La Cassazione sulla contraffazione di parti di ricambio

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, si è espressa in materia di possibile contraffazione delle parti di ricambio di un prodotto complesso.
Nel caso in esame, gli imputati erano accusati di avere contraffatto disegni e modelli registrati relativi a ricambi per aspirapolvere “Folletto”. In particolare, i design asseritamente violati attenevano ai sacchetti aspirapolvere dei celebri elettrodomestici.

La Corte di Cassazione ha tuttavia rilevato che, secondo il par. 3, comma 1, lett. a) della direttiva 98/71/CE e l’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.i., un componente di un prodotto complesso può essere oggetto di tutela solo laddove, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimanga visibile durante la normale utilizzazione. Non è chiaramente il caso dei sacchetti per aspirapolvere, i quali non risultano visibili durante il funzionamento dell’apparecchio. In ragione di ciò, i prodotti in parola non possono trovare tutela quali modelli di design. Non sussiste pertanto alcuna contraffazione.


La tutela del disegno zigrinato Louis Vuitton

La Cassazione si è pronunciati riguardo ad una fattispecie relativa alla vendita di prodotti recanti segni contraffatti “Louis Vuitton”. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Imola condannava l’imputato per il reato di ricettazione e detenzione di fogli di tessuto stampato recanti la celebre zigrinatura ed il noto motivo a scacchiera. Anche il secondo grado confermava la condanna. La causa arrivava quindi alla Corte di Cassazione che si pronunciava con sentenza n. 29791 del 27 ottobre 2020.

In particolare, la Corte ha confermato la correttezza dell’accertamento svolto dal Tribunale di secondo grado, fondato sulla coerente analisi delle evidenze processuali (sequestro presso i locali aziendali dei fogli stampati recanti il disegno zigrinato oggetto di privativa; disegno, colori e trama che hanno la funzione di rendere il capo differente da qualsiasi altro, così identificandolo con un prodotto conosciuto al grande pubblico). A nulla rileva, infatti, che detti motivi geometrici a scacchiera non recassero il marchio “Louis Vuitton”. Ciò che la fattispecie tutela è infatti l’originalità del prodotto registrato. Nel caso di specie, la capacità distintiva dell’intellectual property registrata è stata divisata sulla base di evidenze dichiarative di soggetti tecnici versati nel settore e di elementi pubblicitari che ne testimoniano la diffusione. Anche la Cassazione ha quindi confermato i precedenti gradi di giudizio.


Rifiutato il marchio di colore di Glaxo

Il Tribunale dell’Unione Europea ha rigettato il ricorso presentato da Glaxo Group Ltd contro l’EUIPO (European Intellectual Property Office). In particolare, La Prima Commissione di Ricorso aveva confermato il rifiuto della domanda di registrazione come marchio UE di una certa tonalità di viola (Pantone 2587C) per inalatori e preparati farmaceutici antiasmatici.

Il Tribunale ha dunque confermato che il segno in questione debba essere escluso dalla registrazione in quanto privo di carattere distintivo. Il giudicante ha anche esaminato l’eccezione svolta da Glaxo secondo la quale il marchio di colore avrebbe acquisito carattere distintivo a fronte dell’uso esteso già effettuato. Tuttavia, secondo l’Ufficio la prova offerta da Glaxo non sarebbe stata sufficiente a dimostrare tale requisito in tutti gli Stati Membri.


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