Tribunale di Milano – Sez. Specializzata in materia di impresa
SENTENZA
n. 2547/2020 pubbl. 23/04/2020
(Giudice estensore: dott.ssa Alima Zana)
nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 14062/2018-28636/2018 promosse da:
T.I. S.p.a.
A.I. S.r.l.
ATTORI
contro
W.T. S.p.a.
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento di condotte di concorrenza sleale – nella figura della concorrenza parassitaria e del c.d. “ambush marketing” – e di violazione del diritto d’autore, inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione.
FATTO
1. Le vicende processuali
1.2. Il presente giudizio di merito segue ad un procedimento cautelare ante causam, di prima e di seconda istanza, che ha coinvolto A.I. s.r.l. (di seguito solo A.) da un lato, con l’intervento del terzo D.I., contro l’odierna convenuta W.T. s.p.a. (di seguito solo W.).
Di seguito per chiarezza espositiva sono esposte le vicende della fase urgente.
Con ricorso ante causam A. – in proprio e per conto di T.I. s.p.a., di seguito T. – in data 30.11.2017 ha invocato tutela urgente, anche inaudita altera parte, nei confronti di W., accusata di condotte di concorrenza sleale e di violazione delle disposizioni in materia di diritto d’autore.
La ricorrente ha rammentato di svolgere operazioni di advertising e di marketing e di realizzare campagne di “cooperative marketing” o “co-marketing” tra operatori commerciali, propri clienti; in particolare, ha esposto di essere da vari anni agente di comunicazione di T. e di avere altresì realizzato varie campagne promozionali, anche cinematografiche, per T.W. s.r.l. Per quel che qui rileva, ha esposto di avere pianificato per i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 la campagna T. “S.W.: G.U.J.” in co-marketing tra T. e D. per l’uscita dell’omonimo Film prevista per il 13.12.2017, in anticipo di due giorni rispetto a quella statunitense, sottoscrivendo a tal fine un Accordo Promozionale.
Tanto premesso, ha lamentato l’imminente promozione da parte doi W. di un’offerta commerciale con il robot-Droide BB-8, protagonista di S.W., senza autorizzazione di D.. E ciò al fine di trarre illecito beneficio dall’operazione concorrente di T. e della sua agenzia, A. appunto, associando abusivamente la propria promozione al film citato, di grande impatto mediatico.
Ha dunque invocato l’inibitoria assistita da penale, oltre la pubblicazione, atteso l’imminente e pressocché contestuale avvio della campagna promozionale organizzata dalla ricorrente a favore di T. e quella D.W.T., programmata a partire dal 4.12.2017.
Il giudice designato ha fissato udienza di discussione, invitando le parti a formulare ipotesi transattive, tenuto conto dell’urgenza e della particolare invasività delle misure sollecitate dalla ricorrente.
Con intervento adesivo volontario è intervenuta T.W. s.r.l. (controllata italiana dell’omonima società statunitense, di seguito solo D.). Ha confermato di non avere autorizzato W.T. ad utilizzare a scopo promozionale il nome e l’immagine del celebre personaggio Driode BB-8, ma di avere perfezionato un accordo di co-marketing con A., anche per conto di T.. Ha negato l’applicabilità qui del principio dell’esaurimento, con conseguente violazione dei propri diritti autoriali e di marchi.
Costituendosi W.-operatore leader nel mercato nazionale dei servizi di telefonia, fisso e mobile- ha eccepito l’irrituale e tardiva costituzione di W.D. ed il difetto di legittimazione ad agire in capo ad A.. Nel merito, quanto al fumus, ha sostenuto di avere stabilito con D. le modalità di promozione del robot BB-8, avendo consentito la Casa di Produzione la spendita del nome e dell’immagine del prodotto, e tacendo alla resistente l’accordo di co-marketing con T.. Ha negato di fare riferimento nella propria promozione a S.W., al suo titolo ed in generale alle socità del G.D.; ha eccepito l’esaurimento- per avere acquistato il prodotto dalla licenziataria ufficiale- S.- e sostenuto l’uso necessitato del nome del robot per veiocolare l’offerta del prodotto. Quanto al periculum, ha negato un autonomo pregiudizio in capo alla ricorrente, essendo lo stesso al più riferibile alla concorrente T., estranea alla lite.
A seguito dell’udienza di discussione, esperito senza esito il tentantivo di conciliazione, il giudice di prima istanza ha concesso la misura urgente, inibendo a W. la prosecuzione di condotte concorrenzialmente contrarie alla correttezza professionale, consistenti nell’impiegare in campagne pubblicitarie e/o promozionali di propri prodotti e/o servizi i personaggi della Saga di “S.W.”, con particolare riguardo al personaggio del DROIDE BB-8 nel periodo fra il 1.12.2017 al 31.1.2018 con modalità tali da manifestare al pubblico un rapporto di sponsorizzazione o di legame diretto con D.. E ciò fermo il diritto di rivendita del prodotto nei limiti dell’esaurimento. Tale misura è stata assistita da penale.
Il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo introdotto da W., al quale hanno resistito sia A. sia D. ed ove è intervenuta altresì T. a sostegno delle posizioni di queste ultime.
1.2. Ciò premesso, ed esaurita la fase cautelare A. ha convenuto in giudizio W. per chiedere la conferma del citato provvedimento, l’applicazione delle penali conseguenti alle riscontrate violazioni dello stesso e il risarcimento degli ulteriori danni per equivalente e in forma specifica, compresa la pubblicazione della decisione finale.
Analogo giudizio è stato promosso da T. che a sua volta ha chiesto l’accertamento degli atti di concorrenza sleale di W., l’inibitoria e la condanna di controparte al risarcimento dei danni nonché alla pubblicazione.
W. si è costituita in giudizio, invocando il rigetto delle pretese avversarie.
Riunite le due cause, il Giudice istruttore ha concesso termini ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c..
All’esito dell’udienza del 5.2.2019 fissata per la discussione in ordine alle richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso ad attività istruttoria, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. La legittimazione e l’interesse ad agire di A.
Va disattesa l’ eccezioni della convenuta con riguardo alla carenza di legittimazione attiva in capo ad A..
Come noto, tale condizione dell’azione è da riguardare alla luce della prospettazione della domanda, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza nel merito delle relative pretese. A. dichiara in proposito di agire in questa sede a tutela di posizioni soggettive attive proprie -relative ai diritti di promozione in esclusiva (rispetto ad altri operatori della telecomunicazione) nel periodo compreso tra il 1.12.2017 ed il 31 gennaio 2018 mediate l’associazione dei prodotti e S.T. ai “P.D.D.”-ritenute indebitamente lese dalla convenuta.
