto dalla sua forma e/o dalla sua confezione.
In ragione di ciò, il Tribunale concludeva rilevando che: “solo un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto esteriore del prodotto stesso, che si discosta significativamente dalla norma o dalle consuetudini del settore interessato e, quindi, è atto a svolgere la sua originaria funzione essenziale non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009“.