Contraffazione di brevetto: il Tribunale di Torino sulla possibilità di rimodulare il provvedimento di inibitoria
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Torino ha ribadito la possibilità di rimodulare il provvedimento inibitorio emesso in un caso di contraffazione brevettuale. Il tutto, in applicazione del principio di proporzionalità.
Nel caso in esame, il giudice torinese, ritenuta la validità di due brevetti di proprietà delle ricorrenti e la relativa contraffazione ad opera dei prodotti delle resistenti (una valvola aortica ed il relativo sistema di posizionamento), aveva inibito a queste ultime la fabbricazione, il commercio e l’utilizzo di tali prodotti contraffattivi. Veniva inoltre autorizzato il sequestro del materiale.
Tuttavia, in considerazione dei diversi interessi in gioco ed in applicazione dell’art. 124, comma 6, c.p.i., il Tribunale di Torino ha ritenuto di rimodulare l’efficacia del provvedimento inibitorio e di sequestro. Secondo tale norma, infatti, “nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi”. Il giudice riduceva quindi l’ampiezza del provvedimento, escludendo che potessero esserne oggetto alcune forniture già parzialmente eseguite.
A supporto della pronuncia, il Tribunale richiamava una precedente sentenza del Tribunale di Milano, emanata in una causa avente ad oggetto la violazione di intellectual property relativa a cementi ossei utilizzati in campo ortopedico, in cui già si era avuta analoga modulazione dal punto di vista temporale dell’inibitoria in applicazione del principio di proporzionalità (Tribunale di Milano, sentenza n. 9828, del 29 ottobre 2019).
La Corde federale tedesca dichiara inammissibili i due ricorsi contro la ratifica del Tribunale Unificato dei Brevetti
In precedenti edizioni di questa newsletter avevamo approfondito la questione relativa all’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). In particolare, dopo la ratifica da parte della maggior parte degli stati membri, anche il Consiglio Federale tedesco si era pronunciato a favore. Tuttavia, tale pronuncia veniva impugnata avanti la Corte Federale tedesca attraverso ben due ricorsi costituzionali.
Si ricorda che il brevetto europeo con effetto unitario (c.d. “Brevetto Unitario”) sarà rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e consentirà al suo titolare, attraverso il pagamento presso l’EPO di una unica tassa di rinnovo, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all’iniziativa, tra cui l’Italia. Il brevetto unitario non si sostituirà ma si affiancherà alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale e a livello europeo presso l’EPO, ferma restando la preminenza del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario in caso di cumulo delle protezioni. Il nuovo titolo sarà operativo solo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), firmato dai partner UE nel 2013.
Ebbene, proprio nei giorni scorsi la Corte Federale tedesca ha respinto i due ricorsi pendenti che bloccavano l’iter della legge per la ratifica.
Nella motivazione dell’ordinanza, la Corte ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I ricorrenti non avrebbero, infatti, adeguatamente motivato l’eventuale violazione di diritti costituzionali. La procedura di ratifica potrà pertanto proseguire, pur non essendo note le tempistiche necessarie a perfezionare il processo.
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