Il non uso del marchio a causa delle condizioni precarie dell’imprenditore

Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in tema di decadenza del marchio per mancato uso. La vicenda processuale vedeva contrapporsi tre società attive nel settore della cosmetica e della cura della persona.
Parte attrice, in particolare, lamentava che le convenute Mavive S.p.A. e The Merchant of Venice S.r.l. avessero contraffatto il proprio marchio “Aqva Nvntia”. Le convenute, in via riconvenzionale, svolgevano dunque domanda di decadenza del marchio per non uso da parte della titolare.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, dichiarando la decadenza per non uso del marchio italiano. Secondo il Giudice, infatti, a nulla rileva l’eccezione svolta dall’attrice, secondo la quale il mancato uso sarebbe da ricondurre alle precarie condizioni di salute dell’imprenditore. La titolare del marchio, infatti, ben avrebbe potuto utilizzare il segno servendosi di terzi, ad esempio tramite la concessione di licenze.


Società di gestione collettiva dei diritti d’autore e monopolio

La Corte di Giustizia, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2020, nella causa C‑372/19, si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, sull’interpretazione dell’art. 102 TFUE, relativamente alla gestione collettiva dei diritti d’autore su opere musicali per l’uso online.

In particolare, secondo la Corte, non commette abuso di posizione dominante una società di gestione collettiva che detiene un monopolio in uno Stato membro laddove:

  1. i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore siano calcolati sulla base di una tariffa applicata all’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all’organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, purché, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie, i compensi effettivamente imposti dalla società di gestione in applicazione di tale tariffario non presentino un carattere eccessivo tenuto conto della natura e della portata dell’utilizzo delle opere, del valore economico generato da tale utilizzo e del valore economico delle prestazioni di tale società di gestione;
  2. venga utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra le opere musicali eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione, purché non esista altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere e che sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo, ossia la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali.

Nuovo report EPO: le Università e gli enti di ricerca utilizzano il brevetto europeo come strumento principale per la tutela delle proprie invenzioni

A seguito della crisi economica innescata dalla pandemia Covid-19, il futuro dell’Europa risulta più che mai intrecciato ed interdipendente dall’innovazione. Le società che fanno un uso intensivo dei diritti di intellectual property rappresentano già il 45% del PIL dell’UE ed il 39% dell’occupazione. Non solo. Tali enti pagano stipendi superiori alla media, generano la maggior parte del commercio estero d’Europa e sono più resistenti alle crisi.

In altre parole, le industrie ad alta intensità di intellectual property possono potenzialmente accelerare la ripresa delle economie europee, affrontando le sfide di transizione verso tecnologie energetiche sostenibili e trasformazione digitale. Ma dette industrie hanno bisogno anche di ecosistemi di innovazione solidi per prosperare.

Un nuovo studio EPO rivela che le università e le organizzazioni di ricerca utilizzano il brevetto europeo come strumento principale per lo sfruttamento delle invenzioni.


Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.