Brevetto unitario: ufficiale il ritiro del Regno Unito
Il Governo britannico, dopo aver ratificato nel 2018 l’Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, ha reso ufficiale e definitiva la propria decisione sul ritiro della ratifica, depositando presso il Segretario del Consiglio UE la notifica di ritiro dall’Accordo.
Quando il sistema del brevetto unitario sarà operativo, l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) potrà rilasciare il brevetto europeo con effetto unitario che garantirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO, la protezione brevettuale contemporaneamente nei Paesi UE aderenti all’iniziativa.
Alla piena attuazione del sistema del brevetto unitario si sono frapposti diversi ostacoli. L’Accordo istitutivo del TUB è già stato ratificato da 16 Stati membri UE, tra cui l’Italia. Manca tuttavia la ratifica della Germania.
Ne abbiamo parlato qui e qui.
Registro domini .eu: dal 25 luglio in vigore il Regolamento
Sulla G.U.U.E. 24 luglio 2020, L. n. 239 è stato pubblicato il Regolamento che “integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello.eu”. Il «registro», ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2019/517, è l’entità alla quale sono affidate l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del TLD .eu (dominio di primo livello per l’Unione europea). Tra tali compiti vi è anche la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server dei nomi di TLD del registro e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi.
Tale Regolamento (UE) 14.05.2020, n. 2020/1083, in vigore dal 25.07.2020, stabilisce dunque i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché la procedura per designare il gestore del registro del dominio di primo livello.eu. Il tutto, nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione.
L’EUIPO sul rischio di confusione tra marchi
In una recente decisione, l’Intellectual Property Office UE ha precisato il concetto di rischio di confusione ex art. 8, paragrafo 1, lett. b) del RMUE. L’Ufficio ricorda, anzitutto, che sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.
La sussistenza di un rischio di confusione, in ogni caso, dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, dei prodotti e dei servizi, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto. Si aggiunge poi la valutazione del pubblico di riferimento.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi. Il tutto, comunque alla luce degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.
Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.