Il “Red Spot” delle padelle Tefal è privo di distintività

Con una recente decisione, l’Intellectual Property Office del Regno Unito si è pronunciato sul caso relativo al marchio figurativo della celebre pentola Tefal “Red Spot”.
In particolare, nel dicembre 2018 Tefal domandava la registrazione come marchio figurativo di “un semplice punto rosso apposto centralmente su una padella”. La domanda rivendicava i prodotti della classe 21 della Classificazione di Nizza: padelle, casseruole, padelle per stufati, pentole, padelle per crepes, griglie e wok.

Nel gennaio 2019, tuttavia, la domanda veniva respinta per carenza di carattere distintivo. Secondo l’esaminatore, infatti, il “famoso punto rosso” rappresenterebbe per il pubblico un semplice indicatore di calore. Proprio tale caratteristica impedirebbe al consumatore di percepire il segno come marchio. Alla luce di ciò, risulterebbero del tutto irrilevanti i dati relativi alle vendite, alla promozione e alla pubblicità del prodotto dotato del “Red Spot”.
Accogliendo dette osservazioni, con decisione del 23 novembre 2020, l’Ufficio ha quindi respinto la domanda di registrazione del marchio per assenza di carattere distintivo.


Direttiva Copyright: non viola il diritto d’autore l’utilizzo di un’opera quale prova all’interno di un processo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è espressa su uno dei tanti potenziali significati attribuibili alla nozione di “comunicazione al pubblico” contenuta nella Direttiva UE n. 2019/790 (la c.d. “Direttiva Copyright”). Più nello specifico, la Corte è stata chiamata a chiarire se tale nozione copra o meno la trasmissione per via elettronica a un tribunale di un’opera protetta, ove tale trasmissione avvenga in quanto l’opera costituisce prova a sostegno della tesi di una delle parti in causa.

La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che la presentazione come prova di un’opera protetta da diritto d’autore nel corso di un procedimento civile non può rientrare nella definizione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva Copyright. Per tale ragione, un’eventuale produzione non costituisce violazione di copyright.

Nel giungere a tale conclusione, la CGEU ha evidenziato come per addivenire ad una decisione corretta debbano essere bilanciati i diritti fondamentali di tutte le parti rilevanti. Nello specifico, si tratta di contemperare il diritto di proprietà intellettuale con quello ad ottenere un rimedio giudiziale efficace. Entrambe le fattispecie sono del resto garantite dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.


Brevetti e green technologies: l’analisi dell’UIBM

L’UIBM ha presentato un rapporto utile ad illustrare i dati relativi alle domande di brevetto italiane aventi ad oggetto le c.d. “green technologies”. “Innovate for a green future” è anche il tema scelto da WIPO nel 2020 per celebrare il World Intellectual Property Day. Lavorare per un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale è, infatti, un imperativo cui l’innovazione tecnologica e la proprietà intellettuale che la sostiene non possono sottrarsi.

Il rapporto in esame spiega come un valido e potente strumento per l’analisi del progresso tecnologico è costituito dalle banche dati brevettuali che permettono di analizzare e misurare la diffusione di nuove tecnologie e valutare, quindi, in maniera specifica, le tendenze in atto dell’innovazione “sostenibile” con l’obiettivo di ottenere una visione più chiara e trasparente anche dello scenario economico più generale.


Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.