Il Tribunale di Torino sul marchio “EATALY”
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 05.10.2020 n. 3465, si è pronunciato in merito al contenzioso riguardante i marchi “EATALY” e “MEATALY”.
In particolare, secondo il Tribunale, al segno “EATALY” deve riconoscersi la qualità di marchio forte. Si tratta, infatti del risultato della fusione di due parole inglesi (eat e Italy), caratterizzata, per un verso, da un significato evocativo nel campo dell’alimentazione; per altro verso, da un particolare effetto fonetico, derivante dall’identità di pronuncia del verbo eat e della I iniziale di Italy. Tale combinazione è da ritenersi frutto di fantasia, con conseguente qualificazione del segno come marchio forte.
Come noto, il marchio forte è in grado di estendere la propria tutela non solo ai segni identici, ma anche a quelli simili o che comunque producano un rischio di confusione. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Torino ha dichiarato che il marchio “MEATALY” deve ritenersi in contraffazione del segno forte “EATALY”.
Brevetti farmaceutici: Teva v. Pharmascience
La Corte Federale canadese si è recentemente pronunciata su un caso che vede contrapposte due aziende leader nel settore farmaceutico Teva Canada Innovation e Pharmascience.
In particolare Teva intentava un’azione per impedire a Pharmascience di vendere uno specifico farmaco per il trattamento di sclerosi multipla. Il tutto, fino alla scadenza di due brevetti di Teva: CA 2702437 (brevetto d’uso) e CA 2760802 (brevetto di dosaggio).
Il 06.01.2021, la Corte si è espressa a favore della contraffazione del solo brevetto CA’ 802. Il giudice ha quindi vietato a Pharmascience e alle sue società affiliate di produrre, utilizzare, vendere, offrire in vendita, commercializzare, importare, esportare, distribuire, o altrimenti violare o indurre la violazione del brevetto di dosaggio CA ‘802. In particolare, la Corte ha ritenuto che il prodotto abbia violato il brevetto CA ‘802 in quanto indicato per la stessa popolazione di pazienti e con lo stesso regime di dosaggio per ottenere gli stessi risultati.
Pharmascience ha già presentato ricorso contro la sentenza.
Intellectual property e vantaggi per le imprese
L’EUIPO e l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) hanno pubblicato un nuovo studio “Intellectual property rights and firm performance in the European Union”. In particolare, l’elaborato confronta le performance di aziende titolari di diritti di proprietà intellettuale rispetto ad imprese che non puntano sulla IP.
La relazione congiunta EUIPO-EPO mostra che:
- le aziende europee titolari di IP conseguono in media un fatturato per dipendente superiore del 20%;
- le imprese che possiedono IP corrispondono ai loro dipendenti retribuzioni superiori del 19%;
- mentre quasi sei grandi imprese su dieci in Europa sono titolari di IP, solo il 9% delle PMI europee detiene un brevetto, un marchio, un disegno o modello registrato;
- in Italia, il 4% delle PMI è titolare di almeno uno dei tre diritti di IP presi in esame dallo studio, ossia brevetto, marchio o design.
Nel dettaglio, per quanto concerne i singoli diritti di IP, la titolarità di brevetti presenta l’associazione più rilevante con il rendimento della singola impresa (con un fatturato per dipendente superiore del 36% e retribuzioni del 53% più elevate). Seguono la titolarità di disegni o modelli registrati (con un fatturato superiore del 32% e retribuzioni del 30% più elevate) e la titolarità di marchi (con un fatturato superiore del 21% e retribuzioni del 17% più elevate).
Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.