Violazione dei diritti di immagine e risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata ad occuparsi della pubblicazione di fotografie di un personaggio celebre senza il consenso dell’avente diritto.
In particolare, C.G.T., noto attore, conveniva in giudizio Arnoldo Mondadori Editore, chiedendo accertarsi la violazione del diritto all’immagine. L’editore lo aveva infatti ritratto su una rivista, senza alcun consenso, in atteggiamenti intimi con la compagna. L’istante chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento del danno. I giudizi di primo e secondo grado accertavano la violazione del diritto all’immagine dell’attore. Tuttavia, la Corte d’Appello ridimensionava considerevolmente il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale (da Euro 300.000,00 ad Euro 40.000,00). L’attore, infatti, aveva sempre escluso il consenso alla pubblicazione di immagini della propria vita privata, negandosi la stessa possibilità dello sfruttamento economico di tali immagini. Pertanto, il giudice di secondo grado escludeva la sussistenza di un danno patrimoniale derivante dal mancato sfruttamento economico di tali immagini. L’attore proponeva quindi ricorso in Cassazione.
La Corte ha precisato che dall’espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto, non discende l’abbandono del diritto all’immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.
Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza con rinvio.
L’Ufficio Europeo Brevetti sul divieto di doppia brevettazione
L’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), con decisione G 4/19 del 22.06.2021, ha stabilito che una domanda di brevetto europeo possa essere rifiutata a causa del divieto di doppia brevettazione.
Il principio del divieto di doppia brevettazione esclude la concessione allo stesso richiedente di due brevetti per la stessa invenzione. La Commissione allargata ha inoltre ritenuto che il divieto di doppia brevettazione non si limiti alle domande dirette allo stesso oggetto che sono state depositate lo stesso giorno. Al contrario, tale principio si estende alle domande “padre” e divisionale, nonchè alle domande che rivendichino la stessa priorità. L’EPO ha inoltre confermato che il divieto si applica solo laddove la domanda in esame e il brevetto già concesso abbiano in comune Stati contraenti UE.
Adottato il Piano strategico sulla proprietà industriale
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato la firma del decreto di adozione del Piano strategico sulla intellectual property per il triennio 2021-2023. Le Linee di intervento strategiche rappresentano il primo provvedimento di natura programmatoria di attuazione in Italia del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Le prossime tappe del Piano riguardano la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà industriale e gli incentivi su brevetti, marchi e disegni. Il Ministero sta già lavorando alla riapertura dei bandi con l’utilizzo anche di una quota di risorse provenienti dal PNRR.
Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.