Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Imprese

SENTENZA

pubbl. 07/07/2021

(Giudice relatore: dott: Andrea Postiglione)

nella causa civile di I grado iscritta al n. 81992 R.G.A.C. dell’anno 2018

TRA

T.T. S.R.L. (…) con sede in V. V. (T.), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico rappresentata e difesa dall’avv. DI PIETROPAOLO LAURENTI LAURA di Roma e dall’avv. CHIARA SPAGNUOLO di Udine per procura in atti;

– attrice –

E

S.S. con sede in S. 7, D-58640 I., G., in persona del legale rappresentante pro tempore W.S. (…), elettivamente domiciliata in VIA DELLE QUATTRO FONTANE n.160 ROMA presso l’avv. MASSIMEI GIANLUCA, il quale unitamente agli avv. GALDIERI LELIO e GUIDOBALDI LUCA, la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

– convenuta e attrice in via riconvenzionale

Oggetto: Brevetto di invenzione

FATTO E DIRITTO

La società T.T. and M. s.r.l. (di seguito T.) agiva in giudizio nei confronti della società S.S. GmbH (di seguito S.) affinché fosse accertata la non interferenza fra il proprio pannello T-Coboard ed il pannello commercializzato dalla convenuta e registrato con il brevetto europeo n. 2004395 di cui alla frazione italiana di brevetto IT’845 (commercializzato con la denominazione “Kerdi Board”).

Esponeva T. che, nell’ambito della progettazione relativa allo sviluppo e all’invenzione di nuovi materiali e componenti per l’edilizia, aveva sviluppato un pannello per la desolarizzazione che presentava potenziali profili di interferenza con il brevetto di parte convenuta, pur evidenziando sensibili elementi di difformità, da qui la volontà di agire in prevenzione prima della sua definitiva commercializzazione per l’accertamento della differenza sostanziale tra i due prodotti e per evitare possibili future azioni per contraffazione da parte della convenuta.

L’azione era finalizzata all’accertamento della non interferenza tra il proprio prodotto e quello brevettato da controparte in ragione del fatto che il pannello T. Coboard era costituito da “uno strato di polistirene estruso espanso foderato tramite una speciale colla da un multistrato FACER a sua volta costituito da un tristrato di polietilene ad alta densità cui sono applicati due strati foderanti in polipropilene” ed il prodotto di controparte invece era costituito da “una schiuma di polistirene estruso espanso foderato su entrambi i lati da uno strato indurente privo di sostanze cementizie ricoperte da tessuto non tessuto a sua volta costituito da un nastro di carta (o un nastro di pellicola sintetica impermeabile) sul quale viene incollato un tessuto non tessuto o un tessuto o una maglia”.

Secondo l’allegazione di parte attrice la differenza significativa tra i due prodotti consisteva nel numero di strati caratterizzanti il proprio pannello rispetto a quello di controparte e nella circostanza per cui lo strato a contatto del polistirene estruso espanso, che costituiva in entrambi i prodotti l’elemento centrale del pannello, nel proprio prodotto era a contatto sempre con un “tessuto non tessuto” TNT, con una pellicola sintetica o con una carta.

In subordine, e nella denegata ipotesi dell’emergenza di profili di interferenza, parte attrice contestava il brevetto di controparte, deducendone la nullità, sotto il profilo sia della novità (per essere stato preceduto da documenti sovrapponibili ad esso) e dell’altezza inventiva (costituendo un’evoluzione ovvia dello stato dell’arte anteriore) e contestava anche la mancata corresponsione della tassa annuale di validità (questione questa chiarita da parte convenuta con la produzione in giudizio dei documenti nn. 4 e 8 attestanti la corresponsione delle tasse annuali fino all’anno 2019).

Si costituiva in giudizio la società convenuta, agendo, così come previsto dall’attrice, in via riconvenzionale per l’accertamento dei profili di interferenza con la propria privativa oltre che per concorrenza sleale; domandava inoltre nei confronti di T. le inibitorie disciplinate dall’art. 124 e ss. CPI.

SCHLUTER contestava inoltre la genericità delle allegazioni di parte attrice, genericità, anche sotto lo specifico profilo della non esatta individuazione del prodotto T. oggetto di causa.

Il giudice istruttore ordinava quindi a parte attrice la produzione in giudizio di un campione del prodotto industriale oggetto di accertamento.

Nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c., e segnatamente nella seconda memoria, T. sollevava questione relativa alla non esatta traduzione della rivendicazione nella frazione italiana di brevetto rispetto alla privativa depositata presso l’EPO. In particolare in relazione al brevetto europeo (…) se la “Claim 1” recitava “..of a moisture-resistant and moisture-proof foam core layer “, la frazione italiana n. (…) riportava la traduzione “…strato centrale di espanso resistente o impermeabile all’umidità..”.

La non corretta traduzione avrebbe riguardato le congiunzioni “e/o” dove, invece di “strato centrale di espanso resistente e impermeabile all’umidità” la frazione italiana avrebbe rivendicato uno “strato centrale di espanso resistente o impermeabile all’umidità” con conseguente ampliamento della rivendicazione e violazione dell’art. 76 CPI.

All’udienza del 18.09.2019 S. eccepiva la tardività del rilievo, avanzato per la prima volta nelle memorie istruttorie e quindi oltre i termini per la precisazione delle domande, e invocava comunque la correzione di cui all’art. 57 CPI il quale prevede che “la traduzione in lingua italiana degli atti relativi (alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso) è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti”.

