Con sentenza n. 10280 del 13.12.2021, la Sezione Impresa del Tribunale di Milano si è espressa in merito alla tutelabilità della nota borsa Longchamp, modello “Le Pliage”.

In particolare, il Tribunale ha accolto la domanda di tutela in base ai marchi europei tridimensionali che proteggono la forma del noto modello di borsa. Ha Tuttavia rifiutato di riconoscere la protezione del diritto d’autore.

Nella decisione qui commentata, sono stati inoltre ribaditi i criteri che consentono di applicare la tutela del diritto d’autore a un accessorio di moda.

La vicenda

Parte attrice risulta titolare dei marchi di forma sulla borsa “Le Pliage” n. 013928528, del 29.7.2015 e n. 014461958, dell’11.2.2016. Tali segni rivendicherebbero le caratteristiche proprie del modello di borsa citato.

Longchamp sosteneva che il modello “Le Pliage” Style n. 1623 fosse caratterizzato da:

  1. la forma trapezoidale del corpo della borsa;
  2. la patta di forma leggermente arrotondata, situata tra i due manici della borsa e che copre una parte della chiusura lampo;
  1. l’impuntura sulla parte frontale della borsa, nel prolungamento della patta e che sottolinea il contorno della sua tasca interna;
  1. i due manici di sezione tubolare, che terminano con delle punte arrotondate e fissate da ciascun lato di apertura della borsa;
  1. le due piccole linguette arrotondate in cuoio, posizionate a ciascuna estremità della chiusura lampo e che evidenziano gli angoli superiori della borsa, girate verso l’interno;
  1. il contrasto di colori e di materiali tra gli elementi (manici, patta, linguette) di cuoio e la tela del corpo della borsa in nylon, che caratterizza la borsa “Style n. 1623”, nella sua versione della linea “Le Pliage Nylon”.

Nel 2019, Longchamp intraprendeva una azione avanti al Tribunale di Milano. Tramite tale iniziativa, lamentava la violazione dei marchi di forma, registrati e non, sulla borsa, nonché del diritto d’autore, nei confronti di una società che produceva e vendeva un design di borsa molto simile a quello di Le Pliage 1623 Nylon. Censurava altresì il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di tale società.

La decisione

Il Tribunale di Milano ha accolto solo alcune delle richieste avanzate da Longchamp.

Innanzitutto, il Tribunale ha ritenuto applicabile la presunzione di validità ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento UE, n. 1001/2017. I due marchi tridimensionali, che rivendicano “le caratteristiche originali e capricciose, proprie del modello “Le Pliage” devono perciò presumersi validi.

Con riguardo al diritto d’autore, l’art. 2 n. 10 l.d.a. riconosce la tutela autorale alle opere di industrial design, che presentino un carattere creativo e un valore artistico.

Sulla base di tale circostanza, il Tribunale ha ritenuto non applicabile tale tutela “posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie I ’effettiva sussistenza de! carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela.” Precisava infatti che “non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore de! modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione”.

Tale valore potrebbe essere dimostrato attraverso parametri oggettivi quali:

  • il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche;
  • l’esposizione in mostre o musei;
  • la pubblicazione su riviste specializzate;
  • l’attribuzione di premi;
  • l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte dì un noto artista.

Il Tribunale ha infine ritenuto sussistente l’imitazione servile ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 c.c. Secondo i giudicanti, la riproduzione della borsa da parte della convenuta avveniva in maniera pedissequa.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Milano accertava la contraffazione dei marchi tridimensionali di Longchamp. Inibiva pertanto la produzione, commercializzazione, vendita e pubblicizzazione delle borse contraffatte. Disponeva il ritiro dal commercio fissando altresì in euro Euro 200,00 l’importo dovuto per ogni violazione della sentenza.  Infine, condannava l’impresa convenuta ad un risarcimento pari ad Euro 2.000,00 oltre al rimborso di Euro 4.000,00 per le spese del giudizio.