EUIPO: nullo il marchio Flower Thrower di Banksy

Con una recente pronuncia, l’EUIPO (European Intellectual Property Office) ha sancito la nullità, per malafede, del marchio costituito dall’opera “Flower Thrower” realizzata dallo street artist Banksy.

Nel marzo 2019 la Full Color Black Limited agiva allo scopo di ottenere la cancellazione del marchio, per deposito in malafede e carenza di distintività. L’attrice, in particolare, vendeva biglietti di auguri utilizzandovi spesso opere d’arte di Banksy. Da qui l’interesse alla cessazione del monopolio.

L’EUIPO, con decisione N. 33 843 C, ha osservato come, dopo la data di deposito della domanda di di nullità, Banksy avesse aperto un negozio a Londra. Tale store, pur non essendo aperto al pubblico, avrebbe consentito ai clienti di visionare i prodotti esposti in vetrina e di acquistarli online. Il tutto, con il solo intento di mostrare l’uso dei segni registrati come marchi. Questo comportamento, secondo l’Ufficio europeo, dimostra come il titolare del marchio non avesse mai avuto alcuna intenzione di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti e servizi pertinenti.

Per tutte le ragioni esposte l’EUIPO ha concluso dichiarando nullo il marchio, in quanto registrato in malafede.


Facebook difende il noto suffisso -book

La quarta Commissione di ricorso EUIPO si è pronunciata, lo scorso 29 giugno, su una controversia tra un cittadino spagnolo e Facebook Inc. In particolare, la piattaforma si opponeva alla registrazione “HUNTBOOK” in relazione ad un social network dedicato alla caccia. Il tutto, lamentando un rischio di confusione con i propri segni anteriori.

Il caso, che ha visto trionfare il noto social network sia in primo sia in secondo grado, si inserisce nell’ormai noto trend di opposizioni che Facebook intenta nei confronti di chi utilizzi il suffisso “-book”.

In entrambi i gradi di giudizio, l’EUIPO ha evidenziato come, a causa dell’estremo livello di notorietà riconoscibile al marchio “Facebook” e del rilievo svolto dal termine “-book” nel marchio opposto, sussistesse un forte rischio che i consumatori operino un’associazione mentale tra i due segni, così determinando un possibile approfittamento della notorietà rivestita dall’opponente da parte dell’opposto.


Brexit: la posizione dell’EUIPO

L’EUIPO ha pubblicato una Comunicazione recante indicazioni sull’impatto che il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea produrrà riguardo ad alcuni aspetti della prassi applicata dell’Ufficio.

Il Regno Unito si è ritirato il 1° febbraio 2020 dall’Unione Europea ai sensi dell’articolo 50 TUE ed è diventato un Paese terzo. Il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 126 e 127 WA (Accordo di recesso).

A partire dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione, ossia il 1° gennaio 2021, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, tranne che nella misura in cui la prosecuzione dell’applicazione sia esplicitamente prevista dal WA, e ciò vale anche per la legislazione dell’UE in materia di marchi, disegni e modelli.


Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.