Il giudice, con ordinanza del 10 ottobre 2019, ritenuto che la difformità della traduzione nella porzione italiana di brevetto fosse comunque emendabile ai sensi dell’art. 57 CPI e che purtuttavia, doveva essere analizzata da un consulente tecnico non solo la questione dell’interferenza fra i due prodotti ma anche quella della corretta traduzione della porzione italiana del brevetto europeo, nominava CTU il dott. PETRAZ Gianluigi al quale veniva posto come quesito “”Letti gli atti di causa ed acquisito il pannello T. versato in atti, oltre che il pannello di parte SCHLUETERS KERDI BOARD, il consulente tecnico d’ufficio:

a) descriva entrambi i prodotti oggetto di causa,

b) riferisca se il prodotto di parte SCHLUETERS può considerarsi nuovo per lo stato dell’arte nel momento in cui è stato effettuato il deposito con particolare riferimento anche alle anteriorità rilevanti di cui è stato fatto accenno negli atti di causa (anche avvalendosi di ausiliario per le necessarie traduzioni) e segnatamente nella perizia di parte allegata all’atto di citazione e se sia caratterizzato da attività inventiva adoperando quale criterio identificativo il could/would approach caratterizzato dal fatto per cui non costituisce invenzione ciò che avrebbe potuto fare e avrebbe effettivamente fatto un conoscitore dell’arte per la risoluzione del medesimo problema tecnico rappresentato nel caso di specie dalla necessità di sviluppare un materiale isolante alle infiltrazioni d’acqua, all’umidità e alle radiazioni solari con caratteristiche di indeformabilità.

c) Riferisca poi se il prodotto oggetto di parte attrice ricada nell’ambito privativo – anche per equivalenza – del brevetto di parte convenuta anche alla luce delle allegate rivendicazioni e descrizioni grafiche.

d) Riferisca se la traduzione della descrizione contenuta nella frazione italiana di brevetto corrisponda con la descrizione di cui al brevetto madre e se estenda, restringa o modifichi l’ambito di protezione del brevetto”. Il giudice integrava poi il quesito con la seguente formulazione “b) riferisca il CTU se il titolo europeo EP-B-2.004.395 rispetta i dettami dell’articolo 87 CBE (priorità), nonché degli articoli 54 (novità) e 56 (attività inventiva) CBE; per l’attività inventiva utilizzerà quale criterio identificativo il could/would approach;

c) riferisca poi se il prodotto oggetto di parte attrice ricada nell’ambito dell'(…) anche per equivalenza;

d) riferisca altresì se l'(…) rispetta i dettami dell’art. 56 CPI e quindi se gode del supporto dell’EP-B-2.004.395, ovvero se estenda, restringa o modifichi l’ambito di protezione del brevetto”.

Il giudice istruttore poi ordinava a T. s.r.l. l’esibizione entro il 30.12.2019 dei seguenti documenti anche in formato informatico:

a. estratti dei libri magazzino di T. s.r.l. da cui risultino tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita ivi registrate rispetto alle singole unità di P.T. rispondenti alle caratteristiche del campione depositato da T. in data 10 maggio 2019 e/o riproducenti le caratteristiche dei pannelli descritti da T. nel DOC. 17 allegato all’atto di citazione;

b. estratti dei libri contabili recanti le registrazioni di tutte e ciascuna le transazioni commerciali attraverso le quali T. abbia venduto a soggetti terzi le singole unità dei P.T. come identificati alla precedente lettera (a), con indicazione delle relative quantità e dei relativi prezzi di vendita;

c. copia delle singole fatture emesse da T. a fronte delle transazioni commerciali di cui alla precedente lettera.

All’esito del deposito della CTU, le parti venivano invitate a concludere e la causa veniva rimessa al collegio anche in relazione alle problematiche emerse in sede di deposito documentale.

1. Ritiene il collegio che debba essere preliminarmente sgomberato il campo dalla questione pregiudiziale relativa alla validità della porzione italiana del brevetto europeo ‘395 in ragione della sua inesatta traduzione, questione relativa alla nazionalizzazione del brevetto EP’395 in IT845 con formulazione più ampia di quella del testo depositato presso l’EPO.

2. La rivendicazione indipendente dell’IT’845 evidenzia una originaria traduzione inesatta e segnatamente: “Utilizzo di un pannello edile come supporto per un rivestimento superficiale di piastrelle in ceramica, di intonaco o di uno strato sottile di malta all’esterno o all’interno di edifici, nel quale su uno strato centrale di espanso (1) resistente o impermeabile all’umidità viene incollato su entrambi i lati un nastro di carta o un nastro sottile di pellicola sintetica impermeabile (2), sui quali viene incollato un nastro (4) di tessuto non tessuto o un tessuto o una maglia” con fungibilità delle caratteristiche di “resistenza” ed “impermeabilità all’acqua” che comporta oggettivamente un’estensione della rivendicazione rispetto a quella del brevetto originario, dove i criteri di resistenza e di impermeabilità all’umidità vengono invece qualificati come cumulativi, con conseguente potenziale applicazione della sanzione della nullità parziale del brevetto ai sensi dell’articolo 76 lett. c) del CPI come modificato con D.Lgs. n. 131 del 2010 il quale sancisce la nullità del titolo “c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa”.

3. Quanto alla allegata tardività della relativa eccezione formulata da parte attrice, in quanto proposta oltre i termini di cui all’art. 183 Vi c.p.c. n. 1, non ignora questo collegio la costante giurisprudenza relativa all’impossibilità tout court del rilievo di ufficio della nullità del brevetto da parte del giudice, giurisprudenza fondatasi sul condivisibile principio per cui il titolo brevettuale (a differenza delle controversie concernenti gli effetti del contratto, ove il rilievo di ufficio della nullità è sempre ammissibile allorquando da una delle parti a qualsiasi titolo invochi la paralisi degli effetti contratto, vedi Cass. 27 aprile 2011, n.9395) si fonda su di un atto autorizzativo/concessorio che presuppone un preventivo esame di legittimità del titolo svolto da un’autorità pubblica ed indipendente, che conferisce al brevetto una presunzione di legittimità e conformità ordinamentale preclusiva ad un rilievo ufficioso della nullità del titolo.

