La Cassazione sulle norme applicabili al contratto di cessione di diritti d’autore
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento ad una controversia riguardante il contratto di cessione di diritti d’autore.
In particolare, Luisa D’Esposito, figlia ed erede del compositore Salvatore D’Esposito – deceduto nel 1982 – agiva in giudizio nei confronti della Edizioni Leonardi S.r.l. Il tutto, onde ottenere la risoluzione di un contratto, stipulato nel 1953, tra il padre e la società convenuta, avente ad oggetto la cessione dei diritti d’autore di sfruttamento economico di cinque composizioni musicali dietro corrispettivo. La risoluzione del contratto veniva domandata a causa dell’inadempimento della convenuta.
I primi due gradi di giudizio si pronunciavano a favore dell’attrice. Edizioni Leonardi s.r.l. proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha chiarito alcuni aspetti di particolare rilevanza. Il contratto di cessione di diritti di autore (nella specie, di opera cinematografica), sarebbe, infatti, un contratto atipico. A tale rapporto giuridico sarebbero quindi applicabili solo le norme a carattere generale dall’art. 107 al 114 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore, e non anche l’art. 119, che disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all’autore. Tale disposizione deve invece ritenersi applicabile ai soli contratti di edizione (con riferimento alle pubblicazioni a stampa).
Il Tribunale di Milano sul Content Delivery Network
Con ordinanza del 5 ottobre 2020 il Tribunale di Milano, Sezione Impresa A, ha accolto il ricorso cautelare di una titolare di diritti audiovisivi trasmessi illecitamente da alcune IPTV, disponendo nei confronti di un noto Internet Service Provider, fornitore (tra l’altro) di servizi di content delivery network e reverse proxy, la cessazione immediata di tutti i servizi prestati alle piattaforme pirata.
Per content delivery network (CDN) si intende una rete di computer server, connessi tra loro ed utilizzati per distribuire attraverso Internet file e dati anche di grandi dimensioni, come film e programmi TV in streaming. Una CDN è dunque una rete nella Rete, formata da un numero variabile di server, sparsi sui cinque continenti, che conservano i medesimi contenuti digitali e li rendono disponibili, con lo scopo di ottimizzarne il processo di consegna ai vari nodi della rete, ai computer più prossimi fisicamente.
In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, il Giudice, pur ritenendo “non provato … quanto affermato [dall’ISP] in ordine ai limiti del servizio prestato”, e quindi il fatto che il servizio prestato dal provider consisterebbe nel mero transito, tramite il servizio di content delivery network (CDN), dei dati illecitamente trasmessi, ha affermato che, se anche così fosse, “si configurerebbe comunque una condotta [dell’ISP] che contribuirebbe – anche mediante l’attività di conservazione temporanea di dati statici, pacificamente riconosciuta [dall’ISP] – a consentire a terzi l’azione illecita oggetto di procedimento”.
L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla proprietà intellettuale
L’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha curato la recente pubblicazione “Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy”. L’obiettivo del documento è quello di di far convergere sempre più il mondo della proprietà industriale ed intellettuale con quello dell’intelligenza artificiale.
La Relazione offre una visione a tutto campo sulla vasta gamma di opinioni maturate dagli stakeholders in merito al tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence – AI) sul panorama della proprietà intellettuale (Intellectual Property – IP), comprensiva della tutela di brevetti, marchi, copyright e delle politiche sui segreti commerciali, nonché dello sviluppo di questioni sulla protezione dei database.
Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.