Caso Gucci: nella contraffazione di marchio notorio non assume rilevanza il rischio di confusione del consumatore
La Cassazione ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in materia di contraffazione del marchio notorio. La sentenza in questione si sofferma, in particolar modo, sulla capacità del marchio contraffatto di ingenerare confusione nel consumatore.
Nel caso in esame, Gucci S.p.A. agiva contro un cittadino cinese per contraffazione del noto marchio di moda. Tuttavia, la Corte d’Appello rilevava l’assenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, sebbene gli stessi fossero assai simili. Proprio la notorietà del marchio Gucci, infatti, deporrebbe a favore dell’insussistenza di qualsivoglia rischio confusorio. Il tutto, proprio in ragione della fama del marchio. Inoltre, il brand si rivolgerebbe ad un target particolarmente elevato, a minor rischio di confusione.
Non della stessa opinione la Cassazione, la quale ha chiarito che, per il marchio notorio, la valutazione di interferenza deve prescindere dalla sussistenza del rischio di confusione. Al contrario, ciò che si deve indagare è (i) se il contraffattore abbia tratto indebito vantaggio dalla notorietà del segno anteriore, nonché (ii) il pregiudizio reputazionale arrecato al marchio contraffatto. In tale contesto assume fondamentale importanza l’esame del grado di similitudine tra i marchi, nel caso di specie molto alto.
Decreto fiscale: in vista modifiche al credito di imposta R&D e Patent Box
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. Tra le diverse novità, vi sono anche modifiche relative alla disciplina del Patent Box, nonché del credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del Decreto fiscale, si evidenziano le seguenti disposizioni del provvedimento approvato.
Per il credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo viene prevista la possibilità di “ravvedimento” in caso di indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Con riferimento alla disciplina del Patent Box, il decreto prevede una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a intellectual property, software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.
Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.