Contraffazione di database: è necessario il carattere creativo

In una recente pronuncia, la Corte d’Appello di Roma si è espressa in merito alla proteggibilità di banche dati software. In particolare, è stato ribadito che sono tutelabili solo le banche dati che dispongano di carattere creativo. Tale elemento risiede nella scelta o nella posizione dei dati indipendenti ivi collocati, nel modo in cui gli stessi siano sistematicamente e metodicamente disposti, individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

La controversia sulla quale la Corte si è pronunciata riguarda un procedimento per contraffazione di software. C.T. S.r.l. conveniva in giudizio S.M. S.r.l. e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per sentir dichiarare che il programma “UNIDATA” di S.M. costituiva imitazione servile e riproduzione pedissequa del programma “C. Accountant” realizzato dall’attrice. Il Tribunale di primo grado accoglieva le domante di C.T. Avverso la suddetta sentenza S.M. proponeva appello. La società, tra le altre cose, contestava la tutelabilità del database quale intellectual property. Il tutto, con particolare riferimento all’assenza di carattere creativo della banca dati utilizzato dal software medesimo.
La Corte d’Appello di Roma, richiamando il principio esposto in apertura, accoglieva l’appello proposto da S.M.


Cassazione: tutela dell’immagine immagine e diritto di cronaca

Con ordinanza n. 4477 del 19 febbraio 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di cronaca si fonda su presupposti diversi e più ampi rispetto al più limitato diritto a pubblicare l’immagine o il ritratto delle persone coinvolte nell’evento di cronaca medesimo.

La fattispecie, particolarmente delicata, riguarda la diffusione dell’immagine di una minore in stato vegetativo. Alcune testate giornalistiche, infatti, avevano pubblicato la notizia che vedeva un noto calciatore fare visita alla minore, regalandole la propria maglia. Alla notizia erano state accostate anche alcune fotografie della minore, senza l’autorizzazione dei genitori.

La Corte ha quindi stabilito che: “L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso e non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula […] il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento”.


La brevettabilità di simulazioni implementate da computer

Il 10 marzo 2021, la Commissione di ricorso allargata EPO ha emesso la decisione G 1/19, in cui ha dichiarato che la giurisprudenza consolidata sulla valutazione dell’attività inventiva nelle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (c.d. approccio COMVIK) si applica anche alle simulazioni realizzate da elaboratori elettronici.

La questione attiene alla domanda di brevetto UE 03793825.5, intitolata “Simulazione del movimento di un’entità autonoma attraverso un ambiente”. L’invenzione si riferisce, in particolare, alla modellazione e simulazione dei movimenti di un pedone in un ambiente. La simulazione del movimento di un singolo pedone può far parte della simulazione del movimento di una folla di pedoni in un edificio. Simulare il movimento di una folla all’interno dell’edificio può essere utile per verificare se il progetto dell’edificio soddisfi determinati requisiti.

Mentre la tecnica anteriore utilizzava modelli macroscopici per tali scopi, l’approccio esposto nella domanda si basa sulla modellazione di un singolo pedone con la propria intenzione individuale di raggiungere una destinazione, un profilo personale e uno spazio personale circostante in cui si cerca l’assenza di ostacoli. La simulazione del movimento della folla implica l’applicazione di tale simulazione ad un grande numero di individui e la ripetizione di questo processo su una serie assai estesa di passaggi.

L’EPO ha quindi dichiarato che, onde valutare il requisito dell’attività inventiva per tali simulazioni, dovrà farsi comunque uso del c.d. approccio COMVIK.


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