Cosa accade se il brevetto nazionale rivendica un ambito di protezione più ampio rispetto al brevetto europeo
In una recente sentenza, il Tribunale di Roma ha fornito importanti chiarimenti in materia di rapporto tra brevetto europeo e relativa porzione italiana. Come noto, il brevetto europeo si ottiene a seguito di una procedura unificata che produce effetto in tutti gli Stati membri designati dal richiedente. Non si tratta, tuttavia, di un titolo unico bensì di un fascio di brevetti nazionali. Infatti, affinché il brevetto europeo possa esplicare effetti, è necessario che lo stesso venga convalidato in ciascuno dei Paesi designati. Tuttavia, la disarmonia tra l’iter europeo ed i passaggi nazionali costituisce una criticità. Non è, infatti, inusuale rilevare differenze tra l’ambito di tutela della porzione nazionale di un brevetto europeo rispetto a quella del brevetto registrato presso l’EPO (European Patent Office).
Accadeva, in particolare che la società T.T. S.r.l. agiva in giudizio contro S.S. GmbH per ottenere l’accertamento della non interferenza fra il proprio pannello per desolarizzazione “T-Coboard” ed il brevetto europeo n. 2004395 della convenuta. Inoltre, TT chiedeva al Giudice di accertare la nullità della porzione italiana del brevetto di SS, per carenza di novità. Il titolo nazionale, infatti, dall’ambito di protezione più ampio, rivendicava caratteristiche non contenute nel brevetto europeo. Proprio tali elementi risultavano già noti al pubblico al momento del deposito della domanda. Le relative rivendicazioni erano quindi prive di novità.
Il Tribunale, tuttavia, ha precisato come sarebbe sempre ammissibile la rettifica del titolo nazionalizzato, ai sensi dell’articolo 57 c.p.i., il quale contempla espressamente l’ipotesi di una possibile difformità con il testo depositato presso l’ufficio europeo dei brevetti.
Laddove, quindi, la norma prevede che “la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti”, non si delinea un’ipotesi di nullità della porzione italiana di brevetto contenente una rivendicazione più ampia della materia descritta, ma limita invece la prevalenza della traduzione del brevetto nazionale alla sola ipotesi in cui la rivendicazione diversa sia più restrittiva rispetto al brevetto europeo.
Ideas Powered for Business: ulteriori fondi per le PMI
Nell’ambito del programma Ideas Powered for Business SME Fund, che fornisce un voucher per intellectual property alle PMI con sede in UE, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha deciso di aprire una nuova finestra per la presentazione delle domande. I soggetti interessati potranno pertanto beneficiare di tale possibilità sino al 31 ottobre 2021.
In particolare, il fondo è destinato alle imprese che intendono sviluppare strategie di intellectual property a livello nazionale, regionale o dell’UE. I beneficiari potranno quindi ottenere un rimborso del 50% delle tasse di base delle domande di marchio, disegno o modello depositate.
La disponibilità di risorse finanziarie è ancora ampia e la domanda di sovvenzione può essere presentata online anche da un rappresentante.
Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.