Sussiste dunque coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto soggettivo leso.
3.Nel merito: la concorrenza parassitaria e il c.d. “ambush marketing”
3.1.Considerazioni generali
A. e T. hanno lamentano condotte di W. dirette ad appropriarsi parassitariamente dei loro soforzi imprenditoriali, avendo creato indebitamente nella mente del publico nazionale l’abbinamento tra il brand W. e S.W. in un breve arco temporale, ossia tra la fine dell’anno 2017 e l’inizio del 2018.
E’ richiamata in particolare la figura altrimenti nota dell'”ambush marketing”, ove il concorrente sleale associa abusivamente l’immagine ed il marchio di un’impresa ad un evento di particolare risonanza mediatica, senza essere legato da rapporti di sponsorizzazione, licenza o simili con l’organizzazione della manifestazione. In tal guisa lo stesso si avvantaggia dell’evento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento all’evento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra organizzatori e soggetti autorizzati.
Si tratta dunque d’illecito pluri-offensivo, ove i soggetti danneggiati sono l’organizzatore dell’evento, il licenziatario (o sponsor) ufficiale ed infine il pubblico. Sotto questo profilo invero la pratica è anche ingannevole, inducendo in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale, invece insussistenti (art. 21. D.Lgs. n. 146 del 2007). Il concorrente sleale può articolare diverse modalità lesive, ed in particolare:
1. riferirsi ai marchi e segni dell’evento in associazione indiretta con il proprio marchio, anche senza richiamare espressamente la manifestazione (per esempio, con promozioni/operazioni a premio legate all’evento etc.);
2. avviare a sorpresa iniziative di marketing durante la manifestazione (in prossimità della stessa); 3. intensificare le attività pubblicitarie in corrispondenza prossimità della manifestazione.
La figura dell’ambush marketing costituisce dunque un’ipotesi particolare di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che già può trovare tutela nell’alveo generale dell’art. 2598, comma 3, c.c. ma che talora, per eventi di particolare rilevanza, il legislatore -nazionale ed internazionale- ha ritenuto di disciplinare con una disposizione ad hoc.
E dunque, sotto questo profilo viene di seguito trattata.
3.2. Il caso in esame
– Il rapporto di concorrenza tra T. e W.
I due operatori telefonici sono pacificamente concorrenti diretti, operando nel medesimo mercato geografico- il territorio interno- e di prodotto -il segmento della telefonia generalmente intesa. In particolare, T. è in Italia il principale operatore di telefonia fissa ed uno dei maggiori competitors della telefonia mobile, settore ove prevale W..
– Il rapporto di concorrenza tra A. e W.
Quanto al rapporto di concorrenza tra A. e W., il Collegio condivide le argomentazioni che hanno supportato il sindacato dell’Ufficio nella fase urgente ante causam, sia di prima sia di seconda istanza.
Rammentato che la disciplina di cui all’art. 2598 c.c. presuppone una relazione di concorrenza, solo apparentemente non sembra sussistere tra A. e W., non offrendo le stesse direttamente al pubblico beni o servizi interscambiabili e non operando sullo stesso segmento anello di mercato. A. è una società di promozione che definisce -nella sua qualità di agente- strategie di comunicazione a favore delle aziende proprie clienti (quali T.), mentre W. è un notissimo operatore di telecomunicazione fissa e mobile, dunque diretta concorrente del cliente di A., T.;
A ben vedere, tuttavia, secondo l’indirizzo ormai consolidato è configurabile un rapporto di concorrenza anche nel caso d’imprenditori operanti a diverso livello, purché l’attività degli stessi insista sulla medesima cerchia di clientela finale (cfr., tra le altre, Corte D’Appello di Milano, 17.9.2015; Trib. Milano, 7.11.2011, Trib. Milano, 29.7.2010, Trib. Torino, 7.4.2011). In tal caso, l’operatore di mercato si trova in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi dello stesso prodotto o servizio, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività: ognuno di essi è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 cod. civ..
Al fine poi di stabilire se determinati prodotti e/o servizi siano rivolti ad una clientela comune, occorre accertare che questi ultimi siano idonei a soddisfare un bisogno comune, divenendo quindi le res offerte sul mercato dagli operatori in conflitto tra di loro fungibili e, dunque, interscambiabili.
Nel caso in esame, T. e W. si rivolgano ad una categoria comune di consumatori per soddisfare bisogni del tutto omogenei (quelli delle telecomunicazioni, fisse e mobili), il successo o meno dell’attività di agenzia di comunicazione e di organizzazione di campagne “co-marketing” svolta da A. a favore di T. dipende dal successo presso la clientela finale dei beni e dei servizi offerti da T. stessa, che le campagne della prima promuovono. Sussiste dunque nel caso in esame un rapporto di concorrenza tra A. e W., giacché le rispettive attività imprenditoriali agiscono (in via mediata A. ed in via immediata W.T.) sul medesimo bacino di consumatori.
Basti ricordare in proposito che A. ha documentato di svolgere da numerosi anni in nome e per conto di T. importanti operazioni di comunicazione (cfr. docc. nn. 4, 6 e 7 di parte ricorrente nella fase cautelare).
Tanto più tale conclusione s’impone considerato che tutte le campagne dei prodotti e dei S.T. attraverso l’associazione con i personaggi, le trame ed i titoli della saga di “S.W.” 8 (cfr.doc. 21-59 di parte ricorrente nella fase cautelare) sono state compiute tramite l’intermediazione di A..
– Il ruolo di A. nella campagna T. “S.W. e G.U.J.”
