“Starway to Heaven” dei Led Zeppelin non è plagio

Arriva a conclusione una delle più lunghe e rilevanti controversie in materia di plagio musicale. Già lo scorso marzo, la Corte d’Appello di San Francisco aveva escluso che l’intro del celebre “Stairway to Heaven” (1971) potesse considerarsi in violazione dell’intellectual property relativa al diverso brano “Taurus” (1968) degli Spirit. La controversia risale al 2014. Se fossero stati condannati per plagio, il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e il chitarrista Jimmy Page, avrebbero dovuto probabilmente pagare milioni di dollari a titolo di risarcimento del danno.

“Taurus” era stata scritta dal chitarrista degli Spirit Randy Wolfe, morto nel 1997. Gli Spirit e i Led Zeppelin suonarono insieme dopo l’uscita di “Taurus”. Secondo Michael Skidmore, curatore del patrimonio di Randy Wolfe, era possibile che Page avesse scritto l’inizio di “Stairway to Heaven” dopo aver sentito il brano. Nel 2016 Page e Plant si erano difesi sostenendo che la progressione degli accordi all’inizio delle canzoni fosse talmente un cliché da non meritare la protezione del copyright. L’armonia in questione non avrebbe potuto ottenere protezione sulla base del diritto d’autore proprio perché carente del requisito dell’originalità. Dopo l’accoglimento della ricostruzione dei Led Zeppelin da parte delle corti di merito, la Corte Suprema ha oggi dismesso il caso. La controversia può quindi dirsi definita a favore dei Led Zeppelin.


L’Ufficio IP Giapponese sul marchio PGA

In una recente decisione, la commissione di ricorso del Japan Patent Office si è pronunciata a favore dell’assenza del rischio di confusione tra il marchio

intellectual property

e quello costituito dal celebre segno “PGA”, acronimo di Professional Golf Association.intellectual property

In un primo momento, l’esaminatore aveva respinto la domanda di registrazione proprio in ragione dell’anteriorità sopra citata. Nel secondo grado di giudizio, tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che le differenze visive e fonetiche tra i due segni fossero sufficienti ad escludere il rischio di confusione.


L’EUIPO sul marchio “Unieuro”

Con una recente decisione, la Divisione di opposizione dell’EUIPO ha respinto l’opposizione proposta da Unieuro S.p.A. per rischio di confusione con altro marchio figurativo.

Marchio anteriore Marchio impugnato

L’EUIPO ha quindi affermato che sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico tra i due marchi figurativi.
La circostanza che i marchi abbiano in comune la parola “EURO”, infatti, non è sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione. L’impressione globale fornita dai marchi è infatti diversa. Inoltre, tale elemento comune non è distintivo e i marchi non presentano elementi dominanti. Oltretutto, sebbene le lettere “U-N” siano riprodotte in entrambi i segni, queste non hanno un ruolo distintivo autonomo essendo parte di “UNI-” nel marchio anteriore e di “UNO” nel segno impugnato. Dato che l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole condividano alcune lettere, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate simili..


Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.