L’EUIPO sul marchio delle figurine Panini
La commissione di ricorso EUIPO (European Intellectual Property Organization) si è pronunciata nell’ambito di una controversia relativa al celebre marchio delle figurine Panini.
Accadeva che, in data 21 ottobre 2017, l’ex calciatore tedesco Jürgen Klinsmann chiedeva la registrazione del seguente marchio.
Alla domanda si opponeva Panini S.p.A., sostenendo un rischio di confusione con i propri celebri segni, sotto raffigurati.
Nel primo grado di giudizio, la Divisione di opposizione EUIPO si pronunciava a favore di Panini. Tuttavia, la commissione di ricorso ribaltava la decisione. L’EUIPO escludeva infatti il rischio di confusione con i primi due marchi di Panini. Per quanto attiene all’analisi rispetto al terzo marchio, la Commissione rilevava come Panini non avesse provato l’uso dello stesso. Proprio tale segno era evidentemente quello più simile al marchio di Klinsmann.
Finalmente pubblicata la prassi comune CP8
L’EUIPO ha pubblicato la prassi comune CP8 relativa all’uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato.
La CP8 rientra tra i progetti di cooperazione europei sotto la denominazione ECP4 Servizi e prassi condivisi. L’Ufficio ha avviato il progetto nell’ottobre 2017 con l’obiettivo di stabilire una serie di criteri e principi comuni per valutare quando i cambiamenti nel segno utilizzati comportano un’alterazione del carattere distintivo del marchio registrato e quando, invece, non la comportano.
Ne abbiamo già parlato qui.
il Tribunale di Milano sullo sfruttamento dell’immagine dei minori
Con sentenza n. 4379 del 16 luglio 2020, il Tribunale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al caso – sempre più diffuso, anche in ambito social media – dello sfruttamento dell’immagine di un minore in ambito pubblicitario.
Nel giugno 2017, il padre di un minore chiamava in giudizio la propria ex moglie ed un brand che aveva utilizzato l’immagine del figlio in un catalogo di abbigliamento. L’attore eccepiva che la stipula del contratto di sponsorizzazione fosse avvenuta in assenza del proprio consenso. Veniva quindi domandata la declaratoria di nullità del contratto, l’ordine di rimozione delle immagini ed il risarcimento dei danni subiti.
Il brand si è costituito affermando come la madre del ragazzo avesse dichiarato di esserne affidataria esclusiva, chiedendo pertanto di essere manlevato di quanto in ipotesi destinato a rifondere a titolo risarcitorio.
Il Tribunale stabiliva quindi che il consenso alla disposizione del ritratto di un minore è atto “di straordinaria amministrazione in quanto dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali con riflessi di carattere patrimoniale” che spetta congiuntamente ai genitori senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare e può essere espresso in ogni modo, non necessitando di forma scritta, neppure ad probationem.
Su tali basi, il Tribunale ha inibito l’ulteriore utilizzo delle immagini del minore, senza riconoscere alcun risarcimento al padre poiché “la lesione di un diritto quale quello alla prestazione del consenso da parte di un genitore non è di per sé produttiva di danni, in assenza di prove e financo di plausibili allegazioni in tal senso”.
Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.