L’attrice prospetta un quadro articolato che la vede protagonista, esposta anche direttamente ed in proprio, nella campagna di co-marketing con T. e D., attraverso un’attività che evidentemente costituisce un momento rilevantissimo della sua immagine commerciale, che spende in via autonoma presso il pubblico. In particolare A. espone:
1. di avere realizzato varie campagne promozionali per T.W. s.r.l., ed in specie per “S.W.D.”;
2. di essere stata incaricata negli ultimi tre anni in nome e per conto di T., e con licenza di D., di organizzare tutte le operazioni di co-marketing tra T. e D. aventi ad oggetto i diritti di sfruttamento della c.d. “franchise” “S.W.”, di cui D. è titolare per averla acquistata nel 2012 da L.;
3. in proposito, ha pianificato:
– la campagna T. “S.W.” Fibra nel 2014, in nome e per conto di T. e su licenza di D. per la promozione dei prodotti e dei S.T.;
– la campagna T. “S.W. Il risveglio della forza” nel mese di novembre e dicembre 2015 in nome e per conto di T. e su licenza di D. in connessione con il lancio pubblicitario del film omonimo, sviluppando una campagna promozionale dei prodotti T. con tre spot televisivi, ove uno dei protagonisti delle vetrofanie applicate sui negozi T. è il robot Droide BB-8, appartenente alla nota saga, realizzato in forma di giocattolo telecomandato, controllato dal cellulare;
– la campagna T. “S.W. tm T.V.”, attraverso la ritrasmissione c.d. “on demand” sull’omonimo portale della serie cinematografica citata;
– la campagna T.I. “S.W. tm: ROGUE ONE” del 2016, in occasione della campagna per la realizzazione dell’omonimo film;
– la campagna T. “S.W. TM”- JUST SOME MOTION, con la partecipazione del ballerino denominato “J.” che balla al ritmo della canzone “A.N.” di P.S..
Tale attività è ampiamente pubblicizzata sul sito di A. (cfr. ad esempio docc. 10-14, doc. 25 “S.W. & T.” della fase cautelare), costituendo senza dubbio una componente essenziale del suo credito presso il mercato.
Ciò premesso, A. ha esposto di avere programmato per i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 la campagna T. “S.W.: G.U.J.” in co-marketing tra T. e D. per l’uscita dell’omonimo Film il 13.12.2017, con anticipo di due giorni rispetto a quella statunitense. A tal fine ha sottoscritto un Accordo Promozionale con D. anche in proprio nome; ha assunto dunque direttamente diritti e obblighi nella sua diretta sfera soggettiva (oltre che per T., profilo questo non rilevante) per il periodo decorrente dal 1.12.2017 al 31.1.2018 avente ad oggetto le attività promozionali di T. finalizzate a supportare i propri prodotti ed in particolare in abbinamento con Samsung Galaxy S8, attraverso il lancio cinematografico dell’O.D. “S.W. tm, G.U.J.. E ciò riguardo ai P.D.D.;
– D. ha concesso a T. il diritto di associare il proprio marchio nonché i propri prodotti ai materiali D., riservandosi operazioni di co-marketing con produttori operanti in settori merceologici diversi da quello delle telecomunicazioni nel periodo sopra indicato (cfr. docc. 76,77 e 78 di parte ricorrente);
– A. (unitamente a T.) si è impegnata alla realizzazione di varie iniziative promozionali, tra le quali uno spot televisivo per il periodo della promozione a cura e spese di T., l’organizzazione di una manifestazione a premio, il lancio di una campagna pubblicitaria tramite affissioni out-of-home, previa approvazione di D. su tutte le scelte grafiche, visive e sonore.
Anche tale attività è ampiamente promossa sul sito di A. (cfr. doc. 7, T. Piazza di Spagna “A. si è aggiudicata la gara indetta da D.”).
– Il ruolo di T.
T. è il soggetto di mercato che ha associato – grazie all’intermediazione di A., sua diretta cliente- in sede nazionale l’evento cinematografico di “S.W.”, con la sua saga e i suoi personaggi di fama internazionale ai suoi prodotti e servizi, previo accordo commerciale con D. in nome e per conto di T. e su licenza di D..
– La condotta di W.
W. dal 4.12.2017 ha inziato a promuovere sul mercato un’offerta commerciale -sotto foma di operazione premio, ove è offerto, ad un prezzo inferiore rispetto a quello di normale acquisto, proprio il giocattolo BB-8. La campagna è stata lanciata in concomitanza con l’uscita del Film citato nelle sale, prevista per il 13.12.2017 senza autorizzazione di D. e, dunque, in sovrapposizione con la campagna organizzata da A. per T..
Non solo: seppure la promozione si articoli in 33 proposte di gadget, solo BB-8 è utilizzato come personaggio simbolo (nella home-page del suo sito internet, in seconda riga ed in una pagina specificatamente dedicata all’offerta (cfr. doc. 12 di D.), sui cataloghi presenti nei punti vendita (cfr. doc. 13 di D.) ed in particolare sulle vetrofanie e sulle locandine affisse ai negozi (cfr. doc. 14 di D.).
Per accentuare l’attrattività del piccolo robot, W.T. si è avvalsa di un testimonial assai noto presso il pubblico- il comico G.P.- per di più ripreso un’immagine ove le dimensioni di BB-8 sono proporzionalmente assai maggiori rispetto a quelle della figura umana e degli elementi circostanti.
Tale immmagine è ulteriormente valorizzata dall’organizzazione delle vetrine dei negozi, con collocazione isolata e con dimensioni maggiori delle altre che promuovono altri gadget della resistente.
Il particolare posizionamento ed il risalto attribuito al personaggio nel materiale promozionale sottoposto al vaglio dell’Ufficio rende BB-8 l’elemento principale di richiamo dell’attenzione nell’attuale campagna pubblicitaria.
Tali modalità comunicative travalicano quelle correttamente impiegate nella -lecita e necessaria-identificazione del prodotto e della sua promozione nella rivendita al pubblico di prodotti lincenziati.
Osserva l’Ufficio che tale condotta in effetti integra l’illecito di concorrenza sleale giacchè W. ha utilizzato l’immagine del piccolo robot in funzione servente rispetto ai prodotti W.T.. In tal guisa W.:
– ha creato un indebito collegamento -veicolato da BB-8- nella mente del consumatore tra il proprio brand, i propri servizi e prodotti e la saga di S.W., ed in particolare l’ultimo film della serie già in imminente programmazione nelle sale nazionali, nei giorni a riddosso dall’avvio della promozione della convenuta;
– ha impiegato nella propria campagna proprio il personaggio chiave utilizzato da T. nella promozione in corso, ampiamente divulgata al pubblico;
– ha agito senza il previo consenso- oneroso- della titolare dei relativi diritti per lanciare una campagna co-marketing, quale si rivela essere di fatto quella qui censurata;
– ha promosso questa particolare forma di offerta commerciale in perfetta concomitanza con quella di T. organizzata da A., nell’esatto frangente temporale dell’uscita nelle sale italiane del film.
In tal guisa, il legittimo vantaggio competitivo della campagna organizzata da A. a favore della propria cliente è stato frustrato, accreditando presso il pubblico la convinzione che l’abbinamento tra D. e i più grandi operatori di telecomunicazioni nazionali sia scontata e naturale.