4. Tuttavia il dato letterale dell’espressa previsione del quinto comma dell’art. 76 CPI “Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto é stata estesa” che sembra richiamare un’ipotesi di nullità ulteriore rispetto a quelle contemplate nel primo comma (escluse dal rilievo ufficioso) e la riconducibilità della questione alla materia del cd “ordine pubblico economico”, suggeriscono la considerazione per cui la difformità della traduzione dell’oggetto del brevetto possa costituire comunque oggetto di rilievo di ufficio. E difatti, l’operatore economico terzo che non abbia accesso diretto al brevetto europeo nella sua versione originale può fondare le proprie scelte imprenditoriali sulla base di una traduzione in lingua italiana più estensiva di quella oggetto di privativa, la quale consente quindi al titolare del brevetto una presenza sul mercato più ampia di quella conferita dal titolo. Tale problema, che investe direttamente le scelte economiche degli operatori del mercato e la tutela dei terzi, oltre che potenziali effetti perturbativi del mercato e della concorrenza in ragione della fissazione di ambiti di rivendicazione in violazione degli artt. 26/37 TFUE, integra ad avviso del Collegio un principio di ordine pubblico economico, inteso come l’insieme di norme tese alla protezione del libero ed informato accesso al mercato, nonché dell’effettività nell’esercizio di poteri di autonomia da parte degli operatori economici minori e economicamente svantaggiati, con conseguente possibilità di rilievo ufficioso, sempre consentito in ipotesi di violazione di norme di ordine pubblico.

5. Diversa e, nel caso di specie, dirimente è la questione della emendabilità della traduzione del titolo brevettuale. Il CPI afferma che la protezione conferita dalla domanda di brevetto europea decorre da quando il titolare abbia reso accessibile al pubblico una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni e che essa deve essere depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del brevetto europeo, con una dichiarazione di conformità al testo originale, a pena di nullità del brevetto.

6. La disposizione di cui all’articolo 76 CPI disciplina, dall’altro lato, il principio della necessaria correlazione fra materia descritta e materia rivendicata, la prima come espressione del contenuto tecnico dell’invenzione, la seconda quale delimitazione del perimetro dell’esclusiva brevettuale: la rivendicazione quindi che estende il perimetro dell’esclusiva oltre alla materia oggetto di descrizione è nulla ai sensi dell’articolo 76 CPI, almeno per quanto concerne la rivendicazione in eccedenza rispetto a quella descritta (art. 76 II CPI). Questa norma assolve al compito di garantire che il brevetto non estenda i suoi effetti rivendicativi oltre l’esatto contenuto descrittivo.

7. Tale disposizione deve essere letta invero con riferimento al titolo brevettuale originario.

8. L’art. 57 CPI si colloca invece sul diverso piano della difformità tra il brevetto europeo (supposto valido e scevro da profili di nullità ai sensi dell’art. 76 CPI) e la traduzione del brevetto nazionalizzato, ovverosia della porzione italiana del brevetto europeo. La traduzione nazionale del brevetto europeo (il cui deposito costituisce pure un adempimento necessario per l’acquisto di efficacia del brevetto) non esplica una funzione costitutiva di diritti, bensì una funzione meramente informativa nei confronti dei terzi: ed infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (App. Milano 2205/2016,) la traduzione assolve unicamente la “funzione formale di rendere noto in Italia che è stato rilasciato un brevetto europeo valido anche per detto Stato, garantendo l’unitarietà del brevetto in Stati differenti”. L’art. 57 CPI non esclude quindi a priori che un brevetto nazionalizzato possa essere dichiarato nullo per difformità tra descrizione e rivendicazione nei termini indicati al precedente punto 4), allorquando quindi attribuisca al titolare un ambito di privativa maggiore di quello desumibile dal contenuto brevettuale, ma consente tuttavia in ogni momento la rettifica della traduzione.

9. Una lettura coordinata dell’art. 76 CPI con l’art. 57 CPI (secondo cui il testo della domanda di brevetto europeo redatto nella lingua di procedura fa fede per quanto concerne l’estensione della procedura), che, all’ultimo comma, tutela l’affidamento dei terzi nei casi di difformità della traduzione dal testo del brevetto europeo, e, più in generale, una interpretazione che valorizzi il principio della tutela del terzo in buona fede, ricavabile dall’art. 52.3 oltre che dall’art. 57.5 CPI, fanno ritenere che la più grave sanzione dell’inefficacia ab origine del brevetto nazionalizzato debba essere circoscritta ai soli casi di mancato deposito della traduzione o di errori di traduzione di gravità tale da essere accomunati ad una sostanziale mancanza di traduzione.

10. La ratio delle norme di cui agli artt. 54, 56 e 57 CPI, è quella, da un lato, di assicurare che il titolo europeo sia tradotto in modo chiaro e comprensibile nel Paese di designazione, e dall’altro di tutelare chi, in buona fede, abbia fatto affidamento su un’imperfetta traduzione che comporti una limitazione dell’ambito di tutela e non quella di sanzionare ogni possibile errore di traduzione con l’inefficacia ab origine del brevetto.

11. Ritiene pertanto il collegio che, come osservato anche dal consulente tecnico di ufficio, sia sempre ammissibile la rettifica del titolo nazionalizzato ai sensi dell’articolo 57 CPI, il quale nei primi due commi contempla espressamente l’ipotesi di una possibile difformità fra il testo depositato presso l’ufficio europeo dei brevetti, redatto in una delle lingue ufficiali dell’EPO, ed il testo nazionalizzato nella porzione nazionale del brevetto.

12. Laddove quindi l’art. 57 CPI prevede “la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti”, non delinea quindi un’ipotesi di nullità della porzione italiana di brevetto contenente una rivendicazione più ampia della materia descritta, ma limita invece la prevalenza della traduzione del brevetto nazionale alla sola ipotesi in cui la rivendicazione diversa sia più restrittiva rispetto al brevetto europeo.

13. Nella diversa ipotesi, che è quella che oggi si occupa, in cui la rivendicazione italiana appaia più ampia di quella depositata all’EPO, la norma di cui all’articolo 57 CPI, si limita a stabilire il principio per cui la traduzione italiana non sia ipso facto “fidefacente” e che quindi sia necessario interpretare il brevetto anche e soprattutto alla luce del tenore descrittivo depositato a livello comunitario.

