Il segno “ANDORRA” non è registrabile in quanto presenta carattere descrittivo. Il pubblico di riferimento lo percepirebbe come designante l’origine geografica dei prodotti e servizi interessati, e non come marchio appartenente ad un particolare titolare.
La vicenda
In data 5 giugno 2017, il Governo del Principato di Andorra depositava presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) domanda di registrazione del marchio figurativo “ANDORRA”.
Con delibera del 23 febbraio 2018, l’EUIPO respingeva la domanda. Secondo l’esaminatore, il termine «Andorra» avrebbe descritto semplicemente l’origine geografica dei beni e servizi. Inoltre, i consumatori interessati non avrebbero percepito il segno come un marchio appartenente a un particolare titolare. Sarebbe pertanto privo di carattere distintivo.
Il Principato proponeva pertanto ricorso all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore. La seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il gravame. Veniva confermata la totale carenza di distintività del segno.
Il Governo del Principato di Andorra proponeva ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.
La decisione del Tribunale UE
Con sentenza del 23 febbraio 2022, nella causa T-806/19, il Tribunale UE confermava la decisione della commissione di ricorso EUIPO, secondo cui il segno figurativo ANDORRA non può essere registrato.
Nel proprio ricorso, il Principato sosteneva che Andorra non fosse un paese noto per la produzione dei beni e la prestazione dei servizi. In particolare, non sussisterebbe, per il consumatore, alcuna relazione reale o potenziale tra i prodotti e i servizi controversi e il marchio richiesto. Il termine “Andorra” non potrebbe pertanto essere scambiato per una indicazione di provenienza geografica.
Il Tribunale esaminava il carattere descrittivo del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Doveva valutare in particolare se il termine geografico che costituiva il marchio richiesto (i) fosse percepito come tale e conosciuto dal pubblico di riferimento e (ii) se presentasse, nella percezione del pubblico di riferimento, un collegamento con i prodotti e servizi rivendicati o se tale collegamento potesse ragionevolmente essere stabilito in futuro.
Dopo aver svolto una attenta analisi dei prodotti e servizi per i quali veniva richiesta la registrazione, il Tribunale concludeva che il segno avesse natura descrittiva ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/ 2009. L’EUIPO aveva correttamente valutato che il segno non potesse essere registrato, in quanto sussisteva un impedimento assoluto alla registrazione.