Tale agganciamento si riflette direttamente in primo luogo su A., giacché l’accreditamento conseguito sul mercato presso i suoi clienti attuali (quali T.) o potenziali in relazione alla sua capacità di organizzare campagne in co-marketing di grande successo ed in particolare con D., viene completamente svuotato.
In secondo luogo, l’indebito vantaggio anticompentitivo si riflette su T., la cui promozione commerciale di prodotti e servizi viene indebitamente associata a quella della diretta concorrente, in tale guisa vanificando gli sforzi promozionali in tal senso profusi.
Così operando W., mediante il solo acquisto degli esemplari BB-8, ha sfruttato gli investimenti pubblicitari sostenuti dai licenziatari ufficiali, con un indebito vantaggio competitivo.
– Le eccezioni di W.
Le censure svolte da W. non sono idonee a mutare gli apprezzamenti sopra compiuti. Ed in particolare:
a) quanto alle modalità di presentazione di BB-8- seppure non sia mostrata nella comunicazione né l’immagine del suo packaging (che reca in chiara evidenza il marchio D.) né la base di ricarica (che riproduce sempre il segno distintivo della Casa americana)- tale scelta non è sufficiente ad elidere l’illecito. Le immagini fotografiche di vetrofanie e locandine di BB-8 nei negozi W. e le pagine del sito Internet della convenuta di prodotti della categoria D.H. sopra descritte (cfr. docc. 13 e 14 dell’interveniente nella fase cautelare) rivelano la sollecitazione nella memoria del pubblico di un chiaro collegamento tra l’operatore telefonico e il noto personaggio di S.W., con modalità che travalicano quelle strettamente necessarie per identificare il prodotto;
b) quanto al preteso consenso dell’avente diritto da parte sia della licenziataria esclusiva del prodotto -S.-sia di D., l’Ufficio osserva che dal distributore ufficiale del giocattolo W.T. ha acquistato il diritto di redistribuzione e rivendita di BB-8, facoltà non contestata in questa sede. Quanto a D., quest’ultima ha circoscritto il perimetro entro il quale la convenuta poteva lecitamente utilizzare l’immagine e il nome del robot, restando vietata ogni associazione idonea a creare nel pubblico un collegamento con S.W. e D. (cfr. doc. 11 A dell’intervenuta nella fase cautelare, ove quest’ultima fa riferimento a rapporti di co-marketing con soggetti terzi autorizzati). In proposito, vanno richiamati i passaggi espressi nell’ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 18/1/2018 “l’allegazione di un presunto affidamento di tale natura – anche ove riconosciuto esistente – non pare profilo oggettivamente rilevante nei confronti di A.I. s.r.l., soggetto evidentemente del tutto estraneo ai contatti intercorsi tra la reclamante e T.W.D.I. ed ai rapporti con S. Inc.”;
c) quanto al principio dell’esaurimento ed alla sua interpretazione in sede comunitaria, non è di certo qui in discussione la facoltà dell’operatore di ridistribuire e rivendere i prodotti legittimamente acquistati dal titolare o del suo consenso, quali appunto i singoli pupazzi acquistati da S..
Come noto tuttavia l’art. 5 c.p.i. consente al titolare di opporsi all’ulteriore commercializzazione nell’ipotesi di motivi legittimi, tra i quali, secondo gli orientamenti dei giudici comunitari, l’ipotesi in cui l’impiego del marchio non sia limitato all’identificazione dei prodotti rivenduti, ma sia relativo alla promozione di servizi diversi fornito dal terzo acquirente (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 23.2.1999, C- 63/97, caso BMW, punto 56). Anche gli indirizzi di questo Ufficio sono in questo senso, giacché solo se il segno distintivo altrui sia impiegato per promuovere un’attività non collegata al titolare del segno tale uso è lecito (Trib. Milano, 31.7.2006).
E qui il superamento delle facoltà consentite dall’art. 5 c.p.i. è evidente laddove si consideri che nella campagna promozionale di W.M. -a fronte di 33 possibili prodotti acquistabili in abbinamento a tale piano (cfr. doc. 15 di D.)- viene indicato da W. solo BB-8 con un posizionamento e con modalità grafiche tali da assegnare a tale gadget il ruolo di attrazione principale, di personaggio simbolo, nell’ambito della nuova campagna pubblicitaria della resistente (cfr. doc. 13 B e 13 C di D.).
Invero le modalità di promozione depongono univocamente in questo senso considerato che:
a)BB-8, come accennato, riveste nella campagna W. un ruolo del tutto centrale rispetto a tutti gli altri prodotti della categoria D.H. distribuiti dalla resistente; il nome e l’immagine del robot litigioso non sono dunque impiegati al solo scopo di identificarlo nell’ambito della più ampia categoria dei gadget rivenduti dalla compagnia telefonica;
b) il piano W. è collegato direttamente all’immagine del piccolo robot e non in generale alla categoria D.H..
Qui insomma non si discute dei diritti di proprietà industriale di D. sui singoli pupazzi e sul legittimo diritto di rivendita nel territorio nazionale da parte del terzo acquirente: W. non si è apprestata meramente a rivendere i gadget in Italia. La lesione dei principi di correttezza è determinata dall’abbinamento indebito, creato dalle particolari circostanze temporali e dalle modalità di offerta.
Merita dunque accoglimento la domanda di accertamento- svolta da entrambe le attrici- di una condotta concorrenzialmente sleale a loro danno, giacché l’illecito plurioffensivo ha intaccato le distinte posizioni soggettive sia di A. sia di T., nei rispettivi ambiti di competenza.
4. Le altre fattispecie anticoncorrenziali
Le considerazioni che precedono assorbono ulteriori profili illeciti per concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. e per violazione del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale (espressione questa della regola di correttezza professionale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c.) lamentati dalle attrici, non residuando ulteriori aspetti della condotta che non siano già stati sanzionati attraverso l’illecito sopra delineato.
5. La violazione del diritto patrimoniale d’autore
Passando alla violazione del diritto d’autore, entrambe le attrici lamentano la violazione dei diritti di utilizzo dei personaggi S.W. a fini promozionali alle medesime concessi in licenza da parte di D..
Come già rammentato, l’accordo con la titolare dei diritti autorali è stato stipulato da A. in nome e per conto di T..
L’accordo commerciale con D. garantiva sì il solo “diritto non esclusivo”, ma nel senso di consentire alla titolare operazioni di co-marketing con produttori operanti in settori merceologici diversi dalle telecomunicazioni nel periodo dicembre 2017-gennaio 2018. Dunque per tale arco temporale e nel segmento di mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale T. aveva l’esclusivo diritto di sfruttare i personaggi di S.W..
La titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale acquistati in via derivativa- ancorché non in via esclusiva ma nel senso dianzi delineato- va dunque ravvisata solo unicamente all’operatore telefonico qui attore, e non alla prima, come confermato del resto dallo stesso testo contrattuale (cfr. doc. 118 di A.).
Sulla scorta della ricostruzione delle vicende litigiose, la condotta di W. integra dunque una lesione dei diritti di T. utilizzo dei personaggi della saga rispetto al mercato della telefonia nazionale.
6. Il trattamento “sanzionatorio”: le domande di A.
6.1.La conferma dell’inibitoria
Accertata la sussistenza degli illeciti compiuti dalla convenuta, occorre esaminare le singole domande di tutela formulate dalle attrici.
Quanto al provvedimento inibitorio, osserva il Collegio che la condotta di concorrenza sleale non è più in corso di svolgimento, né può essere reiterata, giacché i diritti di azionati dalle attrici con riferimento ai personaggi della saga S.W. facevano parte di una campagna pubblicitaria di co-marketing limitata al periodo dicembre 2017 – gennaio 2018, e dunque ormai cessata.
Va dunque confermato il provvedimento interdittivo adottato da questo Ufficio in data 15 dicembre 2017 in sede di prime cure nella fase cautelare, consolidato in sede di reclamo il successivo 29 gennaio 2018, mentre non trova accoglimento la domanda d’inibitoria per il futuro, non potendo la stessa essere reiterata attraverso la lesione del medesimo bene giuridico.
6.2.Il risarcimento del danno: il profilo soggettivo dell’illecito
Passando alle domande risarcitorie formulate da A. e T., quanto al profilo oggettivo della condotta vanno richiamate le considerazioni sopra espresse.
Quanto al profilo soggettivo, ritiene il Collegio che la presunzione di colpa che presidia l’illecito anticoncorrenziale sia qui corroborata da indici gravi, precisi e concordanti circa una scelta consapevole della convenuta nella realizzazione delle iniziative promozionali oggetto di lite.
Nella presentazione della propria offerta commerciale, W. ha attribuito a BB-8 una raffigurazione preponderante sul piano percettivo e fortemente allusiva su quello concettuale. E ciò attraverso tre scelte certamente non casuali:
(i) l’evidenza e la dimensione di tale figura nel contesto del singolo messaggio pubblicitario;
(ii) l’unicità di tale enfatizzazione, nell’ambito dei 33 prodotti acquistabili in abbinamento alle proprie offerte;
(iii) la ripetuta presenza di BB-8 in diverse promozioni commerciali.
L’immagine del piccolo robot, così massicciamente proposta, aveva dunque l’evidente scopo di compiere un collegamento, nella mente del consumatore, tra il brand W., i relativi servizi e prodotti, da un lato, e la saga “S.W.” dall’altro.
Secondo dunque le consapevoli scelte comunicazionali di W., il particolare posizionamento ed il grande risalto attribuito al personaggio nel materiale promozionale esaminato rendevano il prodotto BB-8 l’elemento di maggior richiamo dell’attenzione nella campagna pubblicitaria.
Tali caratteristiche erano tali da attribuire al citato robot il ruolo di attrazione principale, di vero e proprio personaggio simbolo della campagna pubblicitaria di W., esorbitando nettamente dalle prerogative reclamate dalla stessa al fine di identificare e di comunicare al pubblico i prodotti offerti in vendita.
Infine, tenuto conto del ruolo ricoperto da W. nel mercato nazionale, va escluso che la stessa non fosse consapevole -o potesse conoscere con la diligenza richiesta all’operatore di mercato- che l’attività promozionale qui sindacata non interferisse con la campagna pubblicitaria organizzata da T..
E ciò tenuto conto che le scelte promozionali della diretta concorrente già negli anni passati avevano optato per un rapporto di co-marketing con D. in occasione dell’uscita di nuovi episodi della saga di Star-Word.
Inoltre, sotto il profilo della dinamica temporale, la coincidenza proprio con l’imminente uscita dell’ultimo film della saga, evidenziano un proposito concorrenziale deliberatamente preordinato all’agganciamento parassitario alla campagna di co-marketing realizzata dalle attrici,
6.3. Le singole poste risarcitorie
(a) La penale per violazione dell’astreinte
A. chiede la condanna di W. al pagamento della penale per la violazione del comando cautelare interdittivo adottato ante causam: l’attrice chiede, in totale, l’importo di euro 480.000,00, importo ottenuto moltiplicando la penale fissata per ogni giorno di violazione, pari ad euro 30.000,00 moltiplicata per i giorni -pari a 16- nei quali l’ordine sarebbe stato disatteso.
Va in proposito rammentato che l’inibitoria aveva ad oggetto la promozione della convenuta di BB-8 con modalità tali da manifestare al pubblico un rapporto di sponsorizzazione o di legame diretto con D.. E ciò fermo il diritto di rivendita del prodotto nei limiti dell’esaurimento.
In generale, osserva il Collegio che in tale contesto l’ordine interdittivo va interpretato:
a) quale obbligo a carico del soggetto passivo di attivarsi anche presso la propria rete vendita e presso la propria clientela diretta per impedire l’ulteriore reiterazione dell’illecito;
b) quale obbligo non estendibile ai successivi acquirenti rispetto ai primi aventi causa dell’obbligato ovvero agli aventi causa della rete vendita dell’obbligato. In quest’ultimo caso è sufficiente, per impedire l’applicazione della penale, che il soggetto passivo si attivi tempestivamente ed in modo esauriente presso gli aventi causa quale obbligo di mezzo ovvero di risultato a seconda delle modalità in cui si articola la rete vendita dell’obbligato.
c) va ritenuta un’obbligazione di risultato se la rete vendita è direttamente controllata dall’obbligato (ad esempio attraverso contratti di distribuzione ecc.. ovvero controlli societario). Va qualificata invece come un’obbligazione di mezzo se il rapporto commerciale tra il contraffattore con gli aventi causa ha determinato il trasferimento della proprietà della res in capo a soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario(tali operatori possono essere in ogni caso convenuti in contraffazione dal titolare, cfr. sentenza Trib. Milano 13.2.2020 con riguardo alla penale a presidio dell’odine di ritiro dal commercio).
