AGCM: TicketOne multata per abuso di posizione dominante

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha irrogato a Cts Eventim-TicketOne una sanzione di oltre €10 mln. per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato della vendita di biglietti per eventi attraverso TicketOne, avrebbe infatti violato l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Secondo l’Autorità, TicketOne avrebbe attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente. Il tutto, con lo scopo di precludere ai concorrenti la possibilità di vendere quote particolarmente elevate di biglietti.

La strategia di TicketOne si articolerebbe in una serie di condotte, attuate dal 2013 e ancora in corso, orientate a ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed e ad escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing. TicketOne ha già comunicato che intende impugnare la pronuncia.


MAR contro OptiMar: la decisione del Tribunale UE

Il Tribunale UE si è finalmente pronunciato sulla controversia che ha visto contrapporsi i marchi MAR e OptiMar. In particolare, nel marzo 2016, Optima Naturals S.r.l. depositava presso l’EUIPO una domanda di registrazione del seguente marchio.

Stada Arzneimittel AG opponeva il segno sulla base dei propri diritti anteriori a tema “MAR”. La decisione di primo grado, a favore di Stada, veniva ribaltata in secondo grado. La commissione di ricorso, infatti, escludeva ogni rischio di confusione tra i marchi.

Nel terzo grado di giudizio, il Tribunale UE (sentenza 20.01.2021, causa T-261-19) ha confermato che il marchio OptiMar non è confondibile con il segno MAR.

Preminente è stata la considerazione che la parola MAR è percepita nel suo significato di “mare” dal consumatore medio. Il Tribunale UE ha quindi affermato che, nonostante il fatto che i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto siano identici o simili, il basso grado di somiglianza visiva e il basso o, al massimo, il grado medio di somiglianza fonetica e concettuale tra tali marchi, unitamente all’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento e il debole carattere distintivo del marchio anteriore, escludono la possibilità che il pubblico di riferimento possa pensare che i prodotti in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate quando sono venduti con i marchi in conflitto.


EPO: Commissioni di ricorso e accertamenti in fatto

Con una recente ed innovativa decisione l’Ufficio europeo dei brevetti ha riconosciuto la competenza delle Commissioni di ricorso ad effettuare accertamenti in fatto sulla cause loro sottoposte.

Nel caso in esame, il titolare del brevetto presentava ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che aveva accertato, nel brevetto europeo n. 2293 755 (consistente in una rampa pieghevole per il caricamento di sedie a rotelle in un veicolo), l’insussistenza dei requisiti di brevettabilità. La divisione di opposizione aveva basato la sua decisione sulle prove presentate dall’opponente. La Commissione di ricorso, tuttavia, annullava la decisione impugnata fornendo rivoluzionarie constatazioni in ordine agli accertamenti di fatto nel corso del giudizio di secondo grado.

La questione cruciale per la Commissione ricorsi è se la stessa potesse essere competente o meno per riesaminare la constatazione dei fatti della divisione di opposizione sulla base degli elementi di prova disponibili. La giurisprudenza delle Commissioni ricorsi ha storicamente consentito solo una rivalutazione limitata dei fatti in fase di ricorso, mentre la recente decisione ha adottato un approccio completamente diverso. Essa, infatti, ha affermato che le Commissioni di ricorso sono ampiamente competenti a rivalutare accertamenti di fatto del primo grado.


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