Andy Warhol Foundation condannata per violazione dei diritti di intellectual property sulla fotografia di Prince
La Corte d’Appello del Secondo Circuito di New York ha accertato la violazione, da parte di Andy Warhol, dei diritti di proprietà intellettuale di Lynn Goldsmith relativamente ad una fotografia scattata da quest’ultima al cantante Prince nel 1981. In particolare, si tratta della fotografia utilizzata da Warhol per la realizzazione della famosa serie da 16 opere in chiave pop ispirata al cantante, poi pubblicate su Vanity Fair. Goldsmith, che non aveva autorizzato alcun utilizzo della foto, fece quindi causa alla Andy Warhol Foundation per violazione di copyright.
Il giudice del primo grado aveva rigettato le domande della fotografa, ritenendo legittima la condotta di Warhol. L’artista aveva, infatti, modificato la fotografia originale, reinterpretandola e realizzando un’opera del tutto nuova, uscendo dall’ambito di protezione dei diritti di proprietà intellettuale azionati. La pronuncia è stata ora ribaltata dalla Corte d’Appello, che ha accertato l’assenza di una sufficiente trasformazione dell’immagine. Al contrario, Warrhol avrebbe realizzato una semplice rielaborazione della fotografia originale, violando i diritti d’autore di Goldsmith. Si riporta di seguito un immagine utilizzata dal Giudice nel procedimento in parola per la comparazione tra la fotografia originaria e l’opera derivata. L’opera originale, infatti, risulta evidentemente riconoscibile.
Il Tribunale dell’UE sulla ricevibilità di una doppia domanda di nullità di marchio
Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente annullato una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. In particolare, la società Residential Palladium SA agiva contro il marchio UE “PALLADIUM HOTELS & RESORTS” per vederne dichiarata la nullità. La società, tuttavia, ritirava la domanda di nullità per poi riproporla nuovamente. Ebbene, l’EUIPO dichiarava irricevibile la seconda azione.
Il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza del 15 settembre 2021 (causa T‑207/20), ha invece rilevato come l’EUIPO fosse incorsa in un errore di diritto. Secondo il Tribunale, infatti, la seconda domanda sarebbe stata irricevibile solo se la domanda iniziale fosse stata oggetto di una decisione nel merito divenuta definitiva. Al contrario, una nuova domanda di dichiarazione di nullità non è irricevibile qualora la domanda iniziale fosse stata dichiarata irricevibile o, come nel caso di specie, fosse stata ritirata prima che la decisione relativa a tale domanda sia divenuta definitiva.
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