L’attrice, rispetto al mancato adempimento, ha prodotto:
– le riproduzioni fotografiche di alcuni allestimenti di punti vendita W. (cfr. doc. 107 di A.). Tali documenti tuttavia non consentono di stabilire né la data certa della relativa condotta né la permanenza della violazione per tutto il periodo considerato;
– le schermate promozionali di alcuni siti internet riconducibili a W.. In alcuni casi- ad esempio rispetto al portale “promoqui”, cfr. doc. 109 di A.- manca il riscontro della datazione. la schermata del “sito mobileworld” reca invece data 9 gennaio 2018. Tale riferimento temporale- in assenza di prove difformi offerte dalla convenuta- assume valore probatorio certo, univoco e concordante circa la violazione del comando cautelare, ancorché nei limiti del giorno indicato.
Spettava infatti alla convenuta, in virtù del principio di vicinanza della prova e dell’assetto dei relativi oneri, provare il fatto contrario.
In proposito W. ha eccepito:
a) il rispetto delle immagini litigiose al comando cautelare. Ritiene al contrario l’ufficio che l’immagine del Droide BB-8 qui riprodotto eccede sensibilmente la mera esigenza di promuovere esclusivamente il gadget, agganciandosi anzi esplicitamente alla saga S.W., il cui logo è chiaramente visibile (cfr. doc. 108 di A.);
d) l’esecuzione diligente e tempestiva del comando, mediante ordine alla propria vendita di rimuovere le promozioni interdette dall’ordine giudiziario. Osserva L’Ufficio che se è ver, o che W. ha comunicato a tutti i propri punti vendita, all’indomani del provvedimento cautelare, la necessità di rimuovere integralmente i materiali pubblicitari contenenti il prodotto in ragione dell’ordine dell’autorità giudiziaria (cfr. doc. 14 della convenuta), tale obbligo -come sopra rammentato- rispetto alla propria diretta rete vendita va ritenuto quale obbligo di risultato e non di solo mezzo.
c) l’eccessiva quantificazione della penale. Osserva tuttavia il Tribunale che, seppure nella fase di merito sia consentito all’autorità giudiziaria rimodulare il comando cautelare adottato ante causam, nel caso in esame la quantificazione della penale va confermata. E ciò tenuto conto dell’estensione geografica dell’illecito (su tutto il territorio nazionale), della sua particolare capacità di penetrazione presso il pubblico (anche attraverso canali on line), del ristretto arco temporale in cui lo stesso poteva dispiegarsi ( prerogative della titolare perdevano efficacia al 31.1.2018). L’astreinte è stata dunque correttamente quantificata nell’importo di euro 30.000,00 al fine di dispiegare la propria efficacia dissuasiva nell’immediato futuro.
In conclusione, dunque, la condanna della convenuta al pagamento della penale quindi va limitata a un giorno di violazione, per una somma complessiva di euro 30.000,00.
(b) Il danno emergente
A. chiede, a titolo di danno emergente, una somma pari quantomeno ad euro 160.000,00, corrispondente al controvalore dei servizi oggetto del contratto T. ADV Cinema 2017 (cfr. doc. 75 – A.), secondo la quota proporzionale allocabile a ciascun film.
Tale voce di danno non è stata tuttavia provata dall’attrice: rispetto a tale negozio, non vi è agli atti alcun riscontro circa la mancata percezione, da parte di A., dei compensi dovuti da T. e comunque, l’eventuale mancato pagamento del corrispettivo da parte di quest’ultima non può ritenersi conseguenza causalmente riconducibile -secondo le regole della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.-.alla condotta illecita di W..
Non è neppure fondata la domanda, svolta in via subordinata da A., di risarcimento del danno emergente asseritamente subito in relazione ad altro rapporto negoziale con T. -denominato “T.”- per una somma pari questa volta ad euro 130.000,00. Tale importo corrisponderebbe allo sconto offerto da A. a T. per ricompensare quest’ultima dell’insuccesso della campagna pubblicitaria litigiosa.
Pur prescindendo dall’eccezione di tardività della relativa allegazione formulata dalla convenuta, anche in questo caso manca il requisito del nesso causale tra condotta di W. e posta di danno lamentata dall’attrice, giacchè tra gli effetti causalmente collegabili -nella logica di regolarità causale- allo svilimento della campagna promozionale oggetto di lite non rientrano certo -secondo il dettato dell’art. 1223 c.c., le patologie di altri sinallagmi contrattuali tra A. e T. ovvero le libere e discrezionali scelte commerciali operate nel caso di specie da A..
(c) Il lucro cessante
A. invoca altresì il risarcimento del danno da lucro cessante, cagionato dall’incrinarsi dei rapporti commerciali con T. e alla perdita delle relative chances commerciali.
Anche sotto questo versante, tuttavia, non è emerso alcun elemento probatorio suscettibile di dare conto di tale presunta compromissione dei rapporti commerciali fra i due operatori, ad esempio rispetto a progetti o ipotesi negoziali poi abbandonate dall’operatore telefonico.
La relativa doglianza va dunque disattesa per mancato assolvimento dell’onere della prova.
(d)il danno non patrimoniale
Passando al pregiudizio non patrimoniale per la lesione dell’immagine e della reputazione imprenditoriale di A., tale pretesa è invece meritevole di accoglimento.
E ciò sulla base di una valutazione in via indiziaria del pregiudizio che l’attività illecita di W. ha arrecato all’immagine professionale dell’attrice, intaccando la sua reputazione di partner serio e affidabile, costruita col tempo, nell’altamente concorrenziale mercato dei servizi pubblicitari e di marketing per conto d’importanti clienti.
In proposito, A. ha documentato di avere speso sul mercato proprio il rapporto con T. e le campagne promozionali di S.W. orgnizzate per quest’ultima (cfr. ad esempio docc. 10-14, doc. 25 “S.W. & T.” della fase cautelare). Dunque, l’immagine imprenditoriale dell’attrice, costruita attraverso le sue relazioni anche internazionali -capaci di costuire importanti relazioni di partnership con colossi mondiali- è stata appannata presso gli altri players nazionali, suoi potenaziali clienti, dalla condotta di W., che ha realizzato una campagna promozionale incentrata sulle stesse attrazioni garantite da A. al proprio noto cliente e pubblicizzate dall’attrice. corrispettivo negoziale pattuito nel contratto T. con riferimento all’attività oggetto di lite).
La liquidazione di tale pregiudizio non può che essere di natura equitativa. Il Collegio ritiene congruo quantificare tale posta di danno non patrimoniale assumendo come parametro di riferimento il corrispettivo negoziale pattuito con T. rispetto all’attività promozionale oggetto di lite (pari ad euro 160.000,00) e quantificare il danno in una sua frazione. Tenuto conto della capacità di penetrazione della condotta di T. presso gli operatori economici -potenziali clienti di A. – ritiene il Tribunale di quantificare il danno nella metà di tale somma, pari ad euro 80.000,00, già liquidata in moneta attuale, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
7.Le richieste riparatorie di T.
