Il Tribunale UE sul mancato rinnovo del marchio “7Seven”

Con una recente sentenza, la quinta sezione del Tribunale UE ha affrontato il caso del mancato rinnovo del noto marchio figurativo europeo “7Seven”.

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Accadeva, in particolare, che la Seven7 Investment PTE Ltd., titolare del segno, ometteva di rinnovare il marchio alla seconda scadenza. Di conseguenza, l’EUIPO (European Intellectual Property Office) notificava la cessazione del periodo di tutela con decorrenza dal 22 luglio 2017.
La società proponeva ricorso onde ottenere la reintegra del monopolio sul segno. Successivamente al primo grado di giudizio, con esito sfavorevole alla ricorrente, la causa arrivava all’attenzione del Tribunale UE.
Il Tribunale osservava, in primo luogo, come la ricorrente non avesse fornito spiegazioni circa le ragioni della propria inerzia. Il tutto, a dimostrazione della carenza della necessaria diligenza, presupposto indispensabile per l’azione di reintegra.

Il Tribunale ha stabilito inoltre che lo scopo dell’istituto summenzionato è quello di garantire al consumatore l’identità d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguerne la provenienza e non già nel garantire sine die la registrazione di un marchio dell’Unione Europea che sia scaduta per omesso rinnovo.
Le domande della ricorrente venivano quindi integralmente rigettate.


Il Tribunale di Milano sulla campagna “Star Wars”

Le Sezioni Specializzate del Tribunale di Milano hanno recentemente fornito spunti rilevanti per valutare la legittimità delle iniziative promozionali e di co-marketing legate ad intellectual property di terzi.

In particolare, nel novembre 2017, Armosia, rappresentando di aver realizzato per Tim – in co-marketing con Disney – una campagna promozionale incentrata sull’ultimo film di Star Wars, ha agito unitamente a Tim in via d’urgenza contro Wind. Tale società aveva infatti avviato una parallela iniziativa commerciale incentrata sul Droide BB-8 di Star Wars. Wind avrebbe quindi associato indebitamente il proprio marchio alla promozione del film, traendone un indebito vantaggio.

Con ordinanza cautelare, confermata in sede di reclamo, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza delle domande inibendo a Wind l’uso dei personaggi di Star Wars nell’ambito di campagne promozionali svolte “con modalità tali da manifestare al pubblico [l’esistenza di] un [inesistente] rapporto di sponsorizzazione o di legame diretto con Disney”.
Anche il giudice del merito ha confermato tale prospettazione.
In sintesi, Wind avrebbe potuto legittimamente acquistare e rivendere ai consumatori il giocattolo del Droide BB-8. Il tutto, a patto di non creare una (indebita) associazione tra Wind e Star Wars. Al contrario, le caratteristiche della campagna, le scelte grafiche compiute ed il ruolo attribuito al robot sarebbero invece state “esorbitanti” rispetto alla finalità di “identificare e di comunicare al pubblico i prodotti offerti in vendita” e, quindi, illecite.


Il Tribunale di Milano sull’accertamento negativo di contraffazione

Con una recente ordinanza il Tribunale di Milano si è pronunciato in materia di accertamento negativo della contraffazione tra marchi.
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 120, co. 6-bis c.p.i. e 700 c.p.c., l’Azienda Agricola “Ca’ Montebello” di Scarani Luigi ha chiesto al Tribunale di Milano la pronuncia di un provvedimento di accertamento negativo con il quale venisse dichiarato in via cautelare che l’adozione, da parte della Ridge Vineyards Inc., del marchio “Ca’ Montebello”

non costituisca violazione del marchio “RIDGE MONTE BELLO” del quale è titolare la resistente.

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso. Il Giudice ha dato particolare rilevanza al fatto che, nel marchio della ricorrente, la locuzione “Montebello” sia preceduta dal segno Ca’. Tale porzione, evocando l’idea della cascina, impedirebbe la possibilità di confusione con il marchio concorrente. Il Tribunale ricorda, a tal proposito, che generalmente l’attenzione del consumatore ricade sulla prima parola del segno. Il consumatore, infatti, più facilmente può essere attratto dalla parola “Ridge”, che ha un carattere distintivo più accentuato rispetto a “Monte Bello”, che rimanda a indicazioni di carattere meramente geografico.


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