“Peppa Pig” è un marchio noto secondo la corte di Shangai
Con una recentissima decisione, la Shanghai Intellectual Property Court ha qualificato il marchio Peppa Pig come marchio notorio. La serie di cartoni animati britannici “Peppa Pig” è stata creata da eOne UK Limited nel 2003 ed è oggi famosa in tutto il mondo. Dipoi, dal 2015 la serie iniziava ad essere trasmessa anche da moltissime emittenti cinesi. Recentemente, tuttavia, eOne scopriva che sulla piattaforma di Xunmeng era pubblicizzata una lampada Peppa Pig senza la preventiva autorizzazione.
eOne citava quindi in giudizio Xunmeng per aver violato il proprio marchio.
La Corte ha preliminarmente affermato che la chiave per risolvere il caso è comprendere se Peppa Pig sia o meno un “marchio notorio”. Normalmente, infatti, se un marchio è registrato in una sola categoria, come un fumetto o una pubblicazione elettronica, può essere utilizzato da altri per prodotti non correlati come lampade e lanterne. Ma se si tratta di un marchio notorio esso non può comunque essere utilizzato senza previa autorizzazione.
Il Tribunale cinese ha concluso nel senso che, tenuto conto della pubblicità e del tempo di utilizzo, Peppa Pig deve considerarsi un marchio notorio e, pertanto, la società Xunmeng ne avrebbe violato i diritti di esclusiva.
EUIPO: il confronto tra marchi di lettere di scarsa lunghezza
Con una recente decisione, l’EUIPO si è pronunciato sulla registrabilità del marchio di lettere, ricordando che nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un’impressione complessiva diversa.
In particolare, il caso in questione riguarda un procedimento che vede in conflitto i seguenti marchi di lettere:
L’EUIPO ha quindi escluso la somiglianza dei segni ed il rischio di confusione. Di fatto essi coincidono soltanto nella prima lettera “V”, e parzialmente nella lettera “L”. Peraltro, tale lettera nel segno impugnato è comunque di non facile riconoscibilità, data l’originalità della sua raffigurazione. Gli elementi verbali dei segni sono piuttosto brevi. È quindi evidente che differenze così marcate, e in particolare la presenza di lettere ed elementi che non hanno corrispettivo, allontanino qualsivoglia scenario di confondibilità tra i marchi. In segni così brevi le lettere che li compongono e il modo in cui appaiono in ciascuno di essi è determinante. Anche le somiglianze tra gli elementi figurativi hanno necessariamente un rilievo secondario nell’impressione generale prodotta dai segni stessi. Si tratta, infatti, di elementi tendenzialmente decorativi.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che in virtù delle notevoli differenze tra i segni non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico.
Il team di Intellectual Property di SGP è a vostra disposizione per ogni chiarimento.