14. Una simile interpretazione appare rispondere a criteri di equità e di buona fede interpretativa, oltre che di buon senso, nella misura in cui è ampiamente noto come in un sistema brevettuale che prevede la presentazione del brevetto a livello europeo in sole tre lingue “di rito” in un sistema che contempla oltre 25 lingue ufficiali per ciascuna delle nazioni aderenti alla convenzione europea del brevetto (UE oltre ad Islanda, Norvegia, Turchia con le loro rispettive lingue ufficiali), non è infrequente incorrere in problematiche di trasposizione del titolo a livello delle singole porzioni nazionali, sicchè l’eventuale sanzione della nullità della porzione nazionale del brevetto per difetto di traduzione può essere sempre oggetto di emendamento ovvero di diversa interpretazione alla luce della superiore registrazione a livello europeo (“Poiché nel “passaggio da una lingua ad un’altra, in materia dove i termini scientifici hanno una rilevanza particolare (…) si possono verificare imprecisioni del linguaggio, nella scelta del vocabolo o dell’espressione tecnica più aderente al caso specifico, o, ancora, omissioni” (App. Milano,2205/2016), il successivo art. 57, comma 4, C.P.I. prevede la possibilità di depositare, in qualsiasi momento, una traduzione rettificata del testo, senza incorrere per ciò stesso in decadenza. Tale norma, tuttavia, si limita a disciplinare le “conseguenze della difformità del testo della traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i confini di operatività di tale norma” (T. Milano, 3070/2014). Tali confini vanno dunque ricercati ed interpretati, cercando di fornire anche “adeguata tutela al legittimo affidamento del terzo e della libera concorrenza” (T. Milano, 3070/2014).

15. Decisiva appare quindi la circostanza per cui S. ha quindi proceduto ad una modifica nel corso del giudizio della traduzione italiana del brevetto ‘395, ancor prima che T. abbia dato inizio alla commercializzazione dei propri prodotti, riportandolo nell’ambito della corrispondenza fra materia descritta e materia rivendicata e riportando quindi i rapporti tra i due operatori economici nel contesto di un’equilibrata dialettica concorrenziale.

16. Parte attrice si è opposta a tale modifica evidenziando come, da un lato, l’applicazione di cui all’articolo 57 CPI sarebbe limitata alla sola estensione di un brevetto originariamente ridotto e non invece alla diversa ipotesi della riedizione di un brevetto originariamente nullo ed evidenziando come anche la successiva traduzione emendata da parte convenuta elencasse dei profili di non perfetta corrispondenza con la descrizione originaria con particolare riferimento alle equivalenza fra “materiale resistente all’acqua” e “materiale impermeabile”. Né vale qui invocare l’art. 56 CPI il quale statuisce invero “Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione. 4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto definitivo di rigetto o revoca dell’effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell’istanza di ritiro da parte dell’Ufficio europeo. 5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia”, atteso che l’invalidità di cui al prefato comma 5 si riferisce naturalmente alla sola assenza di traduzione asseverata e non all’ipotesi in cui la stessa sia carente o difforme (fattispecie delineata nel successivo art. 57).

17. E anche l’autorevole giurisprudenza del Tribunale di Milano richiamata proprio da T. fa espresso riferimento alla diversa ipotesi di assenza ab origine di traduzione (si richiama la giurisprudenza del Tribunale di Milano, 03.01.2014, n. 3070 (Pres. Rel. Tavassi) e Corte d’Appello di Milano, 03.06.2016, n. 2205 (Pres. Mesiano – Rel. Schiaffino), la quale concludeva in favore dell’insussistenza di “alcuna efficace tutela del brevetto opponibile a terzi in Italia, non essendo tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l’invenzione”).

18. Quanto poi da ultimo in relazione all’uso da parte della traduttrice di S. delle parole “wasserbestaendig” e “wasserdicht” nella nuova traduzione depositata, si ritiene che le stesse nello specifico contesto delle opere murarie abbiano valenza di sinonimi e che quindi la stessa traduzione sia accettabile e pressoché perfettamente coincidente con la descrizione depositata livello europeo.

19. Una volta accertato quindi che il brevetto nazionalizzato IT845 non appare essere nullo ai sensi dell’articolo 76 c.p.i. per ragioni legate alla traduzione, in quanto ormai conforme a EP 395, va affrontata nel merito la questione della sua nullità per difetto di novità ed altezza inventiva oltre che la questione dedotta in via riconvenzionale da parte di S. dell’interferenza tra il prodotto commercializzato da parte convenuta ed il prodotto di cui parte attrice si professa prossima all’immissione in commercio.

20. A tale proposito non può che evidenziarsi preliminarmente da parte del collegio l’assenza di qualsiasi informazione precisa non solo sulla portata commerciale del pannello ma anche soprattutto sulle sue caratteristiche tecniche. L’unica informazione confluita nel fascicolo in merito al pannello di parte attrice “Cleverpanel” o “T-Coboard” è rappresentata dal prototipo che è stato prodotto in giudizio e rispetto al quale è sì stata svolta la consulenza tecnica di ufficio, ma dandosi atto da parte del consulente tecnico di ufficio del fatto che “per entrare nel merito del prodotto lo scrivente dovrebbe aver disponibile una relazione di terzi accreditati, oppure avrebbe dovuto far effettuare un controllo da parte di terzi accreditati con l’autorizzazione ed il benestare delle PARTI. Avrebbe quindi dovuto svolgere un’attività esplorativa attraverso una richiesta di analisi del prodotto da parte di un centro specializzato terzo, centro che avrebbe dovuto essere accettato da entrambe le parti” (CTU PETRAZ).

Né risulta essere stata d’ausilio la dichiarazione resa in giudizio da N.B., legale rapp.te di T. che ha affermato: “in realtà la produzione del pannello Coboard è intervenuta solo a livello di prototipo, il prodotto non è mai stato distribuito per la commercializzazione. Le vendite di cui ai documenti in atti (31, 32 e 33) sono di meri prototipi. La fornitura a T.C. è avvenuta a titolo informativo commerciale, la fattura era semplicemente giustificativa dell’uscita del prodotto dalla nostra sede.

