Diritto di marchio ed uso all’interno dei motori di ricerca

Con una recente ordinanza, il Tribunale di Milano ha valutato il diritto del titolare di un marchio registrato di vietare ad un concorrente di far uso del proprio segno distintivo quale parola chiave all’interno di un motore di ricerca.
In particolare, Flexform S.p.A. chiedeva al Tribunale di Milano di inibire a Eurooo S.r.l. l’uso non autorizzato del proprio segno “Flexform”. La ricorrente rilevava come Eurooo avesse utilizzato il marchio in parola sul proprio sito “www.eurooo.it”, pubblicandovi un articolo dal titolo “Flexform: il progetto di Eurooo in Cina”. Tra le parole chiave del post vi era proprio il marchio “Flexform”.

Il giudice accoglieva quindi la domanda del ricorrente, vietando l’uso del marchio anche quale parola chiave all’interno del motore di ricerca. In particolare, secondo la pronuncia, la resistente non avrebbe utilizzato il termine “Flexform” in funzione descrittiva. Al contrario, sussisteva il pericolo che i consumatori potessero supporre l’esistenza di un legame commerciale tra Eurooo e la società ricorrente.


Milano si candida per la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 03.09.2020, la Presidenza del Consiglio ha individuato Milano quale città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti. Torino, invece, si candiderà come sede principale per l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A).
Di seguito un estratto del comunicato Ufficiale. “La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A). L’obiettivo è creare una sinergia tra le due città e il Governo e allo stesso tempo consolidare l’asse nord-ovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l’Italia”.


I limiti alla giurisdizione statunitense in materia di Intellectual property

La United States District Court for the District of Columbia si è pronunciata in un caso concernente rilevanti temi di Intellectual property, con risvolti in ambito internazionale. La pronuncia in commento origina dalla causa insorta tra Imapizza LLC e «@pizza». In particolare, la società Imapizza è titolare e gestisce la catena «&pizza», nota per servire pizze di forma ovale su piatti neri. Tutte le sedi di «&pizza» ed i relativi server che ospitano il sito web si trovano negli Stati Uniti.

Accadeva, quindi, che uno dei proprietari di «@pizza», società convenuta, con ristoranti a Glasgow e Birmingham, di proprietà di due cittadini britannici, si era recato negli Stati Uniti, aveva visitato uno dei locali di «&pizza» di Washington D.C. e, dopo aver effettuato delle fotografie, aveva deciso di copiare il ristorante scaricando anche delle immagini dal sito web. Imapizza. pertanto, aveva citato in giudizio i due proprietari di «@pizza», dolendosi della violazione del copyright, del marchio commerciale e della violazione di domicilio ai sensi della legge britannica.

Il primo grado di giudizio si concludeva con il rigetto della domanda attorea per mancanza di giurisdizione ed extraterritorialità relativamente alla legge inglese. Anche la Corte d’appello respingeva le argomentazioni di Imapizza, applicando il Copyright Act. Tale normativa consente, infatti, l’applicazione della legge USA solo laddove la condotta rilevante si verifichi nel territorio statunitense. Secondo il giudice, nel caso di specie, assume particolare rilievo il tema relativo alla copia delle immagini coperte da copyright. Ebbene, il luogo in cui si sarebbe verificato l’illecito è da ricondursi a quello del download delle immagini (in questo caso nel Regno Unito). Non sussisterebbero, pertanto, gli elementi utili a fondare la giurisdizione USA.


Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.