Fotografia artistica e fotografia semplice

Con sentenza dell’11.03.2021 il Tribunale di Roma è tornato sulla distinzione tra fotografia artistica e semplice. In particolare, secondo il giudicante il carattere artistico può essere conferito esclusivamente nel caso in cui sia rinvenibile un carattere creativo. La realizzazione fotografica deve quindi essere espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale.

La vicenda ha avuto origine a seguito della pubblicazione non autorizzata e per finalità pubblicitaria di una fotografia che ritraeva il centro storico di Frosinone. Parte convenuta sosteneva quindi la legittimità dell’utilizzo. Il tutto, poiché l’immagine sarebbe stata estratta da altra pagina Facebook.

I giudici si sono quindi soffermati sulla distinzione tra fotografia artistica (maggiormente tutelata dal diritto d’autore) e semplice (a cui è attribuita una protezione più ridotta). Affinché si possa distinguere tra la prima e la seconda, è stato ribadito che bisognerebbe “verificare se sussista o meno un atto creativo”. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico.

Peraltro, il Tribunale ha escluso la rilevanza del fatto che la fotografia fosse stata estratta da una pagina Facebook che non conteneva l’indicazione.  Tale circostanza, infatti, non è in alcun modo idonea a far decadere la responsabilità della società convenuta la quale, prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet, avrebbe dovuto effettuare adeguati accertamenti al riguardo.


Bulgari difende il proprio copyright davanti alla Corte di Pechino

Il celebre marchio di lusso Bulgari è stato recentemente oggetto di una controversia dinanzi alla Corte di Intellectual Property di Pechino. L’autorità si è infatti interrogata sulla sussistenza di un copyright sulle decorazioni a forma di testa di serpente impresse su alcuni prodotti della maison.

In particolare, il 28.04.2019, l’Ufficio IP cinese accoglieva la domanda di registrazione di un marchio raffigurante una testa di serpente. Bulgari si opponeva alla registrazione ma l’Ufficio rigettava l’istanza. In particolare, le prove presentate da Bulgari non sarebbero state sufficienti a dimostrare che la “maison” italiana godeva di un vero e proprio copyright sulla grafica della “testa di serpente”.

Bulgari impugnava la decisione davanti alla Beijing Intellectual Property Court, che ha così argomentato le conclusioni della propria sentenza. Innanzitutto, le opere coinvolte nella causa sarebbero espressioni dotate non solo di un certo valore estetico, ma anche dell’originalità in senso giuridico. Entrambi sono requisiti fondamentali affinché possa sussistere un copyright tutelato dalla legge. In secondo luogo, le prove addotte nel caso dimostrerebbero che Bulgari avrebbe iniziato sin dal 2011 a divulgare le opere grafiche anzidette in numerose riviste. Inoltre, risulta altresì dimostrato l’utilizzo della grafica sui prodotti Bulgari anteriormente alla domanda di registrazione del marchio cinese.

Pertanto, la registrazione del marchio contestato costituisce violazione della prima metà dell’articolo 32 della Legge sui marchi. In ragione di ciò, la domanda di registrazione non può proseguire il proprio iter.


Pubblicata la prassi comune CP11 sui nuovi tipi di marchi

Gli Uffici della proprietà intellettuale della Rete UE hanno recentemente elaborato la prassi comune CP11 sui nuovi tipi di marchi. Il documento di comunicazione comune, che comprende la prassi comune PC11 (adottata dal Consiglio di amministrazione mediante procedura scritta nell’ottobre 2020) e informazioni aggiuntive (come le date di attuazione per ogni ufficio partecipante e i procedimenti cui la prassi sarà applicabile), è stato pubblicato contemporaneamente sui siti web degli uffici di PI dell’Unione Europea il 14 aprile 2021.

Il documento ha come obiettivo l’identificazione dei principi generali relativi all’esame dei requisiti formali, degli impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullità dei nuovi tipi di marchio. Oggetto di esame sono i i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici e i nuovi modi di rappresentarli.


Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.