ITA presenta le nuove livree, ma non c’è il marchio “Alitalia” appena acquistato

ITA Airways, società che prenderà il posto di Alitalia quale compagnia aerea di bandiera, ha acquistato il celebre marchio per la cifra di 90 milioni di Euro. Ciò che stupisce ed incuriosisce non è tuttavia il fatto in sé, bensì quanto annunciato dall’azienda nel corso della conferenza immediatamente successiva all’operazione. ITA ha infatti presentato pubblicamente la livrea scelta per i propri aerei sui quali, tuttavia, non vi sarebbe alcuna traccia del marchio “Alitalia”.

Si pone, tuttavia, un tema di non poca importanza. Laddove ITA non dovesse utilizzare il marchio in questione per un periodo di 5 anni, questo potrà essere dichiarato decaduto, ai sensi dell’art. 24 c.p.i. Tale decadenza consentirebbe a chiunque di utilizzare il marchio della storica compagnia. In ogni caso, il responsabile marketing di ITA ha già dichiarato che “Il brand Alitalia è stato acquistato con lo scopo di gestire la transizione verso la nuova livrea e riservarsi il diritto di futuri utilizzi del marchio”. Bisognerà quindi capire se tali “futuri utilizzi” saranno sufficienti ad impedire la decadenza del marchio. Il tutto, considerando che un uso meramente promozionale potrebbe non essere sufficiente a mantenere il monopolio.


Il Tribunale di Milano sulla concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento

Il Tribunale di Milano ha confermato importanti principi in tema di concorrenza sleale e intellectual property. Nel caso in esame, Wallmax esponeva che Roxtec fosse titolare di un brevetto scaduto, avente ad oggetto un modulo passacavi composto da una pluralità di strati sovrapposti. Decorso il periodo di validità del titolo, Wallmax iniziava a produrre moduli effettivamente analoghi a quelli di Roxtec. I prodotti venivano poi sostituiti con altri. Wallmax chiedeva dunque al Tribunale di accertare la liceità della propria condotta.
Secondo Roxtec, invece, Wallmax avrebbe commesso concorrenza sleale per appropriazione di pregi, agganciamento e denigrazione; attività consistente nella presentazione dei propri prodotti in termini equivalenti rispetto a quelli di Roxtec, in alcuni casi vantandone migliori caratteristiche.

Il Tribunale ha quindi ricordato che si verte nell’ipotesi della concorrenza sleale per agganciamento ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. allorché l’impresa − anche in assenza di ogni aspetto confusorio − operi un richiamo o un accostamento dei propri prodotti a quelli di un più noto concorrente, al fine di approfittare della conoscenza degli stessi da parte del mercato con conseguente risparmio di spese pubblicitarie (Trib. Milano 16 maggio 2013).
Riguardo all’appropriazione di pregi, invece, la Cassazione ha affermato che la concorrenza sleale per appropriazione di pregi non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti al concorrente (Cass. Sez. 6-1, 7 gennaio 2016, n. 100).

Il Tribunale ha tuttavia rilevato che nella comunicazione promozionale delle parti si rappresentano le caratteristiche tecniche dei prodotti e si adottano generiche affermazioni inerenti alla semplicità di installazione. Tali elementi non rappresenterebbero né una forma di agganciamento né di appropriazione dei pregi.


Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.