Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Imprese

SENTENZA

n. 15248/2019 pubbl. il 19/07/2019

(Giudice relatore: dott. Tommaso Martucci)

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5476 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2014 discussa oralmente ex art. 281 quinquies c.p.c. all’udienza collegiale del 22.02.19

tra

F. L. d. A., residente a Madrid (Spagna) con domicilio in (…), documento nazionale di identità e numero di identificazione fiscale 5131920F, rappresentato e difeso dagli avv. M. M., D. D. A., O. L., A. B. A. V., elettivamente domiciliato presso lo studio dei due ultimi in (…),

– attore –

e

L. P. s.r.l. (…), rappresentata e difesa dagli avv. G. P. e L. D. S., elettivamente domiciliato presso lo studio in (…),

– convenuto –

G. P. (…), rappresentato e difeso dall’avv. F. D’A. D. S., elettivamente domiciliato presso lo studio in (…), contumace

– chiamati in causa –

OGGETTO: diritto di autore

conclusioni per parte attrice:

I – Nel merito

1. accertare e dichiarare che la creazione, produzione, utilizzazione, comunicazione al pubblico, ivi compresa la proiezione nella sale cinematografiche e l’attività promozionale e pubblicitaria, come meglio descritte in narrativa, del film denominato “Una Famiglia Perfetta”, o comunque denominato, poste in essere da L. P. S.r.l. costituisce, per i motivi esposti in narrativa, illecito contrattuale;

2. previo accertamento dell’esclusiva paternità in capo al signor D. A. dei diritti d’autore sul soggetto del film denominato “Una Famiglia Perfetta”, accertare e dichiarare che la creazione, produzione, utilizzazione, comunicazione al pubblico, ivi compresa la proiezione nelle sale cinematografiche e l’attività promozionale e pubblicitaria, come meglio descritte in narrativa, del film denominato “Una Famiglia Perfetta”, o comunque denominato poste in essere da L. P. S.r.l. e dai signori G. e M. costituisce, per i motivi esposti in narrativa, illecito extracontrattuale per violazione dei diritti morali e patrimoniali di autore di titolarità di F. L. D. A., esistenti sul film “Familia” e sui relativi soggetto, sceneggiatura e regia, come meglio descritti in narrativa; e per l’effetto

3. inibire, anche ex art. 163 l.d.a., la società L. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i signori G. e M., da qualsiasi utilizzazione, incluso qualsiasi atto di produzione, realizzazione, riproduzione, distribuzione, promozione in vendita e commercializzazione,  proiezione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico del film “Una Famiglia Perfetta”, in ogni caso imporre, anche ex art. 169 l.d.a., ai convenuti, ciascuno per quanto di ragione, L. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i signori G. e M., l’adozione di ogni misura e mezzo, anche di comunicazione, ripristinatori della corretta menzione della paternità dell’opera anche mediante aggiunte e/o soppressioni sul film “Una Famiglia Perfetta” e presso eventuali enti, archivi e cineteche di enti pubblici e/o privati, come ad esempio la Cineteca Nazionale (Centro Sperimentale di Cinematografia), registri pubblici cinematografici italiani e/o esteri, nonché enti di gestione collettiva italiani e/o esteri;

4. fissare ex art. 163 co. 2 l.d.a., nei confronti di L. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei signori G. e M., ciascuno per quanto di ragione, una somma dovuta, che si indica in misura non inferiore a Euro 5.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che codesto ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza;

5. condannare L. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dei signori G. e M., anche in solido, al risarcimento dei danni subiti e subendi da F. L. D. A. nella somma che sarà quantificata in corso di causa o che verrà comunque liquidata da codesto a ill.mo Giudice anche in via equitativa;

6. disporre anche ex art. 166 l.d.a. la pubblicazione dell’emananda sentenza su due quotidiani nazionali e su due riviste di settore a scelta di F. L. D. A., pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo non inferiore ad un quarto di pagina e a caratteri doppi del normale, a cura dell’Autore ed a spese della convenuta, L. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con rivalsa delle spese medesime in caso di omesso pagamento da parte di quest’ultima dietro presentazione di semplice fattura.