Ribadisco trattarsi di prototipo. Le società T.C., G. e E.C. s.r.l. hanno acquistato il pannello solo ai fini di field-test; non c’è mai stata una vera commercializzazione”, dalla quale sembrerebbe emergere, al contrario, il fatto per cui il pannello in esame non è mai stato oggetto di commercializzazione ed è rimasto allo stadio prototipale.

Circostanza questa confermata dai dati acquisiti al fascicolo: risultano vendite di pannello Coboard per soli circa 50mq alla società E. di C. (T.), alla società E. di M. (V.) per lo stesso quantitativo e per metrature nettamente inferiori alle società G. di V. V. (T.) ed alla DE RENZO di Vibo Valentia (produzioni documentali del 11.12.2019), numeri questi che concludono per una diffusione limitatissima del prodotto, compatibile con la diffusione dello stesso a livello esclusivamente prototipale.

21. Ai fini della valutazione della sussistenza della fondatezza della domanda attorea e della riconvenzionale di parte convenuta, assumono rilievo decisivo gli accertamenti compiuti dal Consulente tecnico d’ufficio Gilberto PETRAZ nell’espletamento dell’incarico conferitogli; delle risultanze della consulenza si dà conto, quindi, in sintesi, nel prosieguo.

22. Il Consulente ha previamente individuato il titolo brevettuale oggetto della domanda di tutela, nella titolarità della convenuta S., accertando:

– che il brevetto europeo EP395 è stato depositato il 19 marzo 2007 rivendicando la priorità della domanda di modello di utilità tedesco n. (…), depositato il 7 aprile 2006.

– che EP395 è stato concesso il 22 maggio 2013 e successivamente validato in Italia con il numero (…) (secondo la numerazione dell’UIBM (…));

– che IT 845 è validamente sostenuto da EP 395 ai sensi dell’art. 87 CBE trattandosi della medesima invenzione;

– che l’invenzione riguarda difatti un pannello da costruzione quale supporto per un rivestimento di superfici realizzato in piastrelle di ceramica, un intonaco o una malta da spatolatura a strato sottile su edifici o all’interno di essi atto a prevenire le deformazioni del pannello in presenza di umidità; si tratta di “pannello edile come supporto per un rivestimento superficiale in piastrelle di ceramica, in un intonaco o in una malta a spatola a strato sottile all’esterno o all’interno di edifici, in cui su uno strato centrale in materiale espanso (1) resistente all’umidità e stagno all’umidità è incollato su entrambi i lati un nastro di carta impermeabile all’acqua o un nastro di film di plastica sottile (2), sui quali è incollato di volta in volta un nastro (4) in tessuto non tessuto o in un tessuto lavorato a maglia in catena o in trama destinato ad essere utilizzato per la predisposizione muraria di vani soggetti alla presenza di umidità (sale da bagno, ambienti con doccia) e adatto a fare sì che il rivestimento non si deformi in ambienti saturi di vapore.

– che il brevetto EP-B-2.004.395 (EP’395) è stato esaminato dapprima, senza opposizione di terzi alla concessione finale, come brevetto per invenzione ma successivamente di fronte ad osservazioni dell’EPO è stato registrato come brevetto di applicazione ovvero come modello d’uso; l’EPO aveva condotto, difatti, una ricerca di anteriorità a seguito della quale aveva individuato le anteriorità non solo in DE-U-202006005694 (titolo prioritario DE’694) depositato il 07.04.2006 come modello di utilità tedesco ma anche in WO-A-2007/115902 (WO’902 documento intermedio) depositato il 19.03.2007 come domanda di brevetto per invenzione. Il WO’902 è stato sottoposto ad una ricerca di anteriorità che ha individuato cinque documenti anteriori; tra detti solo il FR-A-2.351.784 (FR’784) è stato classificato come “particolarmente rilevante” in merito alle rivendicazioni 1, 2 e 3.

23. Il CTU ha chiarito quindi che IT 845 contempla un brevetto di uso e non di brevetto di prodotto, sicché “oggetto del brevetto -è soltanto la specifica soluzione al problema tecnico offerto dalla particolare funzione del prodotto” (CTU PETRAZ p. 93), chiarendo che i pannelli noti presentavano il problema (vedi paragrafo 0006 della rivendicazione) consistente nel fatto che, qualora il rivestimento protettivo del pannello veniva oltrepassato accidentalmente dall’umidità, si incurvavano rendendo difficile, se non impossibile, l’installazione. Il pannello S. previene quindi l’incurvamento del supporto in sede di posa in opera delle mattonelle in ambienti umidi come da descrizione: “Il compito dell’invenzione consiste nel proporre pannelli edili a base di pannelli in materiale espanso come supporti resistenti all’umidità per rivestimenti superficiali all’esterno o all’interno di edifici che in condizioni di sufficiente resistenza alla flessione non presentino lo svantaggio dell’incurvamento nel caso di penetrazione accidentale dell’umidità”.

24. La figura del tecnico del ramo rilevante per valutare la tecnica nota (closest prior art) e il gradiente di originalità della soluzione oggetto di protezione, corrisponde secondo il CTU a quella di un una “persona esperta dei materiali, e di operatività in cantiere, trattando sia materiali del tipo richiamati nella descrizione dell’EP’395, sia come detti possono essere assiemati tra di loro, in sede di applicazione ed utilizzo nelle specifiche applicazioni edili, per risolvere il problema tecnico dato) con almeno tre anni di esperienza che debba possedere anche le conoscenze collegate alla gestione dei materiali edili che poi deve utilizzare per ottenere il manufatto edile di interesse e debba conoscere il comportamento meccanico di detti materiali compositi e conoscere i modi e metodi di applicazione. Deve inoltre possedere capacità di valutazione in termini di costi in relazione al costo finale (pag. 35 CTU)”.

25. SCHLUTERS ha sottolineato l’inutilità di un tale modo di procedere, richiamando il chiaro disposto dell’articolo 87 CEB in tema di priorità e sottolineando come sia pacifica la priorità rispetto a DE694 laddove invece le eventuali invenzioni invalidanti sono tutte successive all’anno della validazione del brevetto italiano.