7.1.il danno emergente per svilimento della campagna S.W.
T. chiede il risarcimento dei danni subiti per effetto dello “svilimento” della campagna pubblicitaria abbinata ai personaggi della saga S.W., a causa dell’agganciamento di WIN di quei diritti.
Parte attrice rammenta in particolare che, nell’ambito di tale campagna, l’Accordo Promozionale contemplava molteplici iniziative ed attività tra le quali:
– l’organizzazione di una manifestazione dall’1/12/2017 al 17/12/2017, con in premio n. 25 zaini e 25 t-shirt “brandizzati” S.W.™ – G.U.J. e n. 3 droni Propel SW-1977- CX – S.W.™ Battling Quadcopter T-65 x-Wing (cfr. punto B);
– la realizzazione da parte di A. di una campagna pubblicitaria tramite affissioni out-of-home (“Campagna P.O.”) per un valore di mercato stimato complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 (cfr. punto C);
– la divulgazione di un supporto pubblicitario e promozionale minimo, per un valore indicativo di euro 300.000,00 consistente in materiale presso i negozi (c.d. “Point-Of- Presence” o “POP”) co-brandizzati con poster e vetrofanie da esporre presso almeno 5000 dei propri maggiori punti vendita;
– l’invio di un numero pari ad 1.200.000 SMS e di 800.000 email di direct marketing ai clienti T.;
– la creazione di banner promozionali dell’O.D. sul sito www.timyoung.it di T.;
– la realizzazione di post e tweet a tema sulle pagine social di T. nonché l’organizzazione di una proiezione dedicata dell’O.D., riservata ai dipendenti T. in data 13/12/2017 presso il cinema Adriano di Roma.
A tale fine, sono stati creati i materiali promozionali previsti dall’Accordo Promozionale fra i quali i poster a tema “S.W.” che raffiguravano -oltre ai droidi R2-D2 (bianco e blu) e C3-PO (dorato)- il robot BB-8 di S. (cfr. locandine e affissioni droide BB-8 sub docc. 11-12 e vetrine T.S.W. 2017 sub doc. 13 di T.).
Inoltre T. ha realizzato nell’ottobre 2017 lo spot televisivo previsto dall’Accordo Promozionale, ambientato in Piazza Navona di Roma innevata artificialmente e con protagonista il droide litigioso (cfr.doc. 14 di T.).
Tanto premesso, T. espone di aver sostenuto investimenti complessivamente pari a euro 7.044.499,20, di cui:
– euro 5.747.571 per gli spazi sui media (TV, cinema, stampa, video ecc.);
– euro 1.106.928, per la produzione della campagna sui media (doc. 29-30 e doc. 32-47 – fascicolo T.).
L’attrice lamenta altresì il pregiudizio derivante dalla violazione dei diritti d’autore licenziati da D.. In particolare, il prezzo del consenso di tali diritti corrisponderebbe ad euro 7.044.499,20 coincidente con il costo complessivo della campagna e confluirebbe anch’esso -ai sensi dell’art. 158 l. aut.- nell’ambito della posta risarcitoria sopra articolata.
In proposito, osserva il Collegio che:
A) quanto alla condotta illecita, la stessa- descritta sotto il piano oggettivo ai punti precedenti- ha natura pluri-offensiva, ledendo sotto diversi profili anche il player direttamente concorrente di W., la cui iniziativa promozionale è stata, quantomeno in parte, offuscata dalla convenuta;
B) passando al rapporto causale, non colgano nel segno le eccezioni della convenuta che nega la sussistenza di un nesso causale tra al propria condotta ed il danno lamentato dalla concorrente, attesa la diversità dei materiali per posizionamento, visibilità, dimensioni e funzioni. Ritiene al contrario il Collegio che, dall’esame dell’ampio materiale agli atti, emerga come i c.d. quadrotti e le vetrofonie presenti negli store di W. (valorizzando proprio il droide BB-8 a fini promozionali della stessa tipologia di servizi e prodotti di T. nello stesso stretto arco temporale) abbiano certamente comportato un’indebita associazione tre le due iniziative pubblicitarie, intaccando l’unicità e la peculiarità della campagna T. collegata all’imminente uscita dell’ultima puntata della saga nelle sale cinematografiche italiane. E, dunque, in tale corrosione va ravvisato il danno, essendo stati profusi energie e investimenti che, a causa della condotta di W., sono stati, pro quota, frustrati;
C) quanto all’elemento soggettivo, vadano integralmente richiamate le considerazioni sopra espresse al punto sub 6.2, qui integralmente richiamate.
La domanda di T. è dunque parzialmente fondata, nei termini di seguito precisati.
Il danno subito dallo svilimento della propria campagna pubblicitaria, recepita dal pubblico come non esclusiva ma di pertinenza di due tra i più grandi competitors di telefonia nazionale, è suscettibile di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. I parametri utilizzati per compiere tale sindacato sono i seguenti:
– la durata temporale dell’illecito, rispetto a quella complessiva della campagna promozionale (la prima si è soprapposta per circa un terzo rispetto all’arco cronologico di durata della promozione, ossia dal 4.12.2017 al 15.12.2017);
– gli investimenti pubblicitari concretamente sostenuti da T. per tale specifica promozione; a tal fine sono considerate le sole fatture riferibili ai costi di realizzazione della campagna S.W., così come documentati dai rispettivi fornitori, cfr. docc. 36, 45, 46 e 47 del fascicolo di T.).
Rispetto alla gravità della lesione, appare allora adeguato liquidare il danno patito dall’attrice, per effetto dell’agganciamento parassitario di W. alla campagna oggetto di lite, in misura corrispondente a circa un terzo della spesa (documentata) per investimenti, ossia nella somma di euro 1.800.000,00, già liquidata in moneta attuale.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, da ritenersi implicita nella pretesa risarcitoria.
Quanto alla rifusione delle spese giudiziarie sostenute nella fase cautelare – pari ad euro 17.769,23- il relativo assetto è già stato definito nell’ordinanza resa in data 18.1.2018 ante causam, qui integralmente confermata, che ha chiusa la fase del reclamo, ove T. ha dispiegato per la prima volta atto intervento volontario. In particolare, il giudice del reclamo ha correttamente compensato le spese tra T. e W., richiamando tra l’altro l’eccezione d’inammissibilità dell’intervento e l’assorbimento delle relative doglianze (cfr. doc. 117 di A.).
