Il Codice della Proprietà Industriale (infra c.p.i.) mette a disposizione dei titolari di diritti di proprietà industriale una serie di misure cautelari specifiche, ossia:

  1. la consulenza tecnica preventiva ex art. 128 c.p.i.;
  2. la descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i.
  3. il sequestro ex artt. 129 e 130 c.p.i.;
  4. l’inibitoria ex art. 131 c.p.i.

La previsione di queste misure rispecchia esigenze peculiari sottese ai diritti e interessi in gioco i quali, spesso, necessitano un intervento deciso e tempestivo.

Se è vero che gli artt. 128-133 c.p.i. dettano regole speciali per le ridette misure, tutti i provvedimenti d’urgenza presuppongono comunque che il giudice accerti i due presupposti dei provvedimenti d’urgenza:

  1. il periculum in mora, ossia un pericolo nel ritardo della tutela di merito;
  2. il fumus boni iuris, ossia una verifica sommaria dell’esistenza del diritto del richiedente;

Tuttavia, come da giurisprudenza ormai consolidata, la valutazione dei ridetti presupposti non andrebbe eseguita sempre secondo il medesimo grado. Ciò significa, a livello processuale, un onere della prova più o meno intesa per chi richiede le ridette misure.

Il provvedimento della descrizione cautelare

Più in particolare, la giurisprudenza ritiene che le caratteristiche del provvedimento di descrizione, avente una finalità di istruzione probatoria più che prettamente cautelare, giustificherebbe un gradiente probatorio (in termini di periculumfumus) inferiore rispetto alle misure più propriamente cautelari come il sequestro o di urgenza come il ricorso ex art. 700 c.p.c. [1]

Altre sentenze, invece, sembrano ricollegare il grado inferiore di verifica dei presupposti de quibus ad un’inferiore invasività del provvedimento di descrizione [2]. Quest’ultima linea, tuttavia, andrebbe letta con cautela. Infatti, se è pur vero che il provvedimento di descrizione ha tendenzialmente un grado di invasività inferiore rispetto ad altre misure (quale il sequestro o l’inibitoria), dall’altro non si può escludere che anche la descrizione si possa rilevare particolarmente invasiva per la parte che lo subisce.

Tutto ciò detto, la tendenza a valutare in maniera più superficiale i presupposti de qua per il provvedimento di descrizione non può comunque determinare una verifica solo che formale e non effettiva dei due elementi. Il rischio, infatti, sarebbe che la misura della descrizione inizi ad essere richiesta con finalità meramente strumentali (ad esempio, per arrecare danno alla controparte) o esplorative (eludendo così l’onere della prova che ricade sulla parte richiedente).

 

[1] In questo senso: Trib. Bologna, Sez. Spec., 25 luglio 2018; Trib. Genova, Sez. Spec., 27 giugno 2016; Trib. Roma 01.10.2004.

[2] Trib. Torino, Sez. Spec., 21 febbraio 2013.