26. L’esame peritale appare invero essere stato effettuato scrupolosamente, formulando l’ipotesi per cui non vi fosse connessione fra DE694 e IT 845 ovvero vi fosse una priorità invalidante in WOA 902 anche con riferimento a FR 784. L’art. 87 CBE ricollega difatti testualmente il diritto di priorità alla “medesima invenzione”, significando quindi il principio per cui se l’invenzione successiva (sia essa brevetto di prodotto ovvero un modello di utilità) non sia diretta emanazione e di affinamento dell’invenzione precedente, la stessa sia autonomamente suscettibile di declaratoria di nullità per difetto di novità ai sensi dell’articolo 46 CPI e con particolare riferimento all’art. 46 IV CPI, circostanza questa esclusa motivatamente dal consulente del Tribunale.

27. L’esame peritale e l’analisi approfondita della procedura di rilascio del titolo brevettuale consentono quindi di confermare la circostanza per cui IT845 costituisce un modello di utilità, ovverosia l’applicazione di un principio e di una soluzione nota allo stato della tecnica ad un settore specifico nel quale lo stesso costituisca un ritrovato di carattere innovativo.

28. Il brevetto appare sufficientemente descritto (pag. 19 CTU).

29. Per quanto concerne l’inventività del brevetto in esame, il brevetto per “modello di utilità” ha, si badi bene, un ambito diverso dal brevetto per “invenzione industriale” avendo per oggetto un’idea nuova su un meccanismo conosciuto che gli consente di fornire nuova utilità al prodotto noto con accorgimenti che consentono una maggiore incremento di efficienza e comodità di impiego in un determinato contesto. Conseguentemente il requisito della altezza inventiva non deve essere qui parametrato quindi alla inesistenza della soluzione tecnica rispetto allo stato anteriore della tecnica (prior art), bensì in relazione allo specifico uso che si faccia del modello in un determinato settore, tenendo presente che è necessario a tale proposito che l’oggetto della domanda che viene utilizzata come priorità deve essere presente in termini di continuità nei successivi diritti concessi che la richiameranno come tale (art. 87 CEB).

30. L’analisi della cosiddetta “tecnica nota” (closest prior art) sulla base di quella che parte reclamante invoca come “Common General Knowledge” è stata quindi compiuta in relazione allo specifico settore in cui si innesta l’invenzione, essendo principio noto, oltre che di piena ragionevolezza, quello per cui può essere oggetto di delimitazione e quindi di privativa industriale anche la trasposizione di un’idea da un determinato settore industriale merceologico ad un settore in cui tale invenzione non aveva avuto sino a quel punto un’applicazione industriale. Va quindi sottolineato come il problem/solution approach, criterio per cui, poiché la verifica della sussistenza della “prior art” viene fatta ex post (ossia dopo la data di deposito della domanda concernente l’invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere “evidente” quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione e che pone l’esperto di fronte al problema risolto brevettualmente per verificare se in un contesto di antecedenza avrebbe (would) sviluppato dalle migliori soluzioni disponibili una medesima soluzione se avesse potuto (could), fa sempre espresso riferimento all’esperto “del ramo” e quindi dello specifico settore tecnologico (vedi Trib. Milano 17.12.2014 L. s.p.a. “Per la valutazione dell’altezza inventiva è necessario fare riferimento al criterio del problem-and-solution approach, che impone anzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” – individuando l’anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata nel brevetto in esame e che, normalmente, ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata – selezionando poi le caratteristiche distintive della soluzione rivendicata. Dopodiché deve essere indicato il problema tecnico oggettivo risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla tecnica anteriore più vicina, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione tecnica rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame”). Un’invenzione può essere considerata priva di altezza inventiva solo qualora, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi elementi da un anteriorità la quale nello specifico settore sia pervenuta alla identica soluzione del medesimo problema utilizzando gli stessi accorgimenti tecnici.

31. Ciò permesso il CTU ha concluso sia per l’esistenza di un profilo di novità affermando “Lo scrivente ritiene che la eventuale carenza (totale o parziale) del requisito della novità, che deve essere assoluto e universale, avvenga quando nella tecnica, o in un documento anteriore noto alla pluralità dei tecnici del settore, ed avente data coerente con quanto previsto nell’articolo 43.3 CPI, è espresso in modo univoco sia il problema tecnico che quanto all’oggetto protetto, quanto meno nella rivendicazione indipendente. E’ indifferente, a parere dello scrivente, il valutare se e fin dove una realizzazione, sia essa scritta, divulgata o prodotta, prima della data prioritaria, comprenda tutte le caratteristiche tecniche e/o di procedimento rivendicate. Se non vi è identità, tale requisito è presente”.

32. Ha concluso anche per la sussistenza dell’altezza inventiva sebbene con ampie riserve argomentative la cui soluzione ha rimesso al collegio: “L’EP’395 ai sensi dell’art. 46 CPI e 87 CEB come concesso protegge quindi una specifica applicazione preferenziale di un prodotto di per sé noto consistente in un supporto per un rivestimento superficiale specifico conformato a pannello in materiale espanso, che può essere resistente e/o impermeabile all’umidità. Nel caso di ambienti esterni si può serenamente considerare che ci sia una certa contiguità con quanto indicato, come esempio di riferimento, al paragrafo 0006 dell’EP’395, in cui si indica un utilizzo come sottofondo di stanze da bagno, non meglio qualificate, ove la tensione dell’umidità è temporanea e di livelli (come temperatura) ridotti”.