7.2. il lucro cessante per mancate vendite
T. ha lamentato altresì un danno per lucro cessante da mancate vendite. In proposito ha chiesto l’esibizione delle scritture contabili della convenuta -ed in particolare dei contratti relativi all’offerta “W.M.”finalizzata a calcolare gli utili di W., quale parametro per calcolare i propri mancati guadagni.
Parte attrice non ha tuttavia documentato l’indice dirimente per provare la propria perdita di guadagno, ossia la riduzione di fatturato subita nella vendita dei propri prodotti e servizi o una flessione rispetto alle proprie aspettative nell’arco temporale compreso tra dicembre 2017 e gennaio 2018, ovvero in quello immediatamente e a ridosso.
Sul punto colgono dunque nel segno le censure della convenuta, che richiama l’indirizzo -conforme ai principi generali in tema di responsabilità civile- secondo la quale “ai fini del risarcimento del lucro cessante da concorrenza sleale è necessaria la prova puntuale che il mancato raggiungimento dei livelli di fatturato attesi dal soggetto leso sia dipeso eziologicamente dalla commercializzazione dei prodotti dell’autore dell’illecito” (Trib. Bologna, 27 luglio 2015).
Dunque, in assenza di tale elemento contabile che avrebbe potuto consentire all’Ufficio di riscontrare l’asserito impatto negativo dell’illecito quale posta di mancato guadagno, correttamente non è stato disposto l’ordine di esibizione a carico di W., di natura esplorativa.
E ciò considerato che:
-l’illecito al censurato ha operato sul piano pubblicitario e non- direttamente- sui telefonini e sui piani tariffari offerti in vendita;
– non sono stati versati agli atti i documenti relativi alle vendite di T. nel periodo interessato dall’illecito, al fine di vagliare eventuali flessioni subite dall’attrice -cagionate dall’inefficacia della campagna pubblicitaria litigiosa- da porre in correlazione con i corrispondenti utili di W.. Si trattava di elementi nella disponibilità diretta di T., che sul punto non ha assolto al relativo onere.
La domanda non può dunque essere accolta.
8. Il comando giudiziale
Occorre in primo luogo confermare i provvedimenti cautelari adottati con ordinanza resa in data 15.12.2017, confermata in sede di reclamo in data 18-29 gennaio 2018.
Va inoltre qui accertata con pronuncia dichiarativa la responsabilità della convenuta per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti delle attrici, nonché per la violazione dei diritti d’autore ottenuti in licenza da T..
La convenuta deve altresì essere condannata al risarcimento dei danni causati a ciascuna delle due attrici nei limiti sopra riconosciuti ad ognuna di esse. In particolare, ad A. è riconosciuta a titolo di risarcimento del danno all’immagine la somma di euro 80.000,00 nonché l’importo di euro 30.000,00 per violazione dell’inibitoria cautelare. Su tali somme, liquidate in moneta attuale, decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
A T. viene invece riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l’importo di euro 1.800.000,00 oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
A. e T. chiedono la pubblicazione della sentenza, rispettivamente, su due quotidiani (Corriere della sera e Repubblica) e su due riviste di settore (ADV Strategie di comunicazione e Advertising Age), nonché sull’home page del sito di W..
Tale rimedio, come noto ,costituisce un “ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico” (cfr. Considerando 27 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) e, nella fase cautelare, è stato riservato al merito.
In questa sede il Collegio, richiamata la duplice natura di tale strumento, sia preventiva -in quanto diretta ad elidere rischi di reiterazione dell’illecito -sia riparatoria in forma specifica- rendendo edotto il mercato della condotta scorretta- ritiene che la pubblicazione consenta in particolare ad A. di reintegrare la propria immagine sul mercato di operatore serio ed affidabile rispetto alle operazioni di marketing perfezionate a favore della clientela.
La pubblicazione va disposta -limitatamente all’intestazione e al dispositivo della presente pronuncia- sia sul Corriere della Sera a tiratura nazionale sia sulla rivista di settore indicata da Armonia -ADV Strategie di comunicazione- a cura degli attori e a spese della convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, degli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno e delle questioni trattate.
Le spese sono liquidate a favore di ciascun attore, che si è avvalso di autonome difese, formulando distinte domande anche attraverso diverse argomentazioni difensive.
Le spese delle fasi cautelari rimangono cristallizzate come indicato nei provvedimenti urgenti che li hanno definiti, qui integralmente confermati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da A.I. s.r.l. e T.I. s.p.a. nei confronti D.W.T. s.p.a., ogni altra domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così provvede:
1) conferma il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano in data 15 dicembre 2017 nel procedimento cautelare R.G. 57720/2017, così come confermato dall’ordinanza collegiale in data 18-29 gennaio 2018 nel procedimento di reclamo R.G. 60748/2017, con cui è stato inibito a W.T. s.p.a. l’impiego “in campagne pubblicitarie e/o promozionali di propri prodotti e/o servizi i personaggi della Saga di “S.W.”, con particolare riguardo al personaggio del DROIDE BB-8 nel periodo fra il 1.12.2017 ed il 31.1.2018 con modalità tali da manifestare al pubblico un rapporto di sponsorizzazione o di legame diretto con D.”;
2) accerta e dichiara la responsabilità D.W.T. s.p.a. per atti di concorrenza sleale ex art. 2958 n. 3 c.c. nei confronti delle attrici per i motivi indicati in narrativa;
3) accerta e dichiara la violazione dei diritti patrimoniali d’autore da parte D.W.T. s.p.a. ai danni di T.I. S.p.a. per i motivi indicati in narrativa;
4) condanna W.T. s.p.a. al pagamento, a favore di A.I. s.r.l., della somma di euro 110.000,00 – di cui euro 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ed euro 30.000,00 a titolo di penale- oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
5) condanna W.T. s.p.a. al risarcimento del danno a favore di T.I. s.p.a., liquidato nella somma di euro 1.800.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
6) dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente pronuncia, per una volta, con caratteri doppi del normale sul quotidiano il “Corriere della Sera” sia sulla rivista di settore “ADV Strategie di comunicazione” sia in formato cartaceo sia on line, a cura delle attrici ed a carico della convenuta;
7) condanna W.T. s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, a favore di ciascuna attrice, in complessivi euro 30.000,00 di cui euro 1.686,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie.
Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2020
Depositata in cancelleria il 23 aprile 2020