Per la prima volta nella storia il Tribunale UE si pronuncia sui marchi sonori: il suono dell’apertura di una lattina può costituire un marchio?

Con una recentissima sentenza, il Tribunale UE si è pronunciato, per la prima volta, sul tema della registrazione di un marchio sonoro. Nel caso in esame, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG presentava domanda di registrazione di un segno sonoro come marchio. Tale segno, depositato come file audio, riproduceva il suono dell’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un gorgoglio. La registrazione veniva richiesta per bevande e contenitori in metallo. Con decisione confermata in secondo grado, l’Ufficio respingeva il deposito, ritenendo che il marchio fosse privo di carattere distintivo. Il richiedente proponeva quindi impugnazione avanti il Tribunale dell’Unione Europea.

Con Sentenza T 668/19, il Tribunale respingeva nuovamente il ricorso di Ardagh Metal Beverage Holdings. Il giudice, in particolare, forniva importanti precisazioni circa i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori.
Innanzitutto, il Tribunale ricorda che tali criteri non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Pertanto, il consumatore deve essere in grado di identificare l’origine commerciale del singolo prodotto mediante la mera percezione del marchio. Inoltre, tale marchio deve risultare concettualmente slegato dai prodotti che intende contraddistinguere. Sul punto, il Tribunale osserva che il suono emesso al momento dell’apertura di una lattina sarà effettivamente considerato come un elemento puramente tecnico e funzionale. Infatti, l’apertura di una lattina o di una bottiglia è intrinseca ad una soluzione tecnica connessa alla manipolazione di bevande ai fini del loro consumo, ragion per cui tale suono non sarà percepito come indicazione dell’origine commerciale di tali prodotti.

Inoltre, il pubblico di riferimento associa immediatamente il suono del gorgoglio delle bollicine a bevande. Inoltre, il Tribunale rileva che gli elementi sonori, considerati nel loro insieme, non posseggono alcuna caratteristica intrinseca che consenta loro di essere percepiti da tale pubblico come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.


La registrabilità come marchio di uno slogan commerciale

Con una recentissima sentenza il Tribunale dell’Unione Europea si è occupato dell’assenza del carattere distintivo del marchio utilizzato come slogan commerciale.

Nell’aprile 2016 la società Ceramica Cielo S.p.A. presentava una domanda di nullità contro il marchio UE “GOCLEAN” di titolarità di Ceramica Flaminia S.p.A. Nel secondo grado di giudizio, la Commissione di Ricorso accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità per assenza di carattere distintivo. Ceramica Flaminia impugnava la decisione avanti il Tribunale UE che, con la  Sentenza T‑290/20, respingeva il ricorso. Il giudice, infatti, confermava la carenza di distintività del marchio, poiché eccessivamente descrittivo del prodotto. Tuttavia, il Tribunale ha fornito interessanti considerazioni circa la registrabilità di uno slogan come marchio.

In particolare, la possibilità di registrare marchi composti da segni utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti all’acquisto non è da escludersi sulla base di tale sola circostanza. Allo stesso modo, un marchio registrato non può essere annullato in ragione di tale modalità di utilizzo. Da tali considerazioni consegue che un marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi che esso designa.


Intellectual Property Award 2021: nominata la Commissione di valutazione

La Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del MISE ha organizzato, in collaborazione con NETVAL (Associazione che raccoglie numerose Università, Enti pubblici di ricerca ed IRCCS), il concorso “Intellectual Property Award” (IPA 2021) finalizzato ad incentivare l’innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca nazionali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che usano le loro capacità tecniche, scientifiche e intellettuali per dare un reale contributo al progresso tecnologico e alla crescita economica.

Con decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale è stata nominata la Commissione che valuterà le candidature presentate ai fini della partecipazione al bando IPA 2021.
Il premio per il primo classificato consisterà in un contributo di euro 10.000,00 da utilizzare per la valorizzazione del brevetto stesso.


Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.