33. In particolare il CTU a pag. 84-90 della CTU, dopo avere lungamente argomentato sulla possibile carenza di un reale ed effettivo profilo di inventività del modello appare proporre al Collegio due soluzioni “l’una, presentante una certa benevolenza, che riconosce l’IT’845 essere un modello di utilità in quanto nulla dice di particolare, l’altra a parere dello scrivente più corretto, che considera il titolo brevettuale nullo per una pluralità di motivi:

-la genericità della descrizione espone solo concetti generali ampiamente noti per lo scopo specifico;

– una rivendicazione che protegge l’applicazione, di un prodotto genericamente descritto, che amplia inopinatamente il campo di utilizzo, rispetto a quanto chiarito nella descrizione a corredo – paragrafo 0006, con la limitazione sauna;

– la rivendicazione concessa porta in campo la bi-univocità”.

Il Collegio ritiene convincente la prima soluzione, quella relativa alla qualificazione del brevetto come concesso ab origine come modello d’uso, anche alla luce dei chiari rilievi effettuati in sede di esame di EP 395, di cui IT 845 rappresenta la trasposizione.

34. Il CTU ritiene infatti sostanzialmente equipollenti le rivendicazioni: “Impiego di un pannello edile come supporto”, e la precedente rivendicazione respinta dall’EPO “Pannello edile (impiegato) come supporto per un rivestimento”, qualificando la prima come reiterativa della seconda e non tenendo tuttavia in considerazione quanto da lui ampiamente e convincentemente argomentato sulla chiara natura di modello di utilità del brevetto depositato.

Una cosa difatti è, a parere del Collegio, la brevettazione di un prodotto, altra cosa è invero la brevettazione di un impiego, quale modello di utilità, soprattutto se, come nel caso di specie, non sono emersi convincenti documenti anteriori che potessero confliggere con il nuovo uso proposto, presentante l’indubbia utilità di consentire di applicare con maggiore facilità in ambienti di bagno un primer per un rivestimento superficiale costituito da piastrelle in ceramica.

Inoltre il CTU nel giudizio di banalità della soluzione proposta (pag 83 CTU) riversa nella CTU conoscenze proprie, acquisite aliunde, non prontamente utilizzabili processualmente “Al sottoscritto, come conoscenza generale quindi non ricercata allo scopo, ma come conoscenza culturale di un tecnico che vive il proprio tempo, è nota una estesa presenza nel mercato di varie strutturazioni sia dei cosiddetti pannelli in cartongesso normali, che dei pannelli qualificati come verdi, così denominati per il colore delle parti nobilitanti presenti sulle superfici piane. Detti pannelli verdi ed altre proposte ugualmente finalizzate, a conoscenza dello scrivente, ed a maggior ragione della persona esperta, erano note da ben prima del 2000 (priorità riconosciuta all’EP’395: 07.04.2006)”.

Il Collegio ha quindi raggiunto il convincimento che, non sussistendo elementi idonei per scalfire il titolo brevettuale quale modello d’uso concesso dall’EPO e nazionalizzato in Italia, si debba fondare la decisione sul chiaro disposto dell’art. 121 CPI il quale sancisce il principio della presunzione di validità del titolo brevettuale fino a (chiara) prova contraria. L’ambito di protezione oggetto di brevetto è comunque circoscritto, quale modello di utilità, all’uso “all’interno di edifici o all’esterno di edifici, come supporto per un rivestimento superficiale in piastrelle di ceramica, ovvero un rivestimento in intonaco od in malta stesa a spatola a strato sottile”.

35. Parte convenuta non ha infatti allegato specifiche anteriorità distruttive rispetto a tale uso. Lo stesso CTU ha lamentato (pag. 74 CTU che “Lo scrivente fa presente che l’attività di PARTE ATTRICE, tesa a documentare la nullità dell’EP’395 per carenza di attività inventiva è stata tale da non poter essere utilizzata in quanto imponeva un’estesa e profonda attività esplorativa”.

36. Va evidenziato a questo proposito che è la parte che propone un documento anteriore che deve individuare ogni aspetto, utile e necessario per il corretto utilizzo (in particolare campo di applicazione, problema tecnico e parti salienti rispetto al titolo brevettuale di cui si eccepisce la validità) del documento anteriore stesso, nel contempo indicando dove si trovi ciascun aspetto ritenuto utile, nonché i motivi per cui ritiene rilevante il documento anteriore; ciò risultando necessario al fine di dare modo al CTU di valutare compiutamente la correttezza della citazione ed il contenuto evidenziato. Altrimenti al CTU viene richiesta una attività esplorativa che gli è interdetta in quanto allora si sostituirebbe alla parte, oltre al fatto che una stessa locuzione può essere interpretata in modi differenti da due lettori differenti.

37. T. ha richiamato difatti il documento D35 del 1989 che parla però del prodotto. Ha richiamato anche i documenti D7, D10, D13, D27, D28 senza tuttavia proporre alcun riferimento ovvero senza allegarne il contenuto. Inoltre non ha indicato la finalità di ogni prodotto di cui ai titoli richiamati, laddove, affinché un documento anteriore sia fruibile la parte interessata deve esporre esempi calzanti che devono essere spiegati e trarre le conclusioni di confronto, individuando dove ogni documento si trovi e perché quel modo di esprimere è fruibile per quanto di interesse e come. Conseguentemente l’esame dell’altezza inventiva è avvenuta sui soli titoli esposti dalle parti: DE’694, WO’902, EP’395 IT’845, (neppure il DE-U-9200687.6 è stato reperito), DE-U-1927794, DE’423 e FR’784.

38. In conclusione IT 845 rappresenta quindi un’evoluzione continuativa dei modelli di utilità EP 395, DE 694 e del brevetto di prodotto WOA 902 anche con riferimento all’anteriorità rilevante FR784 in quanto deputato a risolvere la medesima problematica nella medesima soluzione tecnica con modalità analoghe consistendo tale soluzione nell’utilizzo (impiego) di un pannello in materiale espanso resistente all’umidità in cui, su entrambi i lati estesi, viene applicato, sempre nello stesso modo, un rivestimento uguale (detto rivestimento e teso ad annullare certe tensioni che possono presentarsi nel corpo centrale) ai fini di ottenere “un prodotto che sia in grado di resistere a condizioni minime, comunque sporadiche, di umidità sia esternamente che internamente ad un edificio.” (pag. 37 CTU). La dizione della rivendicazione 1) indica che la protezione è conferita nel caso di utilizzo, all’interno o all’esterno di edifici di un pannello adottato quale supporto per un rivestimento superficiale specifico.

