Con una recente ordinanza, la Cassazione si è pronunciata a definizione della controversia che ha coinvolto il celebre format “Amici di Maria De Filippi”. Il talent era stato, infatti, accusato di avere plagiato il reality “La scuola in diretta”. Nel confermare le decisioni di primo e secondo grado, la Corte si è soffermata su alcuni importanti aspetti relativi alla tutela del format televisivo.

Cos’è il format?

Pur essendo riconosciuto quale opera dell’ingegno, il format è sostanzialmente uno schema strutturale di massima di un determinato programma. Tale caratteristica ha fatto si che spesso fosse messa in discussione la sua proteggibilità, in ragione della difficoltà per i format di raggiungere quella c.d. compiutezza espressiva, necessaria per parlare di opera avente “carattere creativo” ai sensi della legge sul diritto d’autore. E infatti, le prime pronunce in materia, escludevano la tutelabilità del format proprio per difetto di “concretezza espressiva”. I format erano quindi considerati quali “semplici idee”, per le quali è notoriamente esclusa ogni forma di tutela.

Ad oggi, il format non trova nel nostro ordinamento una definizione normativa. Pertanto i Tribunali hanno spesso fatto riferimento alla definizione fornita dalla SIAE nel bollettino ufficiale n. 66 del 1994: “un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

In un quadro quale quello sopra delineato è quindi nuovamente intervenuta la giurisprudenza delineando le caratteristiche necessarie ai fini della tutela del format. Proprio per evitare che la protezione del format si traducesse in un monopolio sull’idea, sono oggi richiesti specifici requisiti.

Con particolare riferimento al concetto di creatività, questa non può essere esclusa per il solo fatto che l’opera consista in idee e nozioni semplici. Al contrario, deve ricercarsi la c.d. “creatività soggettiva” non nell’idea di per sé, ma nella forma della sua espressione. La stessa idea può essere infatti alla base di diverse opere che si discosteranno comunque le une dalle altre per il contributo soggettivo di ciascuno degli autori.

La valutazione della Cassazione

Nel caso in esame, Tribunale e Corte d’Appello avevano utilizzato proprio tale criterio e, ricordando la necessità per il format di possedere “una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione” per essere proteggibile, rilevavano l’assenza di queste caratteristiche nel format di parte attrice. Nel comparare quindi le due opere, i giudici avevano identificato le seguenti differenze sufficienti quali ad escludere il plagio. Il primo format aveva ad oggetto un reality show, “Amici di Maria De Filippi” invece è un talent show; la struttura narrativa del primo format si focalizza sull’aspetto umano e relazionale tra i protagonisti mentre il secondo su quello della crescita e competizione tra nuovi talenti.

Gli insegnamenti della giurisprudenza possono essere quindi utili nel definire come proteggere un format. La struttura del programma non deve necessariamente essere esposto in modo minuzioso e analitico ma dovrà possedere elementi sufficienti almeno a definire la natura e lo svolgimento degli eventi in modo compiuto, secondo una struttura esplicativa e ripetibile.