Il Tribunale di Roma sulle importazioni parallele dei prodotti a marchio “SAUCONY”

Con una recente sentenza, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla contraffazione del noto marchio di calzature “SAUCONY”.
Nel caso di specie, la società attrice Sportlab S.r.l., licenziataria esclusiva per l’Italia, agiva contro Griffes S.r.l. per contraffazione di marchio e concorrenza sleale. Nel corso del procedimento, emergeva come la convenuta avesse acquistato e commercializzato calzature recanti marchi identici a quelli attorei provenienti dal mercato extra-SEE. Si trattava in particolare di importazione parallela dagli USA. Griffes sosteneva pertanto che, a fronte dell’acquisto dei prodotti da altro soggetto, il diritto di marchio si fosse esaurito, con conseguente assenza di contraffazione. Il Tribunale ha tuttavia precisato che il principio dell’esaurimento opera con riferimento esclusivo alle importazioni parallele intra-comunitarie e non potrebbe essere applicato per analogia a quelle extra-comunitarie che, pertanto, rimangono in ogni caso illegittime.

Inoltre, nel caso di specie, l’accertata attività contraffattiva integrerebbe anche condotte di concorrenza sleale (i) sotto il profilo della confusione generata tra i prodotti offerti in vendita dalla convenuta e quelli di Sportlab (art. 2598 n. 1 cod. civ.), praticamente identici, (ii) sotto il profilo dell’agganciamento dell’attività di Griffes con quella di Sportlab (art. 2598 n. 2 cod. civ.) e (iii) sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza professionale, ex art. 2598, comma 3, cod. civ. atteso che con l’offerta in commercio di calzature contraffatte, riproducenti il segno azionato ed identiche nelle forme, nelle linee e nei colori ai prodotti originali, Griffes avrebbe inteso approfittare dell’accreditamento sul mercato e delle potenzialità attrattive del prodotto oggetto di causa, senza però sostenerne i costi e riducendo al minimo il proprio rischio imprenditoriale.


Il Tribunale di Napoli sui risvolti penali della contraffazione di marchio

Il Tribunale di Napoli si è recentemente pronunciato sui risvolti penali della contraffazione di marchio. In particolare è stato precisato che chi contraffà, altera marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni altrui, o usa tali segni contraffatti ai sensi dell’art. 473 cod. pen. procura un danno ai legittimi titolari semplicemente attuando l’illecita riproduzione dei segni distintivi (o utilizzandola). Non è invece necessario che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore finale.

Secondo il Tribunale, inoltre, la fattispecie è cumulabile con il reato di ricettazione. Non sussiste, infatti, un rapporto di specialità tra le due condotte. Le norme incriminatrici che le prevedono non regolano la “stessa materia”, ma tutelano beni giuridici diversi. Nella ricettazione si tratta di impedire la circolazione nel mercato di cose provenienti da delitto. Diversamente, con il reato di contraffazione si mira alla tutela dei titolari dei marchi e segni distintivi.


La protezione della proprietà intellettuale sugli e-commerce

L’Ufficio per la proprietà intellettuale britannico (UKIPO) ha pubblicato un’interessante guida “Protection of intellectual Property Rights on e-commerce stores”, che fornisce indicazioni su come proteggere la proprietà intellettuale nei negozi online.

La rapida crescita dell’e-commerce negli ultimi dieci anni ha aumentato la scelta e l’accesso dei consumatori ai beni online. Ciò ha portato i consumatori a rivolgersi ai principali negozi di e-commerce tra cui Alibaba, Amazon, eBay e Facebook per acquistare beni di uso quotidiano.

Nella guida in questione, solo illustrati gli strumenti specifici per consentire ai titolari dei diritti di intellectual property di segnalare e rimuovere le inserzioni pubblicate in violazione dei loro diritti allo scopo di proteggere i legittimi marchi.


Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.