39. Ciò premesso il consulente tecnico di ufficio si è, infine, occupato dei profili di possibile contraffazione fra il valido titolo brevettuale di parte convenuta e di prodotto prototipale di parte attrice, pervenendo alla conclusione chiaramente espressa pagina 93 della perizia nella quale testualmente afferma “Il prodotto di PARTE ATTRICE non costituisce una contraffazione letterale delle rivendicazioni dell’EP’395/IT’845. Il prodotto di PARTE ATTRICE ricade per equivalenza nell’ambito del dell’EP’395/IT’845, in quanto lo strato a contatto con il polistirolo assolve la stessa funzione della carta”. Anche qui il CTU ha chiarito come il pannello di parte attrice appaia soccombere di fronte al noto criterio di discernimento costituito dal triple test: stessa funzione, stesse modalità, stesso risultato tecnico. Afferma il CTU: “E’ noto che i prodotti proteggibili, quali il TNT in polipropilene, sono permeabili all’acqua ed all’umidità dopo il primo momento di intasamento in cui l’umidità o l’acqua deve trovare il suo percorso. Dipende quindi dallo spessore, e quindi dalle dimensioni dei canali di transito che si presentano nello strato di TNT in polipropilene, il tempo necessario all’umidità o all’acqua, ovvero al vapore, per creare uno scompenso. Pare però allo scrivente che nel prodotto di T., uno scompenso comunque non dovrebbe crearsi in quanto gli strati, compreso lo strato intermedio centrale, sono insensibili in sé all’acqua. Secondo il sottoscritto la stessa cosa avviene nel caso di cui alla rivendicazione 1 dell’EP’395 in cui, sebbene lo strato centrale sia idrorepellente, il nastro sottile in pellicola di plastica può essere di fatto considerato idrorepellente, il tessuto non tessuto pure, ed il nastro di carta (qualificato nella descrizione nazionalizzata – IT’845 – come impermeabile, ma senza qualificazione nella rivendicazione 1) come rivendicato in sé nell’IT’845 pare quindi permeabile ponendosi in contrasto con quanto indicato nella descrizione”.

40. Tuttavia anche questa conclusione non appare calzante se si tiene in considerazione la natura di brevetto d’uso del titolo di S.; la circostanza della corrispondenza tra soluzione/modalità/risultato attiene ai profili comparativistici fra brevetti di prodotto. La pressoché equivalenza strutturale è implicita, invece, nei modelli d’uso. E non è stata fornita prova alcuna da parte di S. sul fatto che il pannello di parte attrice sia votato allo stesso uso di quello di cui detiene il brevetto per modello di utilità; anzi parte attrice ha espressamente dichiarato in citazione l’intenzione di dedicarlo ad uso di desolarizzazione di superfici esterne agli edifici, sebbene non si possa escludere a priori un uso nello specifico ambito di validità del brevetto di parte convenuta.

41. Non possono quindi essere accolte le domande di inibitoria formulate da parte convenuta, se non limitatamente alla commercializzazione del prodotto T-Coboard, di cui come si è detto non appaiono note le specifiche tecniche, associata allo specifico uso rivendicato da S. nel brevetto per modello di utilità al paragrafo 006 “come sottofondo di stanze da bagno, non meglio qualificate, ove la tensione dell’umidità è temporanea e di livelli (come temperatura) ridotti”. Si tratta infatti, si ribadisce qui, di solo brevetto d’uso (o modello di utilità) nel quale è rivendicato uno specifico uso in un determinato contesto, sicché non può essere inibita la commercializzazione del prodotto in contesti o in ambiti di uso estranei a quelli rivendicati.

42. L’inibitoria può essere assistita da una sanzione di Euro 200,00 per ogni pannello venduto in sua violazione.

43. Rigetta infine il Collegio la domanda risarcitoria formulata da S., essendo emerso, da un lato, che la diffusione del pannello di T. è avvenuta a solo livello di prototipo e comunque difettando la prova che la predetta diffusione sia avvenuta in violazione dei diritti derivanti dal modello d’uso (e quindi per lo specifico uso per il quale è stato brevettato il pannello di parte convenuta),

44. All’esito del giudizio ritiene il collegio che, a fronte della parziale reciproca soccombenza fra le parti, di parte attrice che non è riuscita a delineare compiutamente l’ambito di applicazione del proprio prodotto e di parte convenuta, la quale ha visto il riconoscimento del proprio titolo solo come modello di utilità, le spese di lite possano essere integralmente compensate fra le parti.

45. Spese della disposta CTU, nella misura dell’importo liquidato, a carico definitivo delle parti nella misura del 50%.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe

– Rigetta la domanda attorea;

– Accerta e dichiara che la domanda italiana n. (…) (reg. (…)), come da traduzione emendata all’esito della istanza n. (…) del 3 luglio 2020 nazionalizzante il brevetto europeo n. (…) di titolarità di S., è valida nei limiti dell’uso “come sottofondo di stanze da bagno, non meglio qualificate, ove la tensione dell’umidità è temporanea e di livelli (come temperatura) ridotti”.

– In parziale accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta;

– Accerta e dichiara che il prodotto denominato “TCoboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato in data 10 maggio costituisce contraffazione per equivalente del brevetto (…) se recante indicazioni di uso analoghe a quelle del prodotto di parte convenuta;

– Inibisce quindi a T. s.p.a. la ulteriore fabbricazione, importazione, distribuzione, promozione di pannelli analoghi ed in particolare del prodotto denominato “T-Coboard” rispondente alle caratteristiche del campione depositato in data 10 maggio nella misura in cui rechi indicazioni di uso analoghe a quelle del modello d’uso di parte convenuta, fissando la penale di Euro 200,00 per ogni violazione accertata,

– Ordina la trasmissione della presente sentenza all’UIMB,

– Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

– Spese della CTU definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuna.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2021