II – In via istruttoria

7. ordinare alla convenuta L. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ai signori M. e G. ai sensi dell’art. 156 bis l.d.a. e/o 210 c.p.c.

a. di esibire ogni documentazione comunque relativa alle attività di creazione dell’opera “Una Famiglia Perfetta”, anche con riguardo al soggetto ed alla sceneggiatura;

b. esibire ogni documentazione, ivi comprese le scritture contabili, relativa alla distribuzione, presso le sale `cinematografiche e home video, importazione e/o esportazione, comunicazione al pubblico, diffusione televisiva, promozione di “Una Famiglia Perfetta” e relativi esemplari: e così ogni documentazione relativa alle quantità di prodotti/supporti audiovisivi contenenti l’opera, realizzati, distribuiti in qualsiasi forma o modo attraverso qualsiasi canale, alla programmazione nelle sale cinematografiche, alla diffusione televisiva o con altro mezzo di diffusione anche telematica dell’opera, ai costi della campagna pubblicitaria e promozionale realizzata, alle quantità di materiale pubblicitario e promozionale realizzato e distribuito presso il pubblico, alle rassegne stampa relative all’opera, alle locandine, copertine o manifesti o programmazioni pubblicitarie;

c. esibire ogni documentazione relativa alla richiesta e percezione dei compensi previsti ai sensi degli articoli 71 septies, 18 bis, 46 co. 4 e 46 bis co. 1 e 2 l.d.a., e ogni altro compenso percepito in qualità di autori del soggetto e/o titolari dei relativi diritti.

8. disporre, ove il Giudice adito ne ritenga l’opportunità, Consulenza Tecnica Contabile d’Ufficio al fine di verificare l’entità del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal signor D. A., sulla base degli atti e documenti versati nel presente giudizio, delle presunzioni che ne derivano nonché all’esito dell’espletanda esibizione, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 158 l.d.a.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

conclusioni per la convenuta L. P. s.r.l.:

– in via preliminare, dichiarare le domande di cui alle conclusioni ex adverso precisate sub 1, 2, 3, 4, con specifico ma non limitato riferimento all’accertamento di illegittimità e alle richieste di inibitoria allo sfruttamento e circolazione del film “Una famiglia perfetta”, inammissibili;

– in via subordinata e nel merito, dichiarare le domande attrici tutte, nessuna esclusa, infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e per l’effetto rigettarle,

– condannare l’attore alle spese competenze ed onorari del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Ci si oppone alle richieste istruttorie tutte ex adverso formulate in sede di conclusioni.

conclusioni per il chiamato in causa G.:

rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 22 gennaio 2014, F. L. D. A., autore del film spagnolo “Familia”, ha convenuto L. P. S.r.l. dinanzi a questo Tribunale, per sentire accertare e dichiarare che le condotte da essa poste in essere in relazione al film “Una Famiglia 4: Perfetta” costituiscono illecito contrattuale, nonché extracontrattuale per violazione dei suoi diritti morali e patrimoniali; chiedendo altresì di inibire l’ulteriore produzione, commercializzazione, comunicazione al pubblico e sfruttamento economico del film “Una Famiglia Perfetta” e di condannare L. al risarcimento dei danni; oltre alla pubblicazione della sentenza e misure accessorie.

L. si è costituita in giudizio chiedendo, oltre al rigetto delle domande, la chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. dei signori L. M. e P. G., come litisconsorti necessari in qualità di autori del soggetto del film “Una Famiglia Perfetta”.

Autorizzata dal giudice istruttore l’integrazione del contraddittorio, il signor G. si è costituito in giudizio, mentre il signor M. è rimasto contumace.

Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 nn.1,2,3 c.p.c., in a accoglimento della domanda istruttoria dell’attore, il giudice ha ordinato ex art. 156 bis convenuti di fornire informazioni sui compensi percepiti/erogati ai sensi degli articoli 71 septies, , 18 bis, 46 comma 4, 46 bis comma 1 e 2, e di esibire la relativa documentazione.

L. ha depositato i contratti con il signor G. ed il sig. M. per l’acquisto dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura del film “Una Famiglia Perfetta” ed ha dichiarato che il compenso ex art. 46 co. 41.a. non spetta loro perché vi hanno rinunciato.

Il signor G. ha esibito una dichiarazione SIAE relativa ai compensi da lui percepiti come autore del soggetto del film “Una Famiglia Perfetta” aggiornati a febbraio 2016.

Parte attrice ha contestato l’incompletezza della documentazione fornita dai convenuti.

Il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, la ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20 settembre 2018. A seguito di richiesta di discussione orale ritualmente presentata da parte attrice, la causa è stata quindi discussa oralmente all’udienza collegiale del 22.06.19.

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Di seguito l’esposizione dei fatti di parte attrice.

L’attore F. L. d. A. è un affermato regista, soggettista e sceneggiatore spagnolo, autore del soggetto e della sceneggiatura originali dell’opera cinematografica spagnola dal titolo “Familia”, uscita nel 1996, di cui è anche regista.

Il 31 marzo 2009 l’attore e L. hanno stipulato un contratto di opzione (doc. 4 di parte attrice) per consentire a L. di verificare la possibilità di realizzare un film lungometraggio sulla base di una sceneggiatura dei signori P. G. e L. M., letta ed approvata dal sig. D. A., direttamente derivata dal soggetto originale di “Familia”.

Secondo l’art. 3 del contratto, il diritto di remake “è concesso in esclusiva per la realizzazione di un solo film lungometraggio che costituisca il remake italiano […] realizzazione di un’unica opera cinematografica di nazionalità italiana e in lingua italiana ed un budget approssimativo di circa € 2.000.000”.

Il contratto all’art. 5 riserva al sig. D. A. “tutti i diritti a lui spettanti per legge in qualità di Autore del soggetto del Film che sarà realizzato dalla L. e derivanti dai suddetti sfruttamenti, (quali, ad esempio, copia privata, noleggio, comunicazione pubblica per legge)”, da percepire tramite l’organo di gestione collettiva spagnolo.

L’art. 7 del contratto prevede che “nei titoli di testa del film ed in tutta la pubblicità apparirà il nome dell’Autore in un cartello a parte con la seguente dicitura: “Soggetto originale di F. L. D. A.” oppure “Tratto dal film Familia scritto e diretto da F. L. D. A.” (quest’ultima poi prescelta).

La L. ha esercitato l’opzione il 21 marzo 2011 ed il contratto ha quindi acquistato efficacia.

Il sig. D. A. a seguito della visione dell’opera “Una Famiglia Perfetta” realizzata da L., ha constatato: di non essere stato indicato nei titoli del film come l’unico autore del soggetto, ma di essere indicato come co-autore unitamente ai signori P. G. e L. M.; che in violazione dell’art. 7 del Contratto, in luogo dell’indicazione “Tratto dal film Familia scritto e diretto da F. L. D. A.” è presente l’indicazione “Tratto dal film Familia di F. L. D. A.”, inserita non nei titoli di testa ma nei titoli di coda.

Nonostante le richieste di modifica delle indicazioni della paternità del soggetto sul film avanzate tramite la sua casa di produzione ed il suo legale, il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal novembre 2012 con tali non corrette indicazioni e da aprile 2013 è stato distribuito in DVD e reso disponibile anche per il noleggio.

L’attore lamenta inoltre che l’indicazione “Tratto dal film Familia scritto e diretto da F. L. D. A.” non è stata riportata in tutto il materiale promozionale e pubblicitario relativo al film.

Secondo il sig. D. A. la sua mancata indicazione come il solo soggettista del film “Una Famiglia Perfetta” comporta la violazione dell’art. 5 del Contratto, dal quale si desumerebbe l’impegno di L. a riconoscerlo come unico autore del soggetto.

L’attore contesta comunque in punto di fatto che i signori G. e M. abbiano creato un nuovo soggetto ed in ogni caso sostiene che qualora invece lo avessero creato ciò comporterebbe una elaborazione non autorizzata del soggetto originale poiché egli avrebbe consentito la realizzazione della sola sceneggiatura derivata direttamente dal soggetto originario di “Familia” e ceduto a L. i diritti di remake solo ai fini della elaborazione della sceneggiatura dell’opera originaria “Familia”, con esclusione quindi del suo soggetto. Aggiunge che la violazione delle prescrizioni contrattuali di cui all’art. 7, dirette ad evidenziare il rapporto di derivazione della nuova opera dal suo precedente film avrebbe l’effetto di minimizzare il suo apporto creativo relativamente alla creazione del nucleo ideativo della trama narrativa, espresso e rappresentato proprio nel soggetto, la cui paternità si era al contrario voluto riservare.

Il sig. D. A. pertanto deduce la violazione del diritto morale di autore ex art. 20 lda, la violazione del diritto di elaborazione ex art. 4 lda, la violazione dei diritti patrimoniali ex artt. 18 bis co. 5 46 bis, 46 co. 4 e 71 septies lda (“equo compenso” per il successivo sfruttamento dell’opera e diritti di “copia privata). Per quanto riguarda questi ultimi diritti rileva che nel bollettino SIAE i sigg. G. e M. sono indicati quali unici autori di tale preteso soggetto, sicché egli non ne ha beneficiato affatto, neanche nella misura più limitata corrispondente alla attribuzione congiunta del soggetto risultante nei titoli del film, comunque da lui contestata.

Su tali basi richiede l’accertamento del proprio diritto, l’inibitoria, misure ripristinatorie, il risarcimento del danno, sia nella sua componente morale sia nella sua componente patrimoniale, quest’ultima in particolare riferibile all’illecita elaborazione del suo soggetto e da commisurare al prezzo del consenso e/o ai profitti conseguiti dagli autori dell’illecito e quindi agli incassi realizzati dal film di L., che ha avuto notevole successo.

La convenuta L. preliminarmente eccepisce l’inammissibilità delle domande dirette ad inibire la circolazione del film siccome non fondate, neanche nella prospettazione attorea, sull’illecito utilizzo dell’apporto creativo dell’attore ma solo sulla dedotta violazione delle previsioni contrattuali sull’indicazione della derivazione del film da un suo soggetto; sostiene che il sig. D. A. le ha ceduto il diritto di elaborare il film nella sua globalità di opera dell’ingegno a autonoma e che non sia giuridicamente neppure ipotizzabile che la cessione del diritto di elaborazione / remake di una determinata opera dell’ingegno escluda parti della stessa opera (nella specie il soggetto), dal momento che gli apporti che concorrono alla formazione dell’opera dell’ingegno “opera cinematografica” (soggetto, sceneggiatura, regia) non hanno alcuna autonomia giuridica una volta entrati a far parte dell’opera cinematografica; che l’acquisizione del diritto di remake comprendeva il diritto di scrivere un nuovo soggetto, costituente elaborazione creativa del soggetto originario, che è stato creato dai sigg. M. e G., autori anche della sceneggiatura – non rilevando se tale rielaborazione si sia concretizzata in un testo definito – da cui ha acquistato i relativi diritti; che pertanto il sig. D. A. aveva esclusivamente diritto all’indicazione della sua qualità di autore del soggetto originario; che tale indicazione è stata inserita e che le variazioni adottate rispetto alle previsioni contrattuali non sminuiscono in alcun modo il suo apporto creativo quale autore del soggetto originario; che la scelta di inserire il cartello recante tale indicazione nei titoli di coda è giustificata dal fatto che il film non presenta alcun cartello nei titoli di testa ma solo delle sovraimpressioni sulle sequenze iniziali dell’opera, recanti indicazioni relative alla produzione, alla regia, agli interpreti principali, mentre le indicazioni relative ai contributi autoriali trovano posto nei titoli di coda.

Il convenuto G. sostanzialmente si è associato alle difese di L., salvo eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di natura contrattuale ed eccepire la novità ed inammissibilità delle domande svolte dall’attore, anche nei confronti del M., ai capi 2, 3 e 5 delle conclusioni, formulate successivamente alla sua costituzione, rilevando di essere stato chiamato in causa unicamente quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda relativa all’accertamento della paternità del soggetto del film.

Come è noto, l’opera cinematografica viene protetta come opera composta creata col contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori. Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica, nella quale “ vengono sviluppati gli snodi narrativi, le ambientazioni di massima, le caratteristiche dei protagonisti, con sufficiente elaborazione e specificità (dovendo distinguersi dalla “sinossi”, una mera idea-base o sunto, da sviluppare in un soggetto, non tutelabile secondo la L.A.)” (Sentenza della Sezione Specializzata di Roma del 5/04/2011 n. 7918, est. Iofrida, in De Iure); il soggetto serve di base per la sceneggiatura, la quale riporta dettagliatamente e distintamente in quadri, sequenze e piani, gli ambienti, i personaggi, le situazioni e le azioni che saranno oggetto delle riprese, nonché i dialoghi.

Il collegio osserva in primo luogo che le domande di parte attrice si muovono, non senza contraddizioni, su tre piani distinti: la corretta attribuzione autoriale del soggetto dell’opera derivata; la liceità dell’attività di elaborazione e quindi dell’opera derivata; il rispetto delle previsioni contrattuali relative all’indicazione, nell’opera derivata, del contributo autoriale del sig. D. A..

La prima questione è se il nuovo film abbia il medesimo soggetto del precedente o un soggetto autonomo, ancorché rielaborato. È il caso di chiarire subito che è irrilevante che sia mancata la produzione in atti del soggetto del film della L., e quindi che non sia stata fornita la prova documentale dell’elaborazione da parte dei sigg. G. e M. di un testo definito, destinato a fungere da soggetto del nuovo film e da base per la sua sceneggiatura, perché un soggetto è comunque immanente a qualunque opera cinematografica che abbia una struttura narrativa, ed in generale per l’esistenza dell’opera dell’ingegno non si richiede necessariamente che essa abbia avuto una estrinsecazione materiale.

Ciò posto, dal dato contrattuale si evince che le parti hanno disciplinato, in modo estremamente dettagliato, il riconoscimento dei “crediti” del sig. D. A., facendo però esclusivo riferimento alla paternità del soggetto “originale” ed al rapporto di derivazione fra il film della L. ed il film del sig. D. A., ma non hanno disciplinato l’attribuzione del soggetto del nuovo film; sin d’ora si può rilevare che il riferimento nei crediti del film al solo soggetto “originale” sarebbe difficilmente comprensibile se si fosse inteso attribuire al sig. D. A. la paternità del soggetto tout court. Al riguardo poi la convenuta L. ha ampiamente argomentato sul fatto che per sua natura il diritto di remake si configura come diritto a rielaborare il film anteriore nella sua globalità di opera dell’ingegno autonoma e si deve convenire che l’ipotesi avanzata da parte attrice, che la cessione possa avere per oggetto il solo diritto di riscrivere una sceneggiatura fedele al soggetto originario, appare in evidente contrasto con la finalità perseguita dall’acquirente, che è quella di rielaborare l’opera anteriore, traendone quegli elementi che reputa di maggiore interesse o valore o di maggiore richiamo per il pubblico, ma con la libertà di introdurre elementi narrativi e creativi del tutto nuovi ed originali. In questo senso, ancora, si deve richiamare il dato contrattuale, che identifica l’oggetto della cessione nei diritti di remake sul film “Familia” (art. 2), senza porre limite alcuno alla facoltà di rielaborazione. Si deve concludere che in generale i diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare proprio il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base e che il contratto mostra di essersi posto in questa linea.

È anche vero però che l’art. 5, prima parte, del contratto medesimo, recita: “Restano riservati all’Autore tutti i diritti a lui spettanti per legge in qualità di Autore del soggetto del Film che sarà realizzato dalla L. e derivanti dai suddetti sfruttamenti (quali, ad esempio, copia privata, noleggio, comunicazione pubblica come per legge). L‘Autore avrà diritto a percepire tali diritti direttamente dall’organo di gestione Spagnolo di cui è membro….” .

La disposizione, di formulazione alquanto infelice, sembrerebbe ricognitiva di diritti che le parti assumono già spettanti ex lege all’autore del soggetto originario, presumendo che questi si debba considerare autore anche del soggetto del nuovo film, e quindi sarebbe rivelatrice della convinzione delle parti sulla coincidenza in capo al sig. D. A. della qualità di autore del soggetto sia del film “Familia” sia del film “Una famiglia perfetta”; alternativamente vi si potrebbe ravvisare, attribuendole una efficacia dispositiva, la volontà di attribuire al sig. D. A. in via esclusiva i diritti spettanti per legge all’autore del soggetto del nuovo film. Entrambe le interpretazioni però devono tenere conto del fatto che tali diritti sono attribuiti ex lege agli autori effettivi del soggetto e che i sigg. G. e M. non sono parte del contratto in esame.

L’art. 5 citato dunque in ogni caso non è idoneo a definire, con efficacia nei confronti dei sigg. G. e M., la questione dell’attribuzione del soggetto, la quale si deve risolvere sulla base della effettiva individuazione degli autori, e quindi valutando in concreto se la sceneggiatura del film della L. identifichi una delle possibili trasposizioni nel mezzo cinematografico del soggetto del film precedente o sia basata su un soggetto diverso, sia pur frutto di una sua rielaborazione.

Le argomentazioni svolte sul punto da parte attrice sono imperniate sull’identificazione del soggetto nel nucleo essenziale narrativo, costituito dalla vicenda di un uomo solo e misantropo che decide di assoldare una compagnia di teatranti per vivere la ricorrenza di un evento importante della sua vita. Le differenze fra i due film si riferirebbero ad aspetti di dettaglio della sceneggiatura; tali sarebbero la collocazione temporale, il Natale per “Una famiglia perfetta” ed il compleanno del protagonista per “Familia”; l’ambientazione, un casale in un Umbria in un caso, una casa di città in Spagna nell’altro. L’attore non manca poi di rilevare alcune situazioni e dialoghi che si ripetono nell’uno e nell’altro film, così come la caratterizzazione di alcuni personaggi.

La convenuta obietta che il soggetto cinematografico è concetto assai più ampio e comporta uno sviluppo (più o meno ampio a seconda delle situazioni) dell’idea-base (personaggi / interazioni tra gli stessi / sviluppo della vicenda); richiama in particolare la soluzione narrativa finale totalmente nuova che fornisce, diversamente dal film del sig. D. A., la spiegazione delle ragioni per cui il protagonista ha messo in scena la pantomima della falsa famiglia, introducendo un elemento a sorpresa, una passata relazione sentimentale fra il protagonista e la attrice che ha chiamato ad interpretare il ruolo della moglie.

In generale si deve osservare che non si tratta di accertare il plagio dell’opera del sig. D. A. e quindi non è determinante, nel senso voluto da parte attrice, la comunanza fra le due opere – si intende i due soggetti – di elementi di forma o di contenuto, che è ovviamente compatibile anche con la semplice rielaborazione; è determinante invece il rilievo che perché l’opera successiva sia tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – è sufficiente che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria.

Presa visione dei due film, si deve rilevare in primo luogo come gli elementi già indicati, l’ambientazione scenica e temporale e la conclusione, hanno comunque imposto una riscrittura complessiva del soggetto ed hanno creato lo spunto per tutta una serie di situazioni totalmente nuove, come la tombola e la messa di Natale in paese, quest’ultima con una scena del tutto nuova di grande impatto emotivo, che rappresenta uno degli snodi della narrazione del film della L., e che del tutto nuove ovviamente sono le scene finali. Le opere a confronto inoltre si differenziano per la caratterizzazione di alcuni personaggi, a partire dal protagonista, la cui misantropia nel film italiano assume aspetti di grottesca comicità e per il differente registro narrativo, quasi realistico ed intimistico nel film spagnolo, di più accentuata comicità, anche surreale, nel film italiano. Si deve concludere che l’identità della sola idea-base, che per sé stessa non sarebbe nemmeno tutelabile ai sensi del diritto di autore, e di alcune situazioni o dialoghi non basta a sminuire l’apporto creativo dei rielaboratori e ad affermare la titolarità del soggetto del film “Una famiglia perfetta” in capo al sig. D. A..

Il soggetto del film “Una famiglia perfetta” si deve quindi considerare una opera nuova ancorché derivata. Come tale essa è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo, ed i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, come specificato dall’art. 7 comma 2 lda, mentre si deve escludere una situazione di comunione nel diritto di autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, siccome contrastante con la espressa disciplina normativa. Questa assicura la tutela dell’autore dell’opera originaria con uno strumento diverso dalla comunione, con la previsione secondo cui la protezione dell’opera derivata deve attuarsi “senza pregiudizio per la protezione dell’opera originaria” (art. 2 lda): in pratica l’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera e la sua partecipazione al profitto derivante dallo sfruttamento dell’opera derivata. Così il sig. D. A. ha accordato il proprio consenso dopo avere visionato la sceneggiatura dei sigg. G. e M. a fronte di un corrispettivo di euro 65.000,00.

Alla luce di queste considerazioni il soggetto del film “Una famiglia perfetta” si deve attribuire in via esclusiva ai sigg. G. e M. e la rivendicazione del diritto morale di autore proposta dal sig. D. A. si palesa infondata. È impropria giuridicamente dunque l’attribuzione congiunta del soggetto al sig. D. A. ed ai sigg. G. e M., contenuta nei titoli del film, pur potendosi osservare che essa esprime in termini sostanziali la sua oggettiva derivazione dall’attività creativa di tutti e tre. Ne consegue che nessun diritto può vantare il sig. D. A. sui compensi erogati dalla SIAE agli autori del soggetto, e quindi che sono irrilevanti ai fini della decisione i risultati dell’attività istruttoria espletata, relativa ai compensi percepiti in tale qualità dai sigg. G. e M..

Una volta accertato che il contratto non pone limiti all’attività di elaborazione del film originale la questione – sia pur sollevata (pare) in via ipotetica – relativa alla liceità dell’utilizzo del soggetto originale e quindi alla violazione di un diritto di utilizzazione spettante al sig. D. A. e non oggetto di cessione si palesa inconsistente. Peraltro si poteva già rilevare a primo aspetto che la preventiva approvazione da parte del cedente della sceneggiatura elaborata dai sigg. G. e M. era incompatibile – essendo pacifica la conformità a tale sceneggiatura dell’opera realizzata – con una contestazione siffatta.

Passando al terzo punto, relativo alle indicazioni che dovevano essere date in merito al contributo autoriale del sig. D. A., si deve rilevare come esse si riferiscano al diritto morale di autore, che si specifica nel diritto all’indicazione, nelle “forme d’uso”, della paternità dell’opera o del singolo contributo creativo. Da questo punto di vista l’indicazione della derivazione del film della convenuta dal film dell’attore mediante un cartello recante la dicitura “tratto da….” si deve ritenere pienamente idonea. Essa peraltro è stata successivamente integrata, come risulta dalla copie del DVD prodotte in atti, dall’indicazione del sig. D. A. come autore del soggetto “originale”.

È vero che tali indicazioni non risultano pienamente conformi alla lettera del contratto, che richiedeva la dicitura “Tratto dal film Familia scritto e diretto da F. L. D. A.”, inserita nei titoli di testa, essendo invece presente l’indicazione “Tratto dal film Familia di F. L. D. A.”, inserita non nei titoli di testa ma nei titoli di coda, comunque solo a pochi secondi dalla fine del film.

Il collegio deve però osservare che si tratta di violazioni contrattuali non configuranti né la violazione di un diritto di utilizzazione economica né, propriamente, del diritto morale di autore, che quindi non potrebbero in ogni caso fondare, ex artt. 163 e 169 c.p.c., né l’inibitoria né le richieste misure ripristinatorie, e comunque di limitata entità, se non del tutto irrilevanti.

In particolare non pare che l’omessa indicazione della duplice qualità in capo al sig. D. A. di regista e autore del soggetto del film “Familia” possa reputarsi diretta, ed idonea, sminuire il suo contributo autoriale, poiché la formulazione adottata gli attribuisce nel modo più pieno, benché sintetico, la paternità di questa opera, e certo non potrebbe apparire limitata alla regia, essendo il soggetto, come già osservato, e non certo la regia, a costituire il punto di riferimento dell’elaborazione. Tali limitate violazioni sono state comunque compensate dall’indicazione del sig. D. A. come coautore del soggetto italiano, che gli ha attribuito la medesima visibilità degli autori del film derivato, alla quale non aveva diritto né per legge né per contratto.

Infine si devono rilevare la genericità dell’obbligazione contrattuale di inserire il medesimo cartello recante l’indicazione del contributo autoriale del sig. D. A. “in tutta la pubblicità” e la genericità della contestazione sollevata sul punto da parte attrice, che si fonda sulla produzione di una singola schermata tratta dal sito del distributore Medusa. Ma si deve rilevare in ogni caso che l’obbligo non è compatibile almeno con alcune delle forme di comunicazione usuali, come la diffusione della c.d. “locandina”, per la quale non è stata prevista l’obbligatorietà di alcuna indicazione del nome dell’autore.

In ogni caso non è stato dedotto alcun danno che sia riferibile alle dedotte violazioni contrattuali, che come rilevato non attengono né a un diritto di utilizzazione economica né, propriamente, al diritto morale di autore; del tutto inconferenti pertanto sono i riferimenti al c.d. “prezzo del consenso” ed agli incassi realizzati dal film della L.; mentre nessun elemento specifico è stato presentato che consenta di apprezzare sotto altri profili l’esistenza di un danno ad esse riconducibile.

Per queste ragioni le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.

Le ambiguità presenti nel testo contrattuale e la non perfetta adesione della convenuta alle obbligazioni contrattuali giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande di parte attrice;

compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 12.07.19 in Roma.