Contraffazione indiretta e risarcimento del danno
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1094/2020 del 14.05.2020, ha affrontato complesse questioni in materia di contraffazione indiretta e risarcimento del danno. Nel caso di specie, la società Cama 1 S.p.A. agiva contro Gima S.p.A. per contraffazione indiretta. In particolare, Gima aveva venduto ad un cliente canadese una macchina consapevolmente volta ad attuare il metodo rivendicato dal brevetto europeo di Cama 1. La difesa di Gima sosteneva che non potesse esservi contraffazione indiretta poiché l’attuazione del procedimento sarebbe avvenuto esclusivamente in Canada, fuori dal territorio protetto dalla privativa.
La Corte d’Appello ha invece ritenuto sussistente il cosiddetto contributory infringement. A tal scopo, è infatti sufficiente che l’autore del contributo realizzi nel territorio dello Stato profitti mediante la fornitura di mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento protetto in qualunque luogo, con la consapevolezza che i mezzi da lui forniti sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione del procedimento.
Il profilo certamente di maggior interesse della decisione in commento attiene alla quantificazione del risarcimento del danno per la violazione dell’intellectual property. I Giudici di prime cure, infatti, avevano ritenuto che si potesse applicare solo il criterio della royalty ragionevole. Il titolare non avrebbe infatti potuto vendere le proprie macchine al cliente canadese in questione. Il tutto, in forza di un patto di fornitura che lo legava in via esclusiva ad altro cliente nordamericano.
La Corte d’Appello, invece, ha ricordato che l’art. 125 c.p.i. ha introdotto la possibilità, per il titolare del diritto leso dei profitti realizzati dall’autore della violazione, anche se superiore all’importo del suo mancato guadagno.
Il diritto d’autore sui regolamenti tecnici
Può essere invocata la tutela in base al diritto d’autore in caso di plagio di un regolamento tecnico disciplinante un servizio di anticontraffazione adottato da una società in occasione di una manifestazione fieristica? Su tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10300, depositata il 29.05.2020. Il Tribunale, nel primo grado del giudizio, aveva condannato il legale di una società al risarcimento dei danni derivati dal plagio del regolamento in parola che l’attore stesso, in quanto avvocato, aveva elaborato su incarico della società sua cliente in occasione di una manifestazione fieristica di Vicenza.
La Corte d’Appello, aveva poi ribaltato la decisione. La sentenza veniva quindi impugnata in Corte di Cassazione. La Corte d’Appello, secondo il ricorrente, avrebbe denegato la sussistenza del carattere della creatività dell’intellectual property sull’erroneo presupposto che il testo del Regolamento costituisse un “testo prettamente funzionale e finalizzato all’organizzazione di un determinato servizio”.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello precisando che “Il concetto giuridico di creatività, elevato a presupposto della tutela accordata dalla legge n. 633/1941 al diritto d’autore, postula che l’opera dell’ingegno sia frutto di «personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge” e consiste non già nell’idea che alla base della sua realizzazione “ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività” (Cass., sez. I, 28/11/2011, n. 25173)” o, guardando alla giurisprudenza eurounitaria, “che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo” (C. Giust. 12. 9.2019, C-683/17, Cofemel).
UIBM: nuovo servizio per la richiesta online di copie autentiche
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha recentemente avviato la nuova modalità digitale di richiesta e rilascio delle copie autentiche della documentazione contenuta nelle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale e delle istanze connesse.
La circolare n. 609 del 22 giugno 2020 fornisce quindi le istruzioni operative per l’avvio del nuovo servizio online di richiesta e rilascio delle copie conformi autenticate.
In particolare, sarà possibile depositare l’istanza tramite il portale di deposito online e ricevere la copia digitale direttamente sulla propria casella PEC, oppure recuperarla accedendo alla propria area riservata del portale.
San Marino aderisce a 4 trattati WIPO
A decorrere dal 2 settembre 2020 entreranno in vigore nei confronti della Repubblica di San Marino quattro Trattati della World Intellectual Property Organization (WIPO).
Il 2 giugno 2020, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha infatti ricevuto dalla Repubblica di San Marino lo strumento di adesione ai seguenti Trattati:
- Trattato sulle esibizioni e i fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979;
- Trattato sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
- Trattato per facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, ipovedenti o diversamente stampate disabili, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013.
Sempre in data 02.09.2020, la Repubblica di San Marino diventerà inoltre membro dell’Unione Internazionale per la Protezione delle opere letterarie e artistiche (“Berne Union”).
Il team di Intellectual Property di S&G è a vostra disposizione